CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2022
Cassazione n. 09817/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i due motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui si contestano, rispettivamente, la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione, con riguardo al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stup. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici, difettando il confronto con le argomentazioni spese nella sentenza impugnata, che ha non illogicamente attestato (pagg. 6 e 7) come l'imputato svolgesse attività preminente di "spacciatore di medio calibro" sulla piazza di [OSCURATO:PERSONA], guadagnando mediamente 1.200 euro giornalieri dall'attività di spaccio, sì da non consentire di qualificare i numerosi fatti addebitatigli - che ovviamente presupponevano l'acquisto e la detenzione di significative quantità di sostanza - in termini di lieve entità (cfr. Sez. 3, n. 13115 del 06/02/2020, Suriano, Rv. 279657); Considerato che non sono parimenti consentite in sede di legittimità le doglianze proposte [OSCURATO:PERSONA], concernendo questioni di fatto e meramente riproduttive di quelle già adeguatamente vagliate e disattese non corretti argomenti dal giudice di merito, sia con riguardo alla destinazione dello stupefacente detenuto allo spaccio (desunta dall'interpretazione data alla conversazione intercettata, che, non essendo manifestamente illogica, non può essere in questa sede altrimenti sindacata), sia con riguardo all'insussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (essendo stato non illogicamente escluso un evento dannoso o pericoloso occasionale e quindi connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale: cfr. Sez. 4, n. 38381 del 21/05/2019, Bajnka, Rv. 277186); Ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, avendo la sentenza dato atto dell'intervenuta rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli in punto pena (tra cui non può dunque farsi rientrare la doglianza sulla diversa qualificazione giuridica del reato) e avendo comunque la sentenza escluso che i fatti potessero essere ricondotti all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stup., stante il fatto che Vicidomini era il grossista fornitore abituale di Mastrurzo; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensore