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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 20400/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 511, emessa il 7 aprile 2022 e depositata in data 20 luglio 2022, la Corte di cassazione, Prima sezione penale, per quanto qui di interesse, dichiarava inammissibile il ricorso proposto per conto di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli, che in data 17 giugno 2019 aveva ridotto la pena nei confronti del predetto, escludendo l'aggravante dell'art. 416-bis, comma 6, cod. pen., ferma restando in doppia conforme la ritenuta responsabilità penale per la partecipazione di Montepiccolo ad una associazione di tipo camorristico armata e a una associazione aggravata finalizzata al narcotraffico, ai sensi dell'art. 74, commi 2 e 3, d.P.R. 309/90, con aggravamento ulteriore ai sensi dell'art. 7

I. 203/91.

Avverso tale decisione della Corte di cassazione propone ora ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., Montepiccolo a mezzo dei suoi difensori muniti di procura speciale.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il ricorrente, dopo avere definito l'ambito del giudizio, conseguente ad errore di natura percettiva, evidenzia come la Corte di cassazione sia incorsa in tale errore decisivo perché condizionante la decisione, in relazione al tema posto dal secondo motivo dell'originario ricorso, mosso per violazione e falsa applicazione degli artt. 192, 238-bis, 605 cod. proc. pen. in ordine al delitto associativo ex art. 74 d.P.R. 309/90 indicato al capo d), oltre che per vizio di motivazione.

L'errore percettivo nel quale sarebbe incorsa la Corte di cassazione è quello di aver ritenuto sussistenti fatti processuali che non sussistono, quali «la linearità dell'intersecarsi delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero dovuto riscontrarsi e dimostrare il tema censurato (il contributo di Montepiccolo all'associazione droga)» e la convergenza delle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente riporta poi il contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che riferiva delle attività nel narcotraffico svolte da Montepiccolo sotto la sua direzione («appoggio per la cocaina», «implicato nelle consegne effettuate insieme a Nico» e «nell'attività di preparazione delle dosi»), mentre [OSCURATO:PERSONA] affermava che «inoltre fuori mano guadagnava altri soldi con partite di cocaina che gestiva in autonomia vendendole a clienti privati, tramite Mariano», aggiungendo il [OSCURATO:PERSONA] che Montepiccolo «si interessava delle consegne per Mariano.. aveva la mesata da Mariano».

L'errore percettivo avrebbe condotto, secondo il ricorrente, a ritenere tali dichiarazioni comprovanti la partecipazione al sodalizio ex art. 74 d.P.R. 309/90, mentre una lettura non condizionata dall'errore avrebbe condotto certamente la Corte di legittimità a rilevare la prova di un rapporto 'a due' fra Torre e Montepiccolo, pur se afferente al narcotraffico, estraneo, però, al sodalizio ex art. 74 d.P.R. 309/90, con conseguente esclusione della relativa responsabilità del ricorrente.

La decisività dell'errore risulterebbe avvalorata dalla circostanza che le due predette dichiarazioni sono le uniche prove a carico del Montepiccolo, non risultando per altro dalle captazioni presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] alcun riferimento al ruolo del ricorrente nell'organizzazione dedita agli stupefacenti.

4. Il ricorso è stato trattato con intervento delle parti, su richiesta del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla

I. 30 dicembre 2022, n. 199.

5. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso come indicato in epigrafe, mentre nessuno è comparso per il ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso il costante insegnamento di questa Corte per cui, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.

Un., n. 16103 del 27 marzo 2002, Basile P, Rv. 221280).

Ed in tal senso si è altresì precisato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. (Sez.

Un., n. 37505 del 14 luglio 2011, Corsini, Rv. 250527).

Infatti il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p., può essere proposto solo nel caso di errore materiale o di fatto, e non per errore di diritto (Sez. 5, Sentenza n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino, Rv. 273062).

3. Tanto premesso nel caso in esame l'errore percettivo sarebbe quello relativo alla lettura delle dichiarazioni rese dai due collaboratori di giustizia, Torre e [OSCURATO:PERSONA].

UL, 3 In vero nessun errore percettivo si rinviene in quanto ai foll. 6 e 7 della sentenza impugnata la Corte riproduce, in modo rispondente a quanto emerge dall'attuale ricorso, le frasi dei due dichiaranti (cfr. punto 5.2 del «ritenuto in fatto»).

Inoltre, al punto 5.1 del «considerato in diritto» della sentenza di legittimità, la Corte di cassazione rileva la genericità delle censure quanto al sodalizio ex art. 74 d.P.R. 309/90, e poi affronta il tema che ora viene riproposto con il presente ricorso, quello della attività di collaborazione, nell'ambito degli stupefacenti, di Montepiccolo solo con Torre e non nell'ambito associativo.

La Corte di cassazione, nella sua attività valutativa, afferma: «Del tutto generiche sono, del resto, le doglianze, meramente reiterative di quelle formulate nel grado di merito, circa gli specifici elementi che hanno consentito di collocare MONTEPICCOLO nell'ambito del sodalizio finalizzato allo spaccio di sostanze stupefacenti e funzionalmente collegato alla più ampia compagine criminale ex art. 416-bis cod. pen.; il ricorso non si confronta con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che lo colloca al centro delle dinamiche associative concernenti la droga, descrivendolo quale soggetto preposto alla «preparazione delle dosi di eroina», dosi che erano destinate a una delle piazze di spaccio del clan.

È descritta, senza che il ricorso muova critiche specifiche, un'attività a tutto campo, non confinata cioè a una relazione esclusiva e privilegiata con [OSCURATO:PERSONA], come conferma anche [OSCURATO:PERSONA] che gli riconosce pure una notevole autonomia operativa ed organizzativa con il consenso del gruppo criminale (gestione "in autonomia" con cessioni di cocaina "fuori mano")».

E' allora assolutamente evidente che la Corte di legittimità abbia valutato le dichiarazioni, attraverso il ricorso e le sentenze di merito, e ne abbia tratto tali conclusioni, escludendo che il rapporto di Montepiccolo fosse esclusivo con Torre e non anche con il sodalizio.

D'altro canto, si coglie dal prosieguo della motivazione anche che Torre, pur non essendo in quella sede ricorrente, fosse al vertice del sodalizio ex art. 74 d.P.R. 309/90 il che legittima anche che la stretta collaborazione di Montepiccolo con Torre costituisse contributo all'associazione dedita al narcotraffico.

Si legge nella sentenza ora oggetto di ricorso: «Anche in questo caso è de- assiale la contestazione dell'utilizzazione della sentenza irrevocabile già citata poiché, come lo stesso ricorso ammette, l'elemento oggetto di giudizio riguardava il ruolo di Torre quale vertice del gruppo criminale ex art. 74 TU Stup., ma non già le condotte attribuite a MONTEPICCOLO in questo giudizio che si fondano, piuttosto, sulle captazioni e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia di cui si è detto».

A 4 Per altro l'attuale ricorso non affronta, così palesando un difetto dì decisività dell'errore, il tema della confessione di Montepiccolo, che riferisce della fornitura ai «clienti del gruppo criminale».

Nella sentenza di legittimità si legge: «D'altra parte, il ricorrente, pur protestandosi innocente, ha finito con il riscontrare come logicamente affermano i giudici di merito l'ipotesi di accusa quanto meno nella sua dimensione fattuale, ammettendo di aver operato per circa sei mesi al fianco dello zio nella cessione di stupefacenti ai clienti del gruppo criminale».

4. Ne consegue che non si verta in tema di errore percettivo, bensì al più in tema di censure alla valutazione, relativamente alla sovrapponibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, operata dalla Corte di legittimità.

A riprova di ciò va evidenziato come nella sostanza le ragioni del presente ricorso sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle del ricorso che ha trovato risposta nel provvedimento ora impugnato.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 511, emessa il 7 aprile 2022 e depositata in data 20 luglio 2022, la Corte di cassazione, Prima sezione penale, per quanto qui di interesse, dichiarava inammissibile il ricorso proposto per conto di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli, che in data 17 giugno 2019 aveva ridotto la pena nei confronti del predetto, escludendo l'aggravante dell'art. 416-bis, comma 6, cod. pen., ferma restando in doppia conforme la ritenuta responsabilità penale per la partecipazione di Montepiccolo ad una associazione di tipo camorristico armata e a una associazione aggravata finalizzata al narcotraffico, ai sensi dell'art. 74, commi 2 e 3, d.P.R. 309/90, con aggravamento ulteriore ai sensi dell'art. 7 I. 203/91. Avverso tale decisione della Corte di cassazione propone ora ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., Montepiccolo a mezzo dei suoi difensori muniti di procura speciale. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorrente, dopo avere definito l'ambito del giudizio, conseguente ad errore di natura percettiva, evidenzia come la Corte di cassazione sia incorsa in tale errore decisivo perché condizionante la decisione, in relazione al tema posto dal secondo motivo dell'originario ricorso, mosso per violazione e falsa applicazione degli artt. 192, 238-bis, 605 cod. proc. pen. in ordine al delitto associativo ex art. 74 d.P.R. 309/90 indicato al capo d), oltre che per vizio di motivazione. L'errore percettivo nel quale sarebbe incorsa la Corte di cassazione è quello di aver ritenuto sussistenti fatti processuali che non sussistono, quali «la linearità dell'intersecarsi delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero dovuto riscontrarsi e dimostrare il tema censurato (il contributo di Montepiccolo all'associazione droga)» e la convergenza delle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente riporta poi il contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che riferiva delle attività nel narcotraffico svolte da Montepiccolo sotto la sua direzione («appoggio per la cocaina», «implicato nelle consegne effettuate insieme a Nico» e «nell'attività di preparazione delle dosi»), mentre [OSCURATO:PERSONA] affermava che «inoltre fuori mano guadagnava altri soldi con partite di cocaina che gestiva in autonomia vendendole a clienti privati, tramite Mariano», aggiungendo il [OSCURATO:PERSONA] che Montepiccolo «si interessava delle consegne per Mariano.. aveva la mesata da Mariano». L'errore percettivo avrebbe condotto, secondo il ricorrente, a ritenere tali dichiarazioni comprovanti la partecipazione al sodalizio ex art. 74 d.P.R. 309/90, mentre una lettura non condizionata dall'errore avrebbe condotto certamente la Corte di legittimità a rilevare la prova di un rapporto 'a due' fra Torre e Montepiccolo, pur se afferente al narcotraffico, estraneo, però, al sodalizio ex art. 74 d.P.R. 309/90, con conseguente esclusione della relativa responsabilità del ricorrente. La decisività dell'errore risulterebbe avvalorata dalla circostanza che le due predette dichiarazioni sono le uniche prove a carico del Montepiccolo, non risultando per altro dalle captazioni presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] alcun riferimento al ruolo del ricorrente nell'organizzazione dedita agli stupefacenti. 4. Il ricorso è stato trattato con intervento delle parti, su richiesta del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. 5. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso come indicato in epigrafe, mentre nessuno è comparso per il ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso il costante insegnamento di questa Corte per cui, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. Un., n. 16103 del 27 marzo 2002, Basile P, Rv. 221280). Ed in tal senso si è altresì precisato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. (Sez. Un., n. 37505 del 14 luglio 2011, Corsini, Rv. 250527). Infatti il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p., può essere proposto solo nel caso di errore materiale o di fatto, e non per errore di diritto (Sez. 5, Sentenza n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino, Rv. 273062). 3. Tanto premesso nel caso in esame l'errore percettivo sarebbe quello relativo alla lettura delle dichiarazioni rese dai due collaboratori di giustizia, Torre e [OSCURATO:PERSONA]. UL, 3 In vero nessun errore percettivo si rinviene in quanto ai foll. 6 e 7 della sentenza impugnata la Corte riproduce, in modo rispondente a quanto emerge dall'attuale ricorso, le frasi dei due dichiaranti (cfr. punto 5.2 del «ritenuto in fatto»). Inoltre, al punto 5.1 del «considerato in diritto» della sentenza di legittimità, la Corte di cassazione rileva la genericità delle censure quanto al sodalizio ex art. 74 d.P.R. 309/90, e poi affronta il tema che ora viene riproposto con il presente ricorso, quello della attività di collaborazione, nell'ambito degli stupefacenti, di Montepiccolo solo con Torre e non nell'ambito associativo. La Corte di cassazione, nella sua attività valutativa, afferma: «Del tutto generiche sono, del resto, le doglianze, meramente reiterative di quelle formulate nel grado di merito, circa gli specifici elementi che hanno consentito di collocare MONTEPICCOLO nell'ambito del sodalizio finalizzato allo spaccio di sostanze stupefacenti e funzionalmente collegato alla più ampia compagine criminale ex art. 416-bis cod. pen.; il ricorso non si confronta con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che lo colloca al centro delle dinamiche associative concernenti la droga, descrivendolo quale soggetto preposto alla «preparazione delle dosi di eroina», dosi che erano destinate a una delle piazze di spaccio del clan. È descritta, senza che il ricorso muova critiche specifiche, un'attività a tutto campo, non confinata cioè a una relazione esclusiva e privilegiata con [OSCURATO:PERSONA], come conferma anche [OSCURATO:PERSONA] che gli riconosce pure una notevole autonomia operativa ed organizzativa con il consenso del gruppo criminale (gestione "in autonomia" con cessioni di cocaina "fuori mano")». E' allora assolutamente evidente che la Corte di legittimità abbia valutato le dichiarazioni, attraverso il ricorso e le sentenze di merito, e ne abbia tratto tali conclusioni, escludendo che il rapporto di Montepiccolo fosse esclusivo con Torre e non anche con il sodalizio. D'altro canto, si coglie dal prosieguo della motivazione anche che Torre, pur non essendo in quella sede ricorrente, fosse al vertice del sodalizio ex art. 74 d.P.R. 309/90 il che legittima anche che la stretta collaborazione di Montepiccolo con Torre costituisse contributo all'associazione dedita al narcotraffico. Si legge nella sentenza ora oggetto di ricorso: «Anche in questo caso è de- assiale la contestazione dell'utilizzazione della sentenza irrevocabile già citata poiché, come lo stesso ricorso ammette, l'elemento oggetto di giudizio riguardava il ruolo di Torre quale vertice del gruppo criminale ex art. 74 TU Stup., ma non già le condotte attribuite a MONTEPICCOLO in questo giudizio che si fondano, piuttosto, sulle captazioni e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia di cui si è detto». A 4 Per altro l'attuale ricorso non affronta, così palesando un difetto dì decisività dell'errore, il tema della confessione di Montepiccolo, che riferisce della fornitura ai «clienti del gruppo criminale». Nella sentenza di legittimità si legge: «D'altra parte, il ricorrente, pur protestandosi innocente, ha finito con il riscontrare come logicamente affermano i giudici di merito l'ipotesi di accusa quanto meno nella sua dimensione fattuale, ammettendo di aver operato per circa sei mesi al fianco dello zio nella cessione di stupefacenti ai clienti del gruppo criminale». 4. Ne consegue che non si verta in tema di errore percettivo, bensì al più in tema di censure alla valutazione, relativamente alla sovrapponibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, operata dalla Corte di legittimità. A riprova di ciò va evidenziato come nella sostanza le ragioni del presente ricorso sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle del ricorso che ha trovato risposta nel provvedimento ora impugnato. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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