CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 14437/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erso il decreto del 22/07/2025 della Corte d'appello di Perugiaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. E. [OSCURATO:PERSONA], che chiestodichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento in preambolo, la Corte di appello di Perugia ha dichiaratoinammissibile l'istanza ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 formulata da [OSCURATO:PERSONA] eCorte d’appello di Roma in data 10 marzo 2020.Ilprovvedimentoablatorioèstatoresonell'ambitodiunprocedimentodiprevenzioneinstauratoin data successiva al 13 ottobre 2011,sulpostulatodellapericolositàsocialec.d.«generica»,aisensidell'art.1,commi1e2, dellalegge27dicembre1956, n. 1423, di FernandoMancini e si è concluso con laconfisca di numerosi beni immobili di proprietà del proposto(autovettura [OSCURATO:PERSONA] 911 tg. [OSCURATO:TARGA] e conto corrente n. 10265924007138 pressola Banca di Frosinone) o comunque a lui ritenuti riconducibili e, tra questi, il capitale socialedella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dei relativicompendi aziendali che avevano attinto la posizione dell’interveniente [OSCURATO:PERSONA],madre di [OSCURATO:PERSONA].1.1. Secondo il provvedimento irrevocabile di confisca:- [OSCURATO:PERSONA] è stato per un lungo periodo, quanto meno dal 2001 al 2007,persona pericolosa perché appartenente alla categoria di soggetti indicata dall’art. 1 lett. b)d.lgs. n. 159 del 2011 («coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sullabase di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivitàdelittuose»);- vi è stata una interposizione fittizia tra [OSCURATO:PERSONA] e il figlio [OSCURATO:PERSONA]:- la provvista oggetto di confisca si è formata con le evasioni fiscali riferibili a FernandoMancini, quali emerse dal processo cd. "HUMMER" in cui egli era imputato dei reati dievasione fiscale, bancarotta fraudolenta e associazione per delinquere finalizzata allacommissione di reati di truffa e di emissione di false fatture;- le somme di denaro in questione, pur formalmente fatte rientrare in Italia nel 2009dalla [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi della legislazione nota come “scudo fiscale”, in realtàprovengono dai profitti illeciti del figlio (evasione fiscale), posto che la [OSCURATO:PERSONA] nondisponeva, nel periodo di interesse, di redditi ingenti e che, contrariamente a quanto allegatoalla difesa, non risulta da alcun elemento che la stessa nella qualità titolare della societàBAGNI [OSCURATO:SOCIETA]., operante quale gestore di uno stabilimento balneare sul litorale diNettuno, abbia percepito cospicui guadagni, tali, comunque, da consentirle l'accumulo suiconti esteri e italiani delle somme di denaro trasferite, con evasione totale delle imposte.1.2. La Corte di appello, a ragione della decisione, ha evidenziato come «nel pur lungoricorso proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] non si prospetti in alcun modol’esistenza di prove nuove, nei termini definiti dalla giurisprudenza di legittimità e dellagiurisprudenza comunitaria richiamata dalla stessa Corte di cassazione, prove neppureprospettate, censurandosi le ordinanze emesse dal Tribunale e dalla Corte d’Appello diRoma con osservazioni e argomenti di merito che potevano e dovevano, se del caso, essereproposte nel corso del giudizio di prevenzione e non attraverso un’istanza di revisione,essendosi svolte addirittura censure alla perizia disposta di ufficio dallo stesso Tribunale diRoma e che in quella sede dovevano essere argomentate».Nel decreto si sottolinea, inoltre, come ben quattro precedenti ricorsi per revocazione,per identici motivi, erano stati rigettati dalla Corte d’Appello di Perugia e i relativi ricorsidichiarati inammissibili da questa Corte con provvedimenti resi il 12.10.22, il 21.6.23 ed il17.12.24.3. Avverso tale provvedimento il sottoposto e la terza interessata, con unico atto a firmadel comune difensore e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso percassazione, deducendo quattro motivi di ricorso.3.1. Col primo motivo denunciano la violazione degli artt. 606, comma 1 lett. b) ed e),125 c.p.p., in relazione all’art. 28, co. 2 e 24, D.lgs. 159 del 2011, art. 4, Prot. 7 addizionalealla [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’art. 1 del relativo [OSCURATO:PERSONA], anche perdifetto assoluto di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del presupposto legaleper l’ammissibilità della domanda di revocazione.Assumono che il ricorso era stato svolto ai sensi dell’art. 28, comma 2, d.lgs. n. 159 del2011, essendosi invocato il difetto ab origine dei requisiti legali della confisca, mentre ilprovvedimento impugnato l’ha ritenuto inammissibile sulla base dei requisiti di ammissibilitàdella diversa norma di cui all’art. 28, comma 1, d.lgs. cit.Si richiama, a riguardo, la sentenza Sez. U n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022,co. 2 dell’art. 28 del D.lgs. 159/2011 dei casi espressamente previsti dal comma 1,legittimerebbe il ricorso all’istituto in esame ogni qual volta si ravvisi la mancanza originariadei presupposti della confisca, cioè il difetto della base legale ab origine, pur in carenza dialcuna nuova evidenza.Tale interpretazione sarebbe l’unica costituzionalmente e convenzionalmente orientatae, conseguentemente, l’intervenuta declaratoria d’inammissibilità, proposta ai sensi delsecondo comma dell’art. 28 d.lgs. 159 del 2011 e decisa ai sensi del primo comma,dovrebbe ritenersi del tutto priva di motivazione.3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 606, comma 1,lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 24 e 28, comma 2, d.lgs. 159 del 2011, per difetto dimotivazione in ordine alle denunciate gravi violazioni nella procedura di confisca.Il ricorso si pone in attica critica nei riguardi di tutti gli elementi fattuali che avevanocostituito la base legale dei provvedimenti definitivi e, soprattutto, censura l’inquadramentonella categoria di pericolosità sociale generica del proposto, nel perimetro temporale1999–2007, ai sensi dell’art. 1, lett. b), d.lgs. 159/2011, giacché tale norma, fino allasentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, non garantiva le condizioni diaccessibilità ai consociati in ragione dell’indeterminatezza del precetto di legge.In stretta connessione con tale censura, denuncia la violazione degli artt. 11 Preleggicod. civ. e 14 legge n. 55 del 1990, in relazione all’art. 2-ter della legge n. 575 del 1965,evidenziando come il decreto di confisca fosse stato applicato al [OSCURATO:PERSONA] in virtù di unapericolosità sociale accertata nel perimetro 1999–2007, quando l’art. 14 della legge 55 del1990 non consentiva l’affetto ablativo nei confronti del pericoloso cd. semplice, salvo chedetto giudizio fosse legato agli indizi del reato di cui all’art. 630 cod. pen. Tale norma erastata abrogata dalla legge n.125 del 2008 (cd. pacchetto sicurezza) che ripristinaval’operatività della legge Reale. Si denuncia, dunque, la violazione del principio di legalitàpoiché nei riguardi dei ricorrenti la confisca è legata alla pericolosità sociale del proposto inragione delle condotte da questi realizzate nell’ambito di un perimetro temporale in cuil’ablazione del patrimonio non costituiva una conseguenza ragionevolmente prevedibile.Infine, i ricorrenti, attraverso una rivisitazione degli esiti della perizia disposta nelprocedimento di prevenzione, denunciano la violazione del principio di proporzione ai sensidell’art. 42 Cost. e dell’art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] CEDU, per avere il decreto di cui si chiede larevoca indiscriminatamente confiscato il capitale sociale e il patrimonio delle società dellaCardarelli, senza alcuna verifica delle componenti lecite, tenendo conto delle provvistefinanziarie rientrate col cd. scudo fiscale in epoca antecedente al 2008.3.3. Col terzo motivo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24 e28 comma secondo d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione all’art. 1 [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] allaConvenzione Edu, per mancanza di motivazione in ordine al denunciato difetto dellapertinente base legale della confisca del capitale sociale delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., della [OSCURATO:PERSONA] e deirelativi compendi aziendali.Dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 è discesa l’esigenza,nient’affatto soddisfatta dal provvedimento impugnato, di riconsiderare la sussistenza di unacorrelazione temporale tra pericolosità sociale e l’epoca di acquisizione dei beni confiscati3.4. Con l’ultimo motivo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all’art. 24, D.lgs.159/2011, in relazione all’art. 1 Protocollo1 [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], nonché inrelazione all’art. 6 CEDU, per difetto assoluto di motivazione in ordine alla denunciataarbitrarietà della interferenza nel diritto di proprietà del terzo interveniente.Dopo avere sintetizzato la motivazione della Corte d’Appello sul punto, la ricorrente halamentato che nel decreto oggetto della richiesta di revocazione non sarebbero statierroneamente valutati i maggiori redditi derivanti, nell’esercizio lecito delle sue imprese,dall’evasione dell’IRES, dell’Irap e dell’IVA, non valendo nei suoi riguardi il divieto legislativodi allegare fra le proprie risorse finanziarie il frutto di evasione fiscale.4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoriascritta depositata in data 22 ottobre 2025, ha concluso chiedendo la declaratoriad’inammissibilità del ricorso.5.In data 15 gennaio la difesa dei ricorrenti ha depositato memoria con la quale hareplicato alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi denunciano censure infondate e devono essere, pertanto, rigettati.1. È infondato il primo motivo di ricorso.Questa Corte ha già affrontato e respinto – con argomentazioni che il Collegio condividee intende ribadire - la tesi dei ricorrenti secondo cui la sentenza a Sezioni unite n. 3513 del16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474 avrebbe “interpretato” il secondo commadell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 in senso indiscriminatamente estensivo dell'elenco delleipotesi di revocazione dei provvedimenti dispositivi della confisca di prevenzione previsto dalcomma 1 dello stesso articolo, fino ad abbracciare qualsiasi ipotesi di difetto originario deipresupposti di applicazione della misura ablativa erroneamente non rilevato nei gradi delgiudizio di prevenzione.Al contrario, nella citata sentenza le Sezioni Unite hanno evidenziato che ladisposizione de qua individua, quale condizione legittimante della revocazione, ipotesidiverse e innominate rispetto a quelle - espressione di elementi fattuali - delineate dalcomma 1, purché idonee a dimostrare «per fatti sopravvenuti» la carenza originaria deipresupposti della confisca. Come precisato da Sez. 5, n. 18000 del 14/02/2024, Cesarano,Rv. 286450 – 01, in motivazione «La "fattispecie aperta" di cui al comma 2 dell'art. 28 d.lgs.159/2011 non può dunqueessere invocata per sollecitare un nuovo giudizio - di merito o dilegittimità - su elementi di fatto oggetto di esame nei giudizi di impugnazione ordinaria al difuori delle ipotesi tipizzate dal comma 1dell'art. 28 citato ovvero in assenza di elementisopravvenuti idonei ad escludere l'originaria sussistenza dei presupposti applicativi dellaconfisca».2. Del pari privo di pregio è il secondo motivo.Posto che la sentenza della Corte Costituzionale risulta preesistente alla decisione dellaCorte d’Appello di Roma del 10.3.2020 e che, dunque, non costituisce un fatto nuovo tale dagiustificare l’istanza di revocazione, ciò non di meno, il ricorso non coglie nel segno neppurein relazione al suo contenuto, laddove il giudice delle leggi, con riferimento alla categoria dicui all’art. 1, lett. b) del D. lgs. 159/2011 ha testualmente precisato:«...questa Corte ritieneche, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale successiva alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], risultioggi possibile assicurare in via interpretativa contorni sufficientemente precisi alla fattispeciedescritta dell'art. 1, numero 2), della legge n. 1423 del 1956, poi confluita nell'art. 1, letterab), del d.lgs. n. 159 del 2011, sì da consentire ai consociati di prevedere ragionevolmente inanticipo in quali «casi» - oltre che in quali «modi» -essi potranno essere sottoposti allamisura di prevenzione della sorveglianza speciale, nonché alle misure di prevenzionepatrimoniali del sequestro e della confisca. La locuzione «coloro che per la condotta ed iltenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anchein parte, con i proventi di attività delittuose» è oggi suscettibile, infatti, di essere interpretatacome espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato,quanto di specifiche "categorie" di reato. Tale interpretazione della fattispecie permette diritenere soddisfatta l'esigenza - sulla quale ha da ultimo giustamente insistito la Corteeuropea, ma sulla quale aveva già richiamato l'attenzione la sentenza n. 177 del 1980 diquesta Corte -di individuazione dei «tipi di comportamento» («types of behaviour») assunti apresupposto della misura. Le "categorie di delitto" che possono essere assunte apresupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso dispecie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito -da provarsi sulla base di precisi«elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art.13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (edunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamentegenerato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano -o abbiano costituito inuna determinata epoca -l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componentesignificativa di tale reddito».Sul punto questa Corte ha già condivisibilmente chiarito che «In tema di misure diprevenzione, la lettura "tassativizzante" della categoria di pericolosità generica di cui all'art.1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 6 settembre 2011 n. 159, affermata nella sentenza dellaCorte cost. n. 24 del 2019, alla luce dei principi espressi dalla Corte Edu, Grande Camera,nella sentenza 23 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, trova applicazione anche conriferimento alle condotte antecedenti alla pronuncia del giudice delle leggi, la quale harecepito l'interpretazione consolidata che la Corte di cassazione ha dato del contenuto dellanorma, consacrandola quale diritto vivente, sulla cui base sono state ritenute la sufficientedeterminatezza della fattispecie, nonché la prevedibilità delle conseguenze della violazione»(Sez. 2, n. 25042 del 28/04/2022, Amandonico, Rv. 283559 – 01; Sez. 6, n. 20557 del10/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279556 – 01Le misure di prevenzione disposte nei confronti dei soggetti c.d. pericolosi generici cherientrano in entrambe le categorie di cui alle lett. a) e b) 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159non perdono, dunque, la loro validità a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n.24 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della sola prima categoria disoggetti, a condizione che nella proposta e nel provvedimento applicativo non solo sia statarichiamata anche la categoria di cui alla lett. b) della norma citata, ma, altresì, che il giudicedella misura abbia accertato, sulla base di specifiche circostanze di fatto, che il proposto sisia reso autore di delitti commessi abitualmente in un significativo arco temporale, da cuiabbia tratto un profitto che costituisca - ovvero abbia costituito in una determinata epoca - ilsuo unico reddito o, quanto meno, una componente significativa del medesimo» (Sez. 2, n.12001 del 15/01/2020, Leuzzi, Rv. 278681; Sez. 5, n. 38737 del 10/07/2019, Giorgetto, Rv.276648).Ne deriva come, nel caso di specie, il provvedimento impugnato vada certamenteesente da censure, poiché – attraverso il richiamo per relationem dei precedentiprovvedimenti – ha evidenziato l'abitualità in attività delittuose, sostanziatesi in condotte dievasione fiscale con reimpiego dei cospicui profitti illeciti in “paradisi fiscali” e in paesi esteri,nonché in condotte di bancarotta fraudolenta, atte ad apportare al proposto ed al proprionucleo familiare ingenti entrate economiche e un tenore di vita del tutto sproporzionato allelecite fonti reddituali, pur volendone ipotizzare un contributo anche solo parziale.Sotto altro profilo, rileva il Collegio come i rilievi, promiscuamente formulatinell'interesse dei ricorrenti, sul tema dell'omesso accertamento della sproporzione tra la lorocapacità reddituale e i correlati incrementi patrimoniali, riferiti al periodo di manifestazionedella pericolosità sociale del proposto, sono del tutto generici.Il diritto vivente (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014 - dep. 02/02/2015, Spinelli ed altro, Rv.262606), interpretando l'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, ha delineato i presuppostidella confisca di prevenzione, affermando che, una volta perimetrato il contesto cronologicodella pericolosità sociale, l'apprensione coattiva dei beni nella disponibilità del proposto vadisposta sempre che sia raggiunta la prova - il cui onere spetta alla parte pubblica - dellasproporzione tra beni patrimoniali e capacità reddituale del soggetto ovvero della loro illecitaprovenienza, dimostrabile anche in base a presunzioni, mentre è riconosciuta al proposto lafacoltà di offrire prova contraria. La confisca di prevenzione può, dunque, essere dispostaove ricorrano, in alternativa, due situazioni: a) che "risulti" che il soggetto interessato (ancheper interposta persona) sia titolare o abbia la disponibilità a qualsiasi titolo di beni in valoresproporzionato al proprio reddito od alla propria attività economica; b) che "risulti" che i benide quibus siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, non essendo, quindi,necessario che i beni oggetto del provvedimento appartengano simultaneamente adentrambe le citate categorie. A fronte di ambedue le situazioni, insiste sul proposto - in virtùdell'inciso "beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimentonon possa giustificare la legittima provenienza"- un onere giustificativo della legittimaprovenienza dei beni, che si traduce in un onere di allegazione diretto a sminuire o a eliderel'efficacia probatoria degli elementi offerti dall'accusa.Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche, le doglianze si rivelano generiche, inquanto non calibrate sulla specifica ratio decidendi della motivazione sul punto.I provvedimenti richiamati dalla Corte di appello nel provvedimento in scrutinio avevano,infatti, posto in risalto il notevolissimo squilibrio esistente tra le risorse libere, sulle quali, nelperiodo considerato (2006-2012), il proposto e i terzi interessati avrebbero potuto contareper fare investimenti, sulla base di quanto ufficialmente risultante dei loro redditi, e il valoredel patrimonio in depositi bancari, immobili e mobili registrati, nella loro disponibilità, la Cortedi appello ha ritenuto che i beni oggetto di confisca derivassero direttamente dalle specifichemediante il meccanismo dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti e con leimponenti operazioni di depauperamento del patrimonio delle società fallite - e costituisseroil risultato del reimpiego dei profitti così conseguiti in altre attività imprenditoriali esercitate informa societaria, le quali, tuttavia, per effetto dei detti apporti, risultavano geneticamenteinquinate, in una confusione inestricabile tra lecito e illecito: il che si era sostanziato inun'accumulazione di ricchezza, nella quale non era più scindibile idealmente la minoritariaquota lecita, stante la combinata e sinergica iniezione di capitali di origine delittuosa, cheaveva creato una loro inscindibile commistione e contaminazione.A fronte di tale conclusione, che è, peraltro, in linea con i più recenti approdi dellagiurisprudenza di questa Corte, espressasi nel senso di ritenere che «In tema di pericolositàgenerica, la sistematica condotta di evasione fiscale, di rilievo penale, e la conseguenteimmissione di capitali di provenienza non lecita in un complesso aziendale - che comportal'impossibilità di scindere tra eventuali componenti sane, riferibili ad attività imprenditorialelecita, e apporto di capitali illeciti - nonché il considerevole divario tra l'ammontare dei redditiufficiali e la misura degli investimenti effettuati nelle società riferibili al propostorappresentano elementi rilevanti al fine dell'inquadramento del predetto nella categoria di cuiall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e della conseguente applicazionedella confisca di prevenzione di immobili e quote sociali nella disponibilità del medesimo,anche se formalmente intestati a terzi»(Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019 - dep. 29/01/2020,Pomilio, Rv. 278679; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA]. Coop. Rv. 277225)»,sarebbe spettato al proposto allegare elementi oggettivi e concreti tali da rappresentare qualifossero, in positivo, le attività lecite che avevano generato le risorse impiegate nelle societàconfiscate e nell'acquisto di beni a queste intestate e quale ne fosse il relativo ammontare,onde consentire almeno il loro scorporo da quanto ritenuto globalmente illecito.3. Il terzo motivo posto dalla sola [OSCURATO:PERSONA], ripercorrendo in chiave critica ilprovvedimento impugnato, si appalesa infondato in modo manifesto per a-specificità.I rilievi dei ricorrenti, finalizzati a rivendicare l'autonoma disponibilità di redditi leciti, purdeducendo il vizio di violazione di legge, anche sotto il profilo della motivazione apparente, sisnodano essenzialmente nel contrastare la tenuta logica della dimostrazione dellainterposizione fittizia, siccome offerta dalla Corte territoriale attraverso il richiamo perrelationem delle argomentazioni dettagliate dei precedenti provvedimenti, che hannoricostruito come [OSCURATO:PERSONA] fosse fiduciaria del proposto, prestandosi all'intestazionedei conti correnti esteri sui quali erano dirottati i profitti dell'attività delittuosa di questi ovveroponendo le società amministrate al servizio del [OSCURATO:PERSONA], mentre alcun elemento concreto èstato allegato per superare la presunzione relativa di disponibilità dei beni in capo alproposto, prevista dall'art. 19, comma 3, d. lgs. n. 159/2011».4. Infine, va rigettato il quarto motivo di ricorso, con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta laviolazione e falsa applicazione degli artt. 606, co.1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all’art. 24,D. lgs. 159/2011, in relazione all’art. 1 [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], nonchéin relazione all’art. 6 Cedu, per difetto assoluto di motivazione in ordine alla denunciataarbitrarietà della interferenza nel diritto di proprietà del terzo interveniente.La ricorrente ha lamentato che nel decreto oggetto della richiesta di revocazionesarebbero stati erroneamente valutati i maggiori redditi derivanti, nell’esercizio lecito dellesue imprese, dall’evasione dell’IRES, dell’Irap e dell’IVA, non valendo, per la terzainterveniente, il divieto legislativo di allegare fra le proprie risorse finanziarie il frutto dievasione fiscale.Com’è evidente, anche con riferimento a tali aspetti, nessuna sopravvenienza in fatto oin diritto è stata dedotta o allegata dalla ricorrente utile a sottoporre a nuova valutazione perrevocazione il decreto oggetto del ricorso.I rilievi articolati sul punto sono generici, sia perché non tengono conto che la confiscadei beni nella disponibilità del proposto è stata adottata sul presupposto che lo stesso, nelperiodo di ritenuta pericolosità, abbia vissuto (almeno in parte) con i proventi di attivitàdelittuose anche diverse da quelle che configurano reati tributari (si pensi al delitto dibancarotta), sia perché [OSCURATO:PERSONA] non ha dedotto, con sufficiente specificità, in chetermini l'onere di indicazione, asseritamente adempiuto, dei concreti e oggettivi elementi attia consentire di desumere che le somme rimpatriate o regolarizzate corrispondessero aquelle oggetto di condotte di violazioni tributarie, si riflette, disarticolandola, sulla valutazionegiudiziale.5. Per le esposte considerazioni, i ricorsi vanno rigettati e i ricorrenti condannati alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 15/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]