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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06362/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 2 8 0 8 9 / 20 1 6 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresenta to e difeso, per procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso i quali ha eletto domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N. 54 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 586/31 / 201 6 della [OSCURATO:PERSONA] , depositata il 4 maggio 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che: l’amministrazione finanziaria notificò a [OSCURATO:PERSONA] una cartella di pagamento a seguito della definitiva iscrizione a ruolo dell’importo di cui a precedente avviso di accertamento, relativo a riprese Irap e Irpef per l’anno 2000, divenuto definitivo in seguito all’estinzione del relativo giudizio di impugnazione; il contribuente impugnò la cartella innanzi alla C.T.P. di Cuneo, che accolse il ricorso; la sentenza fu tuttavia integralmente riformata dalla C.T.R. del Piemonte, adìta con gravame dall’Amministrazione; i giudici d’appello rilevarono che l’intervenuta estinzione del giudizio comportava il venir meno dell’intero processo e, quindi, la definitività dell’atto impositivo impugnato; il contribuente ha impugnato detta sentenza con ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’Amministrazione ha resistito con controricorso; vi è memoria depositata dal ricorrente in prossimità dell’udienza.

Considerato che: con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 1 e 6, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 310 e 393 cod. proc. civ., assumendo che la C.T.R. non avrebbe tenuto in debito conto il fatto che l’estinzione del giudizio di impugnazione dell’avviso derivava dalla mancata riassunzione a seguito di rinvio da parte di questa Corte, tale da consentire il maturarsi degli effetti definitori solo in punto al thema decidendum oggetto del rinvio medesimo; il secondo motivo -denunziando violazione dell’art. 10 della l. 27 luglio 2000, n. 212, nonché degli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione- critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha presupposto l’esistenza di un onere di riassunzione del giudizio ad esclusivo carico del contribuente, necessitata dal fatto che, in mancanza, si consoliderebbe la pretesa erariale; con memoria depositata il 12 gennaio 2023 il contribuente ha dato atto di aver definito la controversia con ricorso alla procedura agevolata di cui all’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere; l’istanza, contenente impegno a rinunciare al giudizio pendente, è corredata dalla dichiarazione dell’agente per la riscossione contenente il prospetto delle somme da pagare per la definizione e dalla prova dell’intervenuto versamento delle stesse; per vero, la domanda di definizione agevolata si riferisce a diversa cartella di pagamento, in ordine alla quale, tuttavia, l’agente della riscossione attesta il fatto ch ’ e ssa costituisce reiscrizione a ruolo dell’originaria cartella oggetto del giudizio, originariamente sgravata per effetto della sentenza poi riformata in appello; pertanto, in ragione di tale ultima circostanza, della dichiarazione del debitore di volersi avvalere della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, e in assenza di contraria istanza da parte dell’Amministrazione, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ex art. 391 cod.proc. civ. per intervenuta cessazione della materia del contendere (v.

Cass. n. 20066/2022; Cass. n. 12017/2020); le spese restano a carico della parte che le ha anticipate; in considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per condannare ilricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1–quater, d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 2 8 0 8 9 / 20 1 6 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresenta to e difeso, per procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso i quali ha eletto domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N. 54 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 586/31 / 201 6 della [OSCURATO:PERSONA] , depositata il 4 maggio 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: l’amministrazione finanziaria notificò a [OSCURATO:PERSONA] una cartella di pagamento a seguito della definitiva iscrizione a ruolo dell’importo di cui a precedente avviso di accertamento, relativo a riprese Irap e Irpef per l’anno 2000, divenuto definitivo in seguito all’estinzione del relativo giudizio di impugnazione; il contribuente impugnò la cartella innanzi alla C.T.P. di Cuneo, che accolse il ricorso; la sentenza fu tuttavia integralmente riformata dalla C.T.R. del Piemonte, adìta con gravame dall’Amministrazione; i giudici d’appello rilevarono che l’intervenuta estinzione del giudizio comportava il venir meno dell’intero processo e, quindi, la definitività dell’atto impositivo impugnato; il contribuente ha impugnato detta sentenza con ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’Amministrazione ha resistito con controricorso; vi è memoria depositata dal ricorrente in prossimità dell’udienza. Considerato che: con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 1 e 6, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 310 e 393 cod. proc. civ., assumendo che la C.T.R. non avrebbe tenuto in debito conto il fatto che l’estinzione del giudizio di impugnazione dell’avviso derivava dalla mancata riassunzione a seguito di rinvio da parte di questa Corte, tale da consentire il maturarsi degli effetti definitori solo in punto al thema decidendum oggetto del rinvio medesimo; il secondo motivo -denunziando violazione dell’art. 10 della l. 27 luglio 2000, n. 212, nonché degli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione- critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha presupposto l’esistenza di un onere di riassunzione del giudizio ad esclusivo carico del contribuente, necessitata dal fatto che, in mancanza, si consoliderebbe la pretesa erariale; con memoria depositata il 12 gennaio 2023 il contribuente ha dato atto di aver definito la controversia con ricorso alla procedura agevolata di cui all’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere; l’istanza, contenente impegno a rinunciare al giudizio pendente, è corredata dalla dichiarazione dell’agente per la riscossione contenente il prospetto delle somme da pagare per la definizione e dalla prova dell’intervenuto versamento delle stesse; per vero, la domanda di definizione agevolata si riferisce a diversa cartella di pagamento, in ordine alla quale, tuttavia, l’agente della riscossione attesta il fatto ch ’ e ssa costituisce reiscrizione a ruolo dell’originaria cartella oggetto del giudizio, originariamente sgravata per effetto della sentenza poi riformata in appello; pertanto, in ragione di tale ultima circostanza, della dichiarazione del debitore di volersi avvalere della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, e in assenza di contraria istanza da parte dell’Amministrazione, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ex art. 391 cod.proc. civ. per intervenuta cessazione della materia del contendere (v. Cass. n. 20066/2022; Cass. n. 12017/2020); le spese restano a carico della parte che le ha anticipate; in considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per condannare ilricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1–quater, d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazi
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