Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1973
ECLI:EU:C:1973:45
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61972C0071
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]'11 APRILE 1973 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
I — Gli antefatti
Tra gli assegni familiari elencati dall'art. 67 dello statuto, i dipendenti delle Comunità europee fruiscono, per ogni figlio a carico che frequenti regolarmente e a tempo pieno un istituto d'insegnamento, di un'indennità scolastica pari, a norma dell'art. 3 dell'allegato VII dello statuto, alle spese scolastiche effettivamente sostenute, nei limiti di un massimale mensile.
Tuttavia, le disposizioni generali di attuazione emanate secondo la procedura di cui all'art. 110 dello statuto operano una distinzione fra due situazioni:
—
se i figli del dipendente frequentano una scuola situata al di fuori della località in cui abita la famiglia, l'indennità scolastica è pari al massimale;
—
se i figli frequentano una scuola situata nella località in cui abita la famiglia, il dipendente deve scegliere fra un'indennità forfettaria notevolmente inferiore al massimale ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Infine, a norma dell'art. 8 delle disposizioni generali di attuazione, i dipendenti sono tenuti ad informare l'amministrazione di qualsiasi modifica nella situazione scolastica dei loro figli, che possa dar luogo alla soppressione o alla riduzione dell'indennità. È questo, ad esempio, il caso di ogni cambiamento di scuola che incida sull'ammontare di tale indennità.
La signora Anne-[OSCURATO:PERSONA], entrata alle Comunità nel 1958, esercita, a Bruxelles, le funzioni di revisore presso il servizio linguistico del Consiglio dei ministri ed occupa un posto di grado LA 4. È madre di tre figli.
I due più anziani, Armin e Sigrid, frequentavano fino all'agosto 1970 una scuola di Duisburg in Germania. [OSCURATO:PERSONA] percepiva quindi, per ciascuno di essi, l'indennità prevista per i figli che studiano fuori della località in cui abita la famiglia.
Nel settembre 1970 i due bambini rientravano in famiglia a Bruxelles e venivano iscritti alla scuola europea di quella città.
La più giovane, Pia, che fino ad allora non era ancora andata a scuola, veniva ammessa nello stesso istituto.
Da quel momento la [OSCURATO:PERSONA] aveva ormai diritto, per ciascuno dei suoi figli, solo al trattamento meno favorevole fissato per i bambini che frequentano una scuola nella località dove abita la famiglia.
Ma, al momento della riapertura delle scuole, essa non provvedeva a segnalare all'amministrazione i mutamenti verificatisi nella situazione scolastica dei figli. Soltanto il 15 gennaio 1971, presentando domanda di rimborso delle spese scolastiche, essa comunicava alla segreteria del Consiglio che i figli frequentavano, dal 1
o
settembre dell'anno precedente, la scuola europea di Bruxelles.
Nondimeno, poiché le necessarie istruzioni non erano state trasmesse al servizio contabile, la [OSCURATO:PERSONA], dopo averlo percepito negli ultimi quattro mesi dell'anno 1970, continuava a percepire durante l'intero 1971 il massimo dell'indennità scolastica per i due figli maggiori.
L'errore compiuto dall'amministrazione non fu scoperto dal controllore finanziario che alla fine dell'anno. Il servizio contabile veniva immediatamente incaricato di procedere alle necessarie rettifiche.
La somma pagata indebitamente fino al 1
o
gennaio 1972. dell'ammontare di 28691 FB, veniva globalmente dedotta nel gennaio 1972 dagli arretrati pagati alla [OSCURATO:PERSONA] in applicazione di un provvedimento di aumento generale degli stipendi, con effetto retroattivo al 1
o
luglio 1971.
Informata verbalmente dell'intenzione dell'amministrazione di effettuare questa trattenuta la [OSCURATO:PERSONA] indirizzava, il 19 gennaio 1972, al direttore del personale del Consiglio una domanda volta ad ottenere la remissione della ripetizione dell'indebito; essa faceva valere l'iniquità di tale ripetizione a causa del lungo periodo di tempo — 16 mesi — in cui i pagamenti non dovuti avevano avuto luogo. Essa sosteneva, in secondo luogo, che mancavano i presupposti di cui all'art. 85 dello statuto: mentre affermava di non aver avuto conoscenza dell'irregolarità dei pagamenti, essa negava pure che tale irregolarità fosse stata così evidente ch'essa non avrebbe potuto non accorgersene. In realtà, poco al corrente delle modalità di calcolo delle indennità scolastiche, non avendo mai percepito prima queste indennità per figli abitanti con la famiglia, essa non poteva ritenere anormale un aumento delle somme che le venivano versate a tale titolo, dato che le percepiva ora per tre figli invece che per due.
Il 10 marzo seguente, il segretario generale del Consiglio respingeva la domanda con la motivazione che la ricorrente, avendo essa stessa omesso di segnalare, al momento della riapertura delle scuole, il cambiamento di scuola dei due figli maggiori, non aveva potuto ignorare di aver percepito indebitamente, sino alla fine dell'anno, le indennità scolastiche sulla base di aliquote non corrispondenti alla nuova situazione; che, del resto, l'irregolarità del pagamento poteva essere facilmente accertata con la sola lettura dell'estratto conto delle indennità scolastiche, indirizzato alla ricorrente, dal momento che la normativa in materia viene periodicamente resa nota a tutti i dipendenti del Consiglio.
In seguito a tale risposta, la [OSCURATO:PERSONA] si rivolgeva nuovamente all'amministrazione il 13 marzo, ma questa volta solo per chiedere una rateizzazione della ripetizione dell'indebito, in modo da non subire trattenute superiori a 2000 FB il mese.
Le veniva risposto, dieci giorni più tardi, che era impossibile versarle di nuovo una somma già trattenuta globalmente sull'ammontare degli arretrati pagati in gennaio.
La ricorrente rivolgeva infine, il 7 giugno 1972, al segretario generale del Consiglio, autorità avente il potere di nomina, un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello statuto, chiedendo la revoca del provvedimento di ripetizione dell'indebito per i motivi già esposti nella precedente domanda.
Tale reclamo veniva espressamente respinto il 30 giugno seguente.
Il 2 ottobre la [OSCURATO:PERSONA] presentava un ricorso dinanzi a questa Corte, cui chiedeva di statuire che essa non aveva avuto conoscenza dell'irregolarità dei versamenti a suo favore a titolo d'indennità scolastica o che l'irregolarità non era talmente evidente che la ricorrente non potesse non accorgersene.
Essa conclude, di conseguenza, che la Corte voglia annullare l'atto con cui il Consiglio ha deciso, nei suoi confronti, la ripetizione delle somme indebitamente percepite.
II — Ricevibilità del ricorso
Il Consiglio, parte convenuta, oppone al ricorso un'eccezione di irricevibilità. Esso sostiene che il provvedimento di ripetizione dell'indebito, impugnato dalla ricorrente, fu adottato il 3 gennaio 1972. È in tale data che, effettivamente, sono state preparate dall'amministrazione e sottoscritte dal responsabile dell'ufficio mandati, tre note indirizzate al servizio «Retribuzioni e Indennità», che rettificavano, con effetto dal 1
o
settembre 1970, l'ammontare delle indennità scolastiche spettanti alla [OSCURATO:PERSONA] per i figli Armin e Sigrid.
Copie di tali note — sostiene il Consiglio — sono state inviate alla ricorrente, come risulterebbe dall'annotazione riportata su ciascuno dei predetti documenti.
Di conseguenza la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, a norma degli artt. 90 e 91 dello statuto allora in vigore, o presentare direttamente ricorso alla Corte di giustizia entro tre mesi dalla notifica del provvedimento o proporre, entro lo stesso termine, un reclamo all'autorità avente il potere di nomina.
Secondo il Consiglio, la lettera dell'attrice in data 19 gennaio 1972 dovrebbe essere considerata un reclamo. Poiché tale reclamo fu espressamente respinto dal segretario del Consiglio il 10 marzo seguente, il ricorso giurisdizionale presentato oltre tre mesi dopo la decisione di rigetto sarebbe tardivo e, pertanto, irricevibile.
A mio parere l'eccezione è da respingere.
In primo luogo, in quanto le note indirizzate al servizio «Retribuzioni e Indennità», sulle quali si basa il convenuto, non costituiscono, ai sensi dello statuto, un provvedimento di ripetizione dell'indebito adottato in conformità agli artt. 85 e 25 del predetto statuto.
Il valersi, da parte dell'amministrazione, della facoltà di ripetere una somma indebitamente pagata richiede in effetti una decisione individuale emanante dall'autorità che ha il potere di nomina o da un'autorità a ciò delegata, a norma dell' art. 2 dello statuto.
In più, in forza dell'art. 25, una decisione presa a carico di un dipendente dev' essere motivata.
Le note del 3 gennaio 1972 non sono altro che documenti contabili, destinati a far conoscere al servizio «Retribuzioni e Indennità» gli elementi in base a cui calcolare retroattivamente le indennità scolastiche. Non solamente non si rifanno all'art. 85 dello statuto, ma neppure indicano alcun motivo di ripetizione dell'indebito. Vanno pertanto considerate come semplici atti d'esecuzione contabile. Esse avrebbero dovuto venir precedute da un vero provvedimento applicativo dell'art. 85 e destinato alla ricorrente.
L'amministrazione non tenta neppure di sostenere che un tale provvedimento sia stato adottato prima del 3 gennaio 1972.
In secondo luogo, anche ammesso che le note in questione costituiscano un provvedimento a carico del dipendente, bisognerebbe pur sempre dimostrare, ai fini della decorrenza del termine per proporre il ricorso giurisdizionale, che la ricorrente ne ha ricevuto notificazione.
Essa lo nega espressamente. L'amministrazione, cui incombe l'onere della prova, si limita a richiamare l'annotazione «copia alla signora [OSCURATO:PERSONA]» apposta su tali documenti, ma non dimostra con ciò che le suddette copie siano pervenute al destinatario.
La ricorrente non contesta di aver appreso verbalmente da un dipendente della direzione del personale che l'amministrazione intendeva ripetere la somma di 28691 FB indebitamente versata. Ma, l'art. 25 dello statuto prescrive che «ogni decisione individuale presa in applicazione del presente statuto dev'essere immediatamente comunicata
per iscritto
al funzionario interessato».
Questa norma è inderogabile ed equa, in quanto volta ad evitare ogni discussione circa esistenza, contenuto, autore e data di un provvedimento.
La decorrenza dei termini per il ricorso giurisdizionale non può dipendere dalla «conoscenza acquisita» di un atto in seguito ad una semplice comunicazione verbale, di cui sarebbe difficile provare il contenuto, la data e talvolta persino l'esistenza; si introdurrebbe in tal caso un elemento d'incertezza e si aprirebbe la via a contrasti di difficile soluzione.
L'art. 25 dello statuto condanna senza equivoci la teoria della «conoscenza acquisita», richiedendo che ogni decisione individuale concernente un dipendente sia presa per iscritto e notificata all'interessato.
Infine, in un telex indirizzato alla Corte (dopo l'udienza nella fase orale della procedura) in risposta a quanto detto dall'avvocato della ricorrente, il rappresentante del Consiglio afferma che il foglio di regolarizzazione della retribuzione, inviato alla [OSCURATO:PERSONA] il 15 gennaio 1972 insieme al foglio-paga mensile, faceva apparire la deduzione dagli arretrati versati in tale data della somma indebitamente percepita a titolo di indennità scolastiche.
Pur ammettendo — cosa dalla medesima negata — che la ricorrente abbia così ricevuto conferma della comunicazione verbale precedente, non riteniamo che un foglio contabile, per quanto preciso possa essere circa la natura della trattenuta, possa venir considerato come un provvedimento di ripetizione dell'indebito nel senso dell'art. 85.
Siamo pertanto dell'opinione che l'unico
atto
, dalla cui notificazione può decorrere il termine per il reclamo o per il ricorso giurisdizionale, è costituito dalla lettera 10 marzo 1972 con cui il segretario generale del Consiglio ha respinto la domanda della ricorrente.
Contro questa decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha interposto tempestivamente reclamo all'autorità avente il potere di nomina. Contro il rigetto espresso del reclamo essa ha proposto tempestivamente ricorso dinanzi a questa Corte. Il ricorso è perciò ricevibile.
III — Nel merito
Nell'affrontare il merito della controversia, conviene ricordare che la ripetizione dell'indebito è nota al diritto civile degli Stati membri.
L'art. 1235 del Codice civile francese recita: «Ogni pagamento presuppone un debito; ciò che è stato pagato senza essere dovuto può essere ripetuto». L'art. 1376 dello stesso codice riprende il principio dell'azione ripetitoria: «Chi, per errore o coscientemente, riceve ciò che non gli è dovuto è tenuto alla restituzione nei confronti di colui da cui ha indebitamente ricevuto».
Disposizioni analoghe si trovano nel diritto tedesco (paragrafi dall'818 all'822 del BGB), italiano (artt. 2033 e seguenti del Codice civile) e belga (art. 1376 del Codice civile).
La dottrina vede generalmente nel pagamento dell'indebito un caso di arricchimento senza causa e fa dell'azione ripetitoria una forma di azione «de in rem verso».
Per il suo esercizio sono necessarie tre condizioni:
—
in primo luogo, pagamento di denaro o rimessa a titolo di pagamento;
—
in secondo luogo la mancanza di un debito, in assoluto o nei rapporti fra «solvens» e «accipiens»;
—
infine, l'errore del «solvens» o più in generale, secondo la giurisprudenza, un vizio della sua volontà.
La buona fede dell'«accipiens», il fatto medesimo che egli abbia ignorato l'errore da cui era viziato il pagamento, non ostacola la restituzione.
La Corte non ha ancora avuto occasione di statuire su importi indebitamente versati ad un dipendente, ma alcune sue sentenze hanno già preso in considerazione la nozione di arricchimento senza causa, ad esempio per calcolare i diritti alla remunerazione di un dipendente reintegrato dopo il licenziamento (sentenza 19 marzo 1964, causa
18-63, Schmitz, Racc. 1964, pag. 190
) o dopo l'annullamento di un rifiuto di passaggio in ruolo (sentenza 8 luglio 1965, causa
110-63, Willame, Racc. 1965, pagg. 727-728
).
Nelle relazioni tra l'autorità pubblica ed i suoi dipendenti, la ripetizione dell'indebito deriva bensì dai principi di diritto privato, ma presenta certe particolarità che tendono ad attenuarne il rigore, nell' interesse dei dipendenti in buona fede e per tener conto della frequente complessità delle norme statutarie.
Il sistema francese è senza dubbio il più rigido: esso riconosce, senza alcuna riserva, applicando anche in questo campo i principi del Codice civile, il diritto della collettività alla ripetizione dell'indebito per mezzo di ordini di restituzione esecutivi e, se necessario, del sequestro presso terzi (Conseil d'État, 23 marzo 1923, Bernichon, Racc. Lebon, pag. 275).
Nel silenzio delle norme generali sul pubblico impiego, la giurisprudenza ritiene che il dipendente sia in colpa quando accetta di ricevere una remunerazione che legalmente non gli è dovuta (Conseil d'État, 6 luglio 1938, Ceccaldi, Racc. Lebon, pag. 631), ma ammette, d'altra parte, che l'interessato possa far valere l'errore dell'amministrazione ed ottenere un indennizzo, ad esempio quando, essendosi l'errore amministrativo protratto per lungo tempo, l'esercizio dell'azione ripetitoria genera un pregiudizio (Conseil d'État, 21 luglio 1937, signorina Buchta, Racc. Lebon, pag. 749; Conseil d'État, 1
o
febbraio 1956, Grinda, pag. 753).
Il dipendente deve dapprima restituire l'importo e poi intentare un'azione per indennizzo contro lo Stato.
In diritto tedesco (Bundesbeamtengesetz § 87) le norme civilistiche dell'arricchimento senza causa si applicano all'azione ripetitoria contro il dipendente, ma quest'ultimo può opporsi alla restituzione provando l'inesistenza o il venir meno dell'arricchimento.
D'altra parte la ripetizione è subordinata alla conoscenza da parte del dipendente dell'irregolarità del pagamento o al fatto che l'irregolarità fosse così evidente che il dipendente avrebbe
dovuto
accorgersene.
La giurisprudenza amministrativa tedesca ritiene che i pubblici dipendenti abbiano il dovere di conoscere le norme vigenti nei loro confronti, specialmente in materia di remunerazione. Ne consegue che la ripetizione dell'indebito è ammessa quando l'interessato ha dimostrato una «anormale mancanza d'attenzione» (sentenza del Bundesverwaltungsgericht del 21 dicembre 1960, cfr. «[OSCURATO:PERSONA]», pag. 336).
In Italia la giurisprudenza si è mostrata dapprima rigorosa verso i dipendenti nell'applicazione della ripetizione dell'indebito, che veniva ammessa a prescindere dalla buona fede degl'interessati e persino nel caso di errore dell'amministrazione protrattosi per lungo tempo.
Più recentemente, però, il consiglio di Stato italiano ha sentenziato che non si può pretendere la restiruzione quando, in mancanza di colpa dell'interessato, le norme da applicare sono di difficile interpretazione (consiglio di Stato, 30 settembre 1965, n. 579, Rassegna Consiglio di Stato, VI Sez., I, pag. 497).
Identica la soluzione nel caso in cui il comportamento dell'amministrazione è stato tale da creare nell'interessato la ragionevole certezza di aver diritto alle somme versate (Consiglio di Stato, IV Sez., 22 dicembre 1964, n. 1589, Rassegna Consiglio di Stato 1964, I, pag. 2201).
Anche la giurisprudenza italiana prende pertanto in considerazione, per ammettere il diritto alla ripetizione, la conoscenza che il dipendente aveva — o avrebbe normalmente dovuto avere — dell'irregolarità del pagamento.
Nello stesso senso è orientato il diritto comunitario che, su questo punto, sembra essersi ispirato particolarmente al diritto tedesco.
L'art. 85 dello statuto comincia in effetti con l'affermare il diritto alla ripetizione dell'indebito. Notiamo d'altra parte che, nella redazione iniziale di questo articolo, gli organi comunitari sembrano disporre nell'esercizio di questo potere di un'ampia discrezionalità, in quanto il testo usava l'espressione: «ogni somma percepita indebitamente
può
dar luogo a ripetizione». Nello statuto modificato, invece, in vigore dal 1
o
luglio 1972 in forza del regolamento del Consiglio n. 1473/72, il termine «può» è sparito e l'amministrazione sarebbe ormai tenuta ad esercitare l'azione ripetitoria. Nella fattispecie, essendo il provvedimento impugnato di data anteriore all'entrata in vigore del nuovo statuto, si applica l'art. 85 nella sua precedente versione.
Ma in entrambe le successive redazioni di questo articolo si pone una condizione per l'esercizio dell'azione ripetitoria.
È necessario,
—
o che l'interessato abbia effettivamente avuto conoscenza dell'irregolarità del pagamento, ciò che implica «a fortiori» la fondatezza della ripetizione quando sia stato il dipendente stesso a causare, con dichiarazioni inesatte o con l'omissione di dichiarazioni sulla propria situazione, l'errore dell'amministrazione,
—
o che l'irregolarità sia stata così evidente che il dipendente non poteva non accorgersene.
Da questo testo si possono evincere, a mio avviso, le seguenti idee:
1.
L'azione ripetitoria è ammissibile soltanto nel caso che il dipendente abbia percepito
indebitamente
certe somme, cioè nel caso in cui la retribuzione attribuitagli sia superiore a quella che risulterebbe dalla corretta applicazione delle norme statutarie e delle disposizioni d'attuazione;
2.
l'azione ripetitoria è senz'altro fondata se il dipendente non è di buona fede, cioè se, con il proprio comportamento, ha indotto in errore l'amministrazione o anche se, pur senza averne colpa, era effettivamente a conoscenza dell'irregolarità del pagamento;
3.
l'errore dell'amministrazione, anche se non causato dal dipendente, non esclude quindi l'azione ripetitoria, anzi evidentemente ne è uno dei presupposti. Nondimeno, se il dipendente ha ignorato l'irregolarità commessa dall' amministrazione e non poteva con la normale diligenza conoscerla, in quanto la medesima non era per lui in alcun modo evidente, la restituzione non può essere richiesta.
Si tratta ora d'applicare queste nozioni al merito della controversia.
A questo riguardo si devono distinguere due periodi:
—
il primo di essi va dal 1
o
settembre al 31 dicembre 1970;
—
il secondo copre l'intera durata del 1971.
In primo luogo, la ricorrente aveva, a norma dell'art. 8 delle disposizioni generali d'attuazione dello statuto emanate dal Consiglio, l'obbligo di segnalare all' amministrazione qualsiasi modifica tale da comportare la soppressione o la riduzione dell'indennità scolastica. Quest' obbligo ha evidentemente uno scopo solo se una modificazione di tal genere viene segnalata immediatamente.
Nella fattispecie è chiaro che il mutamento avvenuto il 1
o
settembre 1970 nella situazione scolastica di Armin e di Sigrid, che passarono da una scuola tedesca alla scuola europea di Bruxelles, era tale da comportare una diminuzione delle indennità scolastiche per ciascuno dei due. Ora, la signora [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di segnalare quanto sopra dal momento della riapertura delle scuole nel settembre 1970 fino all'inizio del 1971. Ne consegue che nei quattro ultimi mesi del 1970, l'amministrazione, non informata di tali mutamenti, non poteva far altro che continuare a pagare le indennità forfettarie nella misura più elevata, fissata per i bambini che frequentano una scuola situata in una località diversa da quella in cui abita la famiglia. L'irregolarità del. pagamento, durante questo: periodo, è imputabile alla ricorrente, che aveva il dovere di prestare attenzione alle disposizioni di attuazione dello statuto da applicarsi nel suo caso e che non poteva ignorare la notevole riduzione dell'indennità scolastica per i bambini che vanno a scuola nella località in cui abita la famiglia. La sola scusa che essa invoca, cioè la maggiore mole di lavoro da sbrigare in questo periodo, non mi sembra assolutamente determinante.
In conclusione, per questo primo periodo, la ripetizione dell'indebito è legittima.
Per quanto riguarda il 1971, la questione è diversa. È accertato che, nel presentare la domanda di rimborso delle spese scolastiche dei bambini (e in particolare delle spese per il trasporto in pullman fino alla scuola) la ricorrente, in data 15 gennaio 1971, informava, sebbene tardivamente, l'amministrazione del cambiamento di scuola dei figli Armin e Sigrid e notificava, per la prima volta, l'iscrizione alla scuola della figlia Pia. È ugualmente accertato che un errore materiale è stato commesso dal servizio del personale che ha omesso di trasmettere i nuovi dati al servizio incaricato di disporre per il pagamento delle indennità scolastiche. Ma questo errore, in se stesso, non è sufficiente a privare il convenuto del potere d'esercitare l'azione ripetitoria per le somme indebitamente pagate nel 1971.
Si può ammettere che la ricorrente non abbia avuto direttamente conoscenza dell'irregolarità dei versamenti posteriori alla sua dichiarazione. Ma non avrebbe dovuto constatarla, se solo avesse dato prova di quell'attenzione che si può normalmente esigere da ogni dipendente per i problemi riguardanti l'applicazione delle norme che lo riguardano?
Tanto più, quando il dipendente è di grado elevato e, pur in mancanza di una preparazione giuridica, ha una capacità intellettuale che gli permette di verificare senza difficoltà i fogli-paga a lui indirizzati, come ci pare senz'altro essere il caso della [OSCURATO:PERSONA].
Ora, da una parte, la disciplina dell'indennità scolastica è stata portata a conoscenza di ciascun dipendente del Consiglio con una nota di servizio del 26 giugno 1963; le successive modificazioni sono state illustrate specialmente con una nota di sevizio del 29 luglio 1970, con la quale si è provveduto ad aggiornare il complesso delle disposizioni in vigore.
Per di più, i dipendenti sono stati informati che avrebbero potuto ottenere dal servizio competente qualsiasi precisazione ritenessero utile.
La ricorrente ha quindi torto allorché sostiene che non aveva i mezzi per controllare se tali disposizioni fossero state applicate correttamente nei suoi confronti.
D'altra parte, se è vero che l'ammontare dell'indennità scolastica è relativamente modesto di fronte alla retribuzione globale della [OSCURATO:PERSONA], non si può dire che sia trascurabile, dal momento che la sola differenza fra le somme legalmente dovute c le somme effettivamente percepite nel 1971 si avvicina ai 2000 FB il mese.
Inoltre tale indennità è espressamente indicata nei fogli-paga; non è pertanto difficile controllarne l'importo.
Infine — e questo è l'argomento decisivo — la ricorrente, che aveva segnalato un cambiamento nella situazione scolastica dei figli e che si doveva pertanto aspettare una riduzione dell'indennità scolastica, anche se percepita ora per tre figli e non più per due, non poteva non constatare un aumento anormale delle somme versatele. Un semplice controllo le avrebbe senz'altro permesso di notare che il servizio contabile non aveva tenuto conto del cambiamento di scuola dei figli, da lei stessa segnalato. Nella fattispecie, l'irregolarità del versamento era così evidente che, con la dovuta attenzione, il dipendente d'un livello attitudinale e di una qualificazione come quelli della ricorrente non avrebbe potuto non notarla.
Ritengo pertanto che nella fattispecie siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 85 dello statuto e che il Consiglio abbia legittimamente fatto uso del potere di ripetizione dell'indebito conferitogli dalla suddetta disposizione.
Per questi motivi, concludo
—
che il ricorso venga respinto;
—
e che, in conformità all'art. 70 del regolamento di procedura, ciascuna delle parti sopporti le proprie spese di giudizio.
(
1
) Traduzione dal francese.