CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31936/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;udito il difensore dell’imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 11.11.2025, il Tribunale per i Minorenni di Torino,all’esito di giudizio immediato, ha condannato XXXXXXXXXXXXXXXXXXX allapena di quattro anni e due mesi di reclusione per il reato di devastazione esaccheggio commesso in concorso con altri nell’[OSCURATO:PERSONA] FerranteAporti di Torino, previa esclusione della circostanza aggravante dei futili motivi econcessione delle circostanze attenuanti generiche.In particolare, il Tribunale – per stare all’unico motivo del successivo ricorsoper cassazione – ha concesso all’imputato le circostanze attenuanti generiche inragione della giovane età e dell'atteggiamento almeno parzialmente ammissivodi [OSCURATO:PERSONA], che può essere letto come una iniziale presa di coscienza deldisvalore delle proprie azioni; emerge, altresì, che il ragazzo sia cresciuto in unambiente familiare fortemente disfunzionale e che dalla relazione dell’IstitutoPenale [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro risulta che il ragazzo sembra estremamentemanipolabile per un malinteso senso di amicizia e di solidarietà anche davanti aproposte palesemente illecite.2. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il pubblico ministeropresso il Tribunale per i minorenni di Torino, articolando un unico motivo, con cuideduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nellaparte in cui sono state ritenute concedibili le attenuanti generiche.La concessione delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. – lamenta ilricorrente – poggia su argomentazioni inconferenti e apodittiche.In primo luogo, non c’è bilanciamento tra la gravità del reato e laopportunità di concedere la mitigazione della pena. L'imputato non solo hapartecipato all'opera di devastazione, ma se ne è reso promotore, determinandocon il suo comportamento l'inizio di una escalation brutale e violenta che hamesso in pericolo l'incolumità degli agenti in servizio e degli stessi detenuti.In secondo luogo, nella sentenza non si fa menzione dei numerosiprocedimenti pendenti a carico del condannato e del fatto che egli ha giàriportato una condanna per tentato omicidio. Si tratta di condotte che hanno resonecessario il trasferimento d'urgenza di [OSCURATO:PERSONA] presso altri istitutipenitenziari. Peraltro, nella relazione sociale dell’IPM di Catanzaro del [OSCURATO:DATA_NASCITA]si comunicava che il minore aveva ricevuto due mesi prima un pacco contenentedue telefoni cellulari e 11 grammi di hashish.Di contro, le dichiarazioni ammissive valorizzate dal giudice non giustificanola concessione delle attenuanti generiche, perché concernono la confessione solodi quegli aspetti fattuali già sorretti da un inequivocabile quadro probatorio.Né possono considerarsi elementi di segno positivo i riferimenti alla giovaneetà dell'imputato e al suo contesto familiare di provenienza. Anche il riferimentoal fatto secondo cui il minore sarebbe estremamente manipolabile non è unelemento che può incidere sull’apprezzamento discrezionale nel giudice nellaconcessione delle generiche.In definitiva, la motivazione circa gli elementi di segno positivo che sonorichiesti per il riconoscimento delle attenuanti generiche non è congrua edesaustiva.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto il rigetto del ricorso,riportandosi alla propria requisitoria scritta, nella quale ha osservato che ilTribunale per i Minorenni, con motivazione non manifestamente illogica, hasvolto una valutazione lineare e coerente dei presupposti per la concessione dellecircostanze attenuanti generiche, basandola sui plurimi fattori indicatianaliticamente a pag. 19 della sentenza impugnata, mentre le doglianze delricorrente si esauriscono, in realtà, in una contestazione, nel merito, di alcunisingoli elementi di fatto ritenuti idonei a configurare le circostanze ex art. 62-biscod. pen., senza valutare la complessiva logica ricostruzione del contestoambientale in cui aveva agito il minorenne.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.1. Deve premettersi che, ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuantigeneriche, il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., manon è necessario che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale diesso ha inteso fare riferimento (Sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Pg in proc.Biancofiore, Rv. 247959 - 01; Sez. 1, n. 707 del 13/11/1997, dep. 1998,Ingardia, Rv. 209443 - 01).Di conseguenza, anche un solo elemento attinente alla personalità delcolpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultarebastante al fine di ritenere le circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 23903del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02).In questa prospettiva, va subito osservato che la sentenza impugnata non famai riferimento, nella parte relativa al riconoscimento delle circostanze133, comma primo, cod. pen.Anzi, il Tribunale per i minorenni ha dapprima proceduto a una dettagliataricostruzione dei fatti, pervenendo, in base alle dichiarazioni dei testimoni e allerisultanze di alcune videoriprese, a individuare [OSCURATO:PERSONA] come uno deidetenuti appartenente al c.d. “terzo gruppo”, che aveva partecipato alladevastazione dell’IPM di Torino con un ruolo particolarmente attivo.In particolare, la sentenza dà atto che l’imputato era da considerarsi tra irivoltosi “più esagitati”, che diedero il via all’iniziale incendio e che,disattendendo poi l’ordine di recarsi in palestra, distrussero e danneggiarono“tutto quello che trovavano davanti” con spranghe e suppellettili; non solo, maegli era tra coloro che, dove aver appiccato il fuoco, cercò di impedire ai Vigili dellanciando al loro indirizzo i libri della biblioteca, pure data a fuoco.È emerso, altresì, che [OSCURATO:PERSONA], in quei frangenti, non avesse maipalesato, nemmeno per un momento, la volontà di dissociarsi e, comunque, didismettere una condotta attiva.In questo contesto, il Tribunale riporta, infine, anche le dichiarazioni deldirettore dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale ha fatto presente l’assenza di qualsiasi spiegazione,da parte dei rivoltosi, del motivo di questa azione gravemente devastatrice.Si può affermare, dunque, che i giudici abbiano palesemente ritenuto laparticolare gravità del reato e non abbiano, però, operato alcun accenno al fattodelle circostanze attenuanti generiche.2. La concessione all’imputato delle circostanze attenuanti generiche èconseguita, piuttosto, alla positiva valutazione della capacità a delinquere delcolpevole, di cui al comma secondo dell’art. 133 cod. pen.A questo proposito, va ricordato che, in tema di attenuanti generiche, ilgiudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabilein sede di legittimità, purché sia non contraddittoria (Sez. 5, n. 43952 del13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01).Ebbene, deve ritenersi che la motivazione del Tribunale per i minorenni sulpunto in questione presenti numerose contraddizioni e non marginali carenze.2.1. Va premesso che la sentenza impugnata affronta il problema dellaeventuale concessione delle attenuanti generiche appena dopo avere affermatola sussistenza della capacità di intendere e di volere di [OSCURATO:PERSONA].Sotto questo profilo, deve tenersi conto che la capacità di intendere e divolere del minore che abbia compiuto gli anni quattordici e non ancora i diciottonon è presunta, ma deve essere accertata in concreto (Sez. 5, n. 4104 del12/11/2010, dep. 2011, P.g. in proc. M., Rv. 249241 - 01).L’accertamento di tale capacità, intesa come attitudine del soggetto adavere la consapevolezza del disvalore sociale dell'atto e delle relativeconseguenze e a determinare liberamente la sua condotta in relazione ad esso,deve essere rapportato agli episodi criminosi in cui il minore risulta coinvolto.Inoltre, l'incapacità di intendere e di volere derivante da immaturità ha carattererelativo, nel senso che la maturità psichica e mentale del minore è accertabilesulla base di elementi non soltanto psichici, ma anche socio-pedagogici, relativiall'età evolutiva, e, quindi, il relativo esame va compiuto con stretto riferimentoal reato commesso (Sez. 5, n. 534 del 6/11/1992, dep. 1993, Rizzotto, Rv.192750 - 01).All’esito di tale accertamento, l’affermazione della capacità di intendere e divolere del minore di età equivale a riconoscere la sua capacità di percepire ildisvalore sociale del fatto e di autodeterminarsi autonomamente (cfr. Sez. 1, n.43953 del 17/11/2010, C.F., Rv. 249051 - 01).Ciò posto, il Tribunale per i minorenni è giunto a ritenere provata la capacitàdi [OSCURATO:PERSONA] in ragione della sua età più prossima ai diciotto che ai quattrodicianni, della palese e ben percepibile offensività delle condotte tenute e della suacapacità di autodeterminarsi indipendentemente dalla compartecipazione deglialtri concorrenti nel reato: di conseguenza, è stata affermata la sua “sufficientematurità” al momento dei fatti.2.2. Il riferimento al ragionamento del Tribunale in ordine al profilo dellacapacità di intendere e di volere dell’imputato contribuisce a rendere l’idea dellacontraddittorietà della successiva motivazione riguardante le circostanzeLa sentenza valorizza innanzitutto la giovane età dell’imputato in funzionemitigatoria della pena, ma subito dopo avere evidenziato, sia pure ai diversi finidell’accertamento della capacità di intendere e di volere, che si trattasse di etàprossima ai diciotto anni e, quindi, ben distante dalla soglia a partire dalla qualeil minore diventa imputabile.È vero che, in tema di circostanze attenuanti, l'età del minore può esserevalutata al duplice fine di riconoscere l'attenuante della minore età di cui all'art.98 cod. pen. e di fondare il giudizio sulla concessione delle circostanze attenuantigeneriche, ma il riferimento alla età del minore non rileva in sé, bensì in ragionedegli elementi familiari ed ambientali che ne hanno influenzato la crescita nellafase adolescenziale (Sez. 1, n. 49673 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], P., Rv. 278082 - 01).Si deve evitare, infatti, che la minore età venga presa in considerazione exse per concedere sia la circostanza di cui all'art. 98 cod. pen., sia le circostanzeTale rischio si scongiura legando il dato della minore età ad altri elementiche abbiano eventualmente influenzato in modo negativo la crescita dellapersona, ostacolandone lo sviluppo secondo valori e canoni improntati al rispettodelle regole e alla tolleranza dei diritti altrui (così la sopra citata Sez. 1, n. 49673dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in motivazione).Resta pur sempre valido il principio secondo cui, giacché nella minore età ilpotere critico e di controllo delle proprie azioni può essere facilmente influenzatoo addirittura sopraffatto da elementi esterni, l’indagine da compiersi ai fini dellaconcessione o meno delle attenuanti generiche deve accompagnarsi all’esamedella natura e delle modalità dell'azione commessa, al fine di stabilire lapersonalità del reo e la sua più o meno grave pericolosità sociale (Sez. 3, n.1188 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cerasuolo, Rv. 997630 - 01).2.3. In questa prospettiva, i giudici del merito richiamano, in primo luogo,“l’atteggiamento almeno parzialmente ammissivo tenuto dall’imputato”.In realtà, dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che neldibattimento si sia formata una prova granitica a carico di [OSCURATO:PERSONA] e che conle sue ammissioni finali egli si sia limitato a confermare ciò che già emergeva condovizia di particolari dall’istruttoria e che non si sarebbe potuto negare.Si tratta, pertanto, di una solo parziale confessione che si sostanzia in unamera presa d'atto dell'ineluttabilità probatoria dell'accusa e che, comunque, èprobatoriamente inerte o neutra, nel senso che non risulta abbia neppureagevolato il giudizio di responsabilità di coimputati, con la conseguenza che essanon è valorizzabile ai fini della concessione delle attenuanti generiche (Sez. 3, n.26676 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pg c/Careri, Rv. 288738 - 07; Sez. 1, n. 42208 del21/3/2017, Fondino, Rv. 271224 - 01).Peraltro, nel passaggio in questione la motivazione non solo contrasta con lerisultanze processuali che pure descrive in precedenza, ma è ancheintrinsecamente contradittoria, perché, da un lato, interpreta essa stessa il datoin maniera dubitativa (“pare poter essere letto come una iniziale presa dicoscienza del disvalore delle proprie azioni”) e, dall’altro, lo sconfessadirettamente richiamando il negativo comportamento carcerario tenutodall’imputato anche successivamente al fatto, che ha determinato l’applicazionea suo carico “di numerose sanzioni disciplinari” e che porta i giudici a ritenereche “la strada verso la risocializzazione del ragazzo sia ancora molto lunga”.In questo modo, ne risulta attestata, al tempo stesso, anche la inidoneitàdella condotta serbata dall'imputato successivamente alla commissione del reato(peraltro, reiterativa di comportamenti tenuti nel corso della detenzione che sipongono nel solco di quello oggetto della condanna) e nel corso del processo aessere apprezzata, ex art. 133, comma secondo, nn. 1) e 3), cod. pen., ai finidella concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. Sez. 3, n. 27964del 19/3/2019, L., Rv. 276354 - 01; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019,Carillo, Rv. 275509 - 03).2.4. In secondo luogo, il Tribunale per i Minorenni ha richiamato lacircostanza che “dalle relazioni sociali sull’imputato emerga come il ragazzo siacresciuto in un ambiente familiare fortemente disfunzionale”.Tuttavia, si tratta di un riferimento del tutto generico, che si limita ariportare il dato e non contiene alcuna indicazione né della concreta situazionefamiliare del minore, né della misura e del modo in cui avrebbe interferito con laindubbia indole trasgressiva dell’imputato.Il richiamo, pertanto, è evidentemente inidoneo a dare conto delle ragioniper cui il minore si sarebbe trovato in una condizione tale da attenuarne laresponsabilità e da giustificare un intervento mitigatorio della pena nel casoconcreto.La minore età dell’imputato non autorizza, per ciò solo, semplificazioni oabbassamenti dello standard probatorio richiesto per il riconoscimento deibenefici variamente previsti dalla legge.Un approfondimento di tale aspetto sarebbe stato necessario, a maggiorragione, se si considera che la caduta nel delitto da parte di un soggetto in faseadolescenziale è inevitabilmente la spia di un disagio personale e sociale.Nell'esercizio del potere discrezionale accordato dalla legge ai giudici dimerito per la concessione o meno delle attenuanti generiche, occorre compiere,tra gli altri, un completo esame della personalità del reo, in rapportospecialmente alla sua capacità a delinquere e alla sua vita anteriore.Tale indagine deve riguardare non marginalmente le condizioni di ambientein cui egli ha vissuto e vive, per doverne inferire se l'imputato sia meritevoledella speciale clemenza attenuante la misura della pena da infliggergli.Nel caso di specie, un vaglio puntuale di questo genere non si rinviene nellasentenza e la sua mancanza non può non essere stigmatizzata, dovendosiritenere, altrimenti, la sostanziale legittimazione di un automatismo nelriconoscimento delle attenuanti generiche che sia meramente collegato allaminore età dell’imputato.2.5. In terzo luogo, il Tribunale per i minorenni ha richiamato la relazionedell’IPM di Catanzaro nella parte in cui evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] “sembriesternamente manipolabile, dando troppa importanza all’amicizia e restandosolidale anche davanti alle proposte palesemente illecite”.La sentenza afferma che questa descrizione “appare attagliarsi a quantoaccaduto in occasione delle condotte oggi contestate all’imputato”, ma in talmodo contraddice sé stessa quando nella ricostruzione del fatto più volterichiama le dichiarazioni testimoniali e gli elementi di prova da cui ha inferito cheXXXXXXXXX ebbe un ruolo particolarmente attivo e risoluto nella commissionedel reato, figurando come uno dei più “propositivi” tra i devastatori, e mai dandomostra di esitare nella costante prosecuzione, fino a compimento, della iniziativarivoltosa a cui aveva dato causa.Non solo, ma anche nella parte immediatamente precedente riservata allavalutazione della capacità di intendere e di volere del minore, la sentenzaconsidera che non “pare che la compartecipazione degli altri detenuti abbia avutouna efficacia così determinante sulle scelte del [OSCURATO:PERSONA] da eliminare la suacapacità di autodeterminarsi”.Di conseguenza, la valutazione – peraltro espressa in modo dubitativo siadalla relazione dell’IPM (“sembri”), sia dal Tribunale stesso (“appare”) – circa lapredisposizione dell’imputato ad essere condizionato ovvero suggestionato è nonpoco inficiata dalla ricostruzione del fatto e delle modalità concrete dell’azione.Il giudizio favorevole che è stato annesso al dato riportato nella relazione sifonda sul collegamento della asserita manipolabilità del minore al senso diamicizia e solidarietà, presentati evidentemente come elementi positivi cheindurrebbero soggettivamente l’imputato a sbagliare al traino di terzi (peraltro,anch’essi minori) per troppa disponibilità nei loro confronti.Ma questa valutazione trascura di considerare che tali sentimenti non sononecessariamente valori, se hanno come destinatari soggetti negativi o secostituiscono l’occasione per sostenersi vicendevolmente tra persone nellacommissione di reati a responsabilità concorsuale.Resta, pertanto, il carattere contraddittorio della motivazione nel passaggioin cui ritiene [OSCURATO:PERSONA] meritevole delle circostanze attenuanti genericheanche per la sua presunta attitudine ad essere influenzato da terzi.2.6. Da ultimo, deve rilevarsi una carenza di sicuro rilievo nella motivazionedella sentenza impugnata sulle attenuanti generiche, che pure è sostanzialmenteincentrata su una valutazione favorevole della capacità a delinquere.La capacità a delinquere dell’imputato deve essere desunta anche “daiprecedenti penali e giudiziari”, di cui fa espresso richiamo il n. 2) del commasecondo dell’art. 133 cod. pen.Ebbene, il Tribunale per i minorenni, come lamentato nel ricorso, non hafatto cenno esplicito – e dunque non ne ha fatto oggetto di apprezzamento – algrave precedente a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato omicidiocommesso nel 2023 (si veda il certificato del casellario allegato agli atti) e si èlimitato a riportare genericamente, nella sola parte relativa alla capacità diintendere e di volere, la circostanza che il minore avesse avuto “precedenticontatti sia con l’autorità di Polizia che con l’autorità giudiziaria”.Tuttavia, si tratta di un riferimento sommario e nient’affatto circostanziato,che, pertanto, si rivela del tutto inidoneo a consentire che venisse presa inconsiderazione la reiterazione di gravi condotte criminose in tempi ravvicinati eha di fatto estromesso dall’orizzonte decisorio un elemento viceversa diragguardevole importanza ai fini dell’apprezzamento della tendenza criminosamanifestata dall’imputato e della misura del radicamento nella personalità delminore della capacità a delinquere.La motivazione, dunque, è anche carente per avere il Tribunale omesso divalutare i precedenti penali dell’imputato, che devono essere presi in esame qualipotenziali indici della capacità a delinquere e, quindi, della pericolosità sociale delcondannato.3. Sulla scorta di quanto fin qui complessivamente osservato, pertanto, ilricorso è da ritenersi meritevole di accoglimento e, di conseguenza, la sentenzadeve essere annullata relativamente alla concessione delle circostanze attenuantigeneriche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale per i minorenni diTorino in diversa composizione alla luce dei principi sopra indicati.Si deve disporre, infine, che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anorma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata relativamente alla concessione delle attenuantigeneriche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale per i minorenni diTorino in diversa composizione.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.