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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22878/2023

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nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 21728-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 1022/2019della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 30/04/2019;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante pro tempore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione con la quale l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Foggia gli aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di € 16.000 per la violazione dell’art. 19, primo comma, del D. Lgs. n. 347 del 1990, per aver realizzato alcune costruzioni in prossimità della linea doganale.

Con sentenza n. 2781/2018, resa nella resistenza dell’amministrazione convenuta, il Tribunale di Foggia accoglieva l’opposizione annullando l’ordinanza ingiunzione.

Con la sentenza impugnata, n. 1022/2019, la Corte di Appello di Bari accoglieva il gravame interposto dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure, riformandola e rigettando l’opposizione proposta dagli odierni ricorrenti.

Questi ultimi propongono ricorso per la cassazione di detta decisione, affidandosi a tre motivi.

L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Prima di esaminare i motivi del ricorso, va dato atto della nullità della sua notifica, eseguita all’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Bari, e no n invece presso l’Avvocatura Generale dello Stato, nella sua sede di Roma, via dei Portoghesi n. 12( Cass.

S.U. n. 608 del 2015 ).Il ricorso va di conseguenza rinviato a nuovo ruolo, con termine a parte ricorrente di 30 giorni dalla comunicazione della p resente ordinanza per provvedere alla notificazione del ricorso all’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo, assegnando alla parte ricorrente termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per provvedere alla notificazione del ricorso all’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

Così deciso in Roma, nella camera di consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 21728-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 1022/2019della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 30/04/2019;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante pro tempore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione con la quale l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Foggia gli aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di € 16.000 per la violazione dell’art. 19, primo comma, del D. Lgs. n. 347 del 1990, per aver realizzato alcune costruzioni in prossimità della linea doganale. Con sentenza n. 2781/2018, resa nella resistenza dell’amministrazione convenuta, il Tribunale di Foggia accoglieva l’opposizione annullando l’ordinanza ingiunzione. Con la sentenza impugnata, n. 1022/2019, la Corte di Appello di Bari accoglieva il gravame interposto dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure, riformandola e rigettando l’opposizione proposta dagli odierni ricorrenti. Questi ultimi propongono ricorso per la cassazione di detta decisione, affidandosi a tre motivi. L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Prima di esaminare i motivi del ricorso, va dato atto della nullità della sua notifica, eseguita all’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Bari, e no n invece presso l’Avvocatura Generale dello Stato, nella sua sede di Roma, via dei Portoghesi n. 12( Cass. S.U. n. 608 del 2015 ).Il ricorso va di conseguenza rinviato a nuovo ruolo, con termine a parte ricorrente di 30 giorni dalla comunicazione della p resente ordinanza per provvedere alla notificazione del ricorso all’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’Avvocatura Generale dello Stato. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo, assegnando alla parte ricorrente termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per provvedere alla notificazione del ricorso all’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’Avvocatura Generale dello Stato. Così deciso in Roma, nella camera di consi
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