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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 gennaio 2024

Cassazione n. 31167/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Egitto avverso la sentenza del 16/03/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata alla memoria depositata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale chiedeva il rigetto del ricorso.

Letta la memoria e le conclusioni scritte depositate dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa il 27 marzo 2018 dal Tribunale di Verbania che, all'esito di rito abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi due di reclusione per il reato di cui all'art. 391 cod. pen., diversamente qualificato il fatto ascritto all'imputato come favoreggiamento.

Si contesta all'imputato di avere aiutato l'amico [OSCURATO:PERSONA] a sottrarsi alla esecuzione della misura di sicurezza detentiva della colonia agricola (disposta dal Magistrato di Sorveglianza di Novara in aggravamento della misura della libertà vigilata); Tayeb era, infatti, rinvenuto, all'esito di perquisizione domiciliare a casa dell'imputato, nascosto sotto il letto.

2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 391, primo comma, e 43 cod. pen.

Non è sufficiente, ai fini della configurazione del dolo del reato, la generica consapevolezza di stare, con la sua condotta, favorendo un soggetto che si sottrae alle ricerche dell'autorità, in quanto, se così fosse, ci troveremo all'interno del perimetro della norma di cui all'art. 378 cod. pen.; è necessario, invece, che l'imputato sia consapevole che il proprio comportamento agevoli il "favorito" a sottrarsi alle ricerche della autorità, in quanto è destinatario di una misura di sicurezza detentiva.

3. La difesa ha depositato conclusioni scritte nelle quali insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Occorre evidenziare che il dolo del reato contestato è generico ed è, quindi, sufficiente la coscienza e volontà di realizzare una qualsiasi delle condotte indicate nella norma, nella consapevolezza, però, delle condizioni che configurano il presupposto di reato e, quindi, nel caso di specie, che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata disposta una misura di sicurezza detentiva.

La Corte di appello sottolinea correttamente che e Tayeb era a conoscenza della misura di sicurezza applicatagli, poiché l'ordinanza risulta essere stata emessa all'esito di procedura partecipata, della quale le parti erano state dedotte e nella quale avevano svolto le rispettive osservazioni.

Quanto invece alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo all'imputato, la Corte territoriale si limita a sostenere che «il comportamento dello stesso depone nel senso della piena consapevolezza del medesimo della circostanza che l'amico fosse destinatario di una misura di sicurezza, atteso che egli ha subito manifestato un atteggiamento nervoso nei confronti degli operanti, ha più volte negato la presenza di altri soggetti all'interno della sua abitazione e, infine, ha tentato di evitare la perquisizione domiciliare, dichiarando agli agenti che non avrebbero potuto procedere alla stessa in assenza del relativo mandato, atteggiamento incompatibile con l'asserita mancanza di consapevolezza di aiutare l'amico a sottrarsi alle ricerche dell'autorità.

L'imputato si è prospettato la ragione dell'intervento degli operanti essendogli stata rivolta più volte la domanda specifica prima dell'esecuzione della perquisizione, e ha favorito l'amico tentando di evitare l'esecuzione di tale attività investigativa o comunque di perdere tempo al fine di consentire all'amico di nascondersi.

Sussiste, dunque, il dolo richiesto dalla fattispecie di cui all'art. 391 cod. pen., stante la consapevolezza e volontà dell'imputato di aiutare l'amico [OSCURATO:PERSONA] a sottrarsi alle ricerche effettuate dall'autorità».

Si tratta di una motivazione insufficiente, poiché nulla dice circa la consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] fosse sottoposto a misura di sicurezza detentiva e anzi fa genericamente riferimento alla volontà del ricorrente di aiutare [OSCURATO:PERSONA] a «sottrarsi alle ricerche» e a «eludere le investigazioni».

Rileva il Collegio che è contraddittorio e illogico sostenere che l'imputato fosse consapevole che, con la propria condotta, stesse favorendo [OSCURATO:PERSONA] a eludere l'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva, allorché non era neanche certo che il predetto fosse a conoscenza che l'originaria misura di sicurezza non detentiva gli fosse stata sostituita con quella più grave della colonia agricola, che, formalmente, gli era notificata proprio il 2 novembre 2017, a seguito del controllo.

2.1. A ciò deve aggiungersi che la fattispecie di cui all'art. 391 cod. pen. è costruita in maniera identica a quella di cui all'art. 390 cod. pen. (procurata inosservanza di pena), in relazione al quale la giurisprudenza di legittimità ritiene necessario che l'imputato sia consapevole che la persona che sta aiutando si sta sottraendo all'esecuzione pena, salvo che il fatto sia notorio (Sez. 6, n. 2533 del 26/11/2009 -dep. 21/01/2010- Gariffo, Rv. 245702 - 01).

Anche per il reato di cui all'art. 391-bis cod. pen., deve essere provato che l'imputato abbia la consapevolezza che la persona che sta aiutando si sta sottraendo alla esecuzione di una misura di sicurezza detentiva.

3. La sentenza impugnata deve, in conclusione, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino, la quale provvederà a colmare il vuoto motivazionale sopra indicato, adeguandosi al principio di diritto dettato, P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Egitto avverso la sentenza del 16/03/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata alla memoria depositata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale chiedeva il rigetto del ricorso. Letta la memoria e le conclusioni scritte depositate dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa il 27 marzo 2018 dal Tribunale di Verbania che, all'esito di rito abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi due di reclusione per il reato di cui all'art. 391 cod. pen., diversamente qualificato il fatto ascritto all'imputato come favoreggiamento. Si contesta all'imputato di avere aiutato l'amico [OSCURATO:PERSONA] a sottrarsi alla esecuzione della misura di sicurezza detentiva della colonia agricola (disposta dal Magistrato di Sorveglianza di Novara in aggravamento della misura della libertà vigilata); Tayeb era, infatti, rinvenuto, all'esito di perquisizione domiciliare a casa dell'imputato, nascosto sotto il letto. 2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 391, primo comma, e 43 cod. pen. Non è sufficiente, ai fini della configurazione del dolo del reato, la generica consapevolezza di stare, con la sua condotta, favorendo un soggetto che si sottrae alle ricerche dell'autorità, in quanto, se così fosse, ci troveremo all'interno del perimetro della norma di cui all'art. 378 cod. pen.; è necessario, invece, che l'imputato sia consapevole che il proprio comportamento agevoli il "favorito" a sottrarsi alle ricerche della autorità, in quanto è destinatario di una misura di sicurezza detentiva. 3. La difesa ha depositato conclusioni scritte nelle quali insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre evidenziare che il dolo del reato contestato è generico ed è, quindi, sufficiente la coscienza e volontà di realizzare una qualsiasi delle condotte indicate nella norma, nella consapevolezza, però, delle condizioni che configurano il presupposto di reato e, quindi, nel caso di specie, che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata disposta una misura di sicurezza detentiva. La Corte di appello sottolinea correttamente che e Tayeb era a conoscenza della misura di sicurezza applicatagli, poiché l'ordinanza risulta essere stata emessa all'esito di procedura partecipata, della quale le parti erano state dedotte e nella quale avevano svolto le rispettive osservazioni. Quanto invece alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo all'imputato, la Corte territoriale si limita a sostenere che «il comportamento dello stesso depone nel senso della piena consapevolezza del medesimo della circostanza che l'amico fosse destinatario di una misura di sicurezza, atteso che egli ha subito manifestato un atteggiamento nervoso nei confronti degli operanti, ha più volte negato la presenza di altri soggetti all'interno della sua abitazione e, infine, ha tentato di evitare la perquisizione domiciliare, dichiarando agli agenti che non avrebbero potuto procedere alla stessa in assenza del relativo mandato, atteggiamento incompatibile con l'asserita mancanza di consapevolezza di aiutare l'amico a sottrarsi alle ricerche dell'autorità. L'imputato si è prospettato la ragione dell'intervento degli operanti essendogli stata rivolta più volte la domanda specifica prima dell'esecuzione della perquisizione, e ha favorito l'amico tentando di evitare l'esecuzione di tale attività investigativa o comunque di perdere tempo al fine di consentire all'amico di nascondersi. Sussiste, dunque, il dolo richiesto dalla fattispecie di cui all'art. 391 cod. pen., stante la consapevolezza e volontà dell'imputato di aiutare l'amico [OSCURATO:PERSONA] a sottrarsi alle ricerche effettuate dall'autorità». Si tratta di una motivazione insufficiente, poiché nulla dice circa la consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] fosse sottoposto a misura di sicurezza detentiva e anzi fa genericamente riferimento alla volontà del ricorrente di aiutare [OSCURATO:PERSONA] a «sottrarsi alle ricerche» e a «eludere le investigazioni». Rileva il Collegio che è contraddittorio e illogico sostenere che l'imputato fosse consapevole che, con la propria condotta, stesse favorendo [OSCURATO:PERSONA] a eludere l'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva, allorché non era neanche certo che il predetto fosse a conoscenza che l'originaria misura di sicurezza non detentiva gli fosse stata sostituita con quella più grave della colonia agricola, che, formalmente, gli era notificata proprio il 2 novembre 2017, a seguito del controllo. 2.1. A ciò deve aggiungersi che la fattispecie di cui all'art. 391 cod. pen. è costruita in maniera identica a quella di cui all'art. 390 cod. pen. (procurata inosservanza di pena), in relazione al quale la giurisprudenza di legittimità ritiene necessario che l'imputato sia consapevole che la persona che sta aiutando si sta sottraendo all'esecuzione pena, salvo che il fatto sia notorio (Sez. 6, n. 2533 del 26/11/2009 -dep. 21/01/2010- Gariffo, Rv. 245702 - 01). Anche per il reato di cui all'art. 391-bis cod. pen., deve essere provato che l'imputato abbia la consapevolezza che la persona che sta aiutando si sta sottraendo alla esecuzione di una misura di sicurezza detentiva. 3. La sentenza impugnata deve, in conclusione, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino, la quale provvederà a colmare il vuoto motivazionale sopra indicato, adeguandosi al principio di diritto dettato, P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezi
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