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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10443/2026

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ivamente domiciliata in Roma, via Valadier 53,presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai quali èrappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, conindicazione degli indirizzi pec;- ricorrente -controQ8 [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, via del Plebiscito 112, presso lostudio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesagiusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzopec;- controricorrente -Numero registro generale 21585/2024Numero sezionale 2896/2025Numero di raccolta generale 10443/2026Data pubblicazione 21/04/2026avverso la sentenza n. 1631/2024 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/11/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti.1.

Con atto di citazione notificato il 10/10/2014, [OSCURATO:SOCIETA]. (diseguito AEA) convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Roma, la [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito Q8), chiedendo la risoluzione del contratto diagenzia concluso con la convenuta e la condanna di quest’ultima alrisarcimento dei danni a titolo di responsabilità contrattuale percomportamenti contrari a correttezza e buona fede, nonché ilrisarcimento dei danni a titolo di responsabilità extracontrattuale, exart.2598 n.3 cod. civ., per aver posto in essere atti di concorrenzasleale.La società attrice dedusse che, in data 28/8/2013, in qualità diagente, aveva sottoscritto con la convenuta, in qualità di preponente,un contratto di agenzia per la promozione e la vendita di prodottipetroliferi nel Lazio; al contratto era stato allegato un elenco di 434clienti che sostenne fossero già facenti parte del suo portafoglio perché«consolidati in oltre vent’anni di attività della famiglia Massacci» (il suolegale rappresentante era [OSCURATO:PERSONA]) e che l’acquisizione, daparte di Q8, di tale pacchetto clienti era stata determinantenell’affidamento dell’incarico; in contratto, i clienti erano staticatalogati in tre differenti categorie e, in particolare, come «esistenti»quelli inseriti nell’allegato, «inattivi» quelli con i quali la Q8 Quasers.r.l. non avrebbe concluso affari per l’intermediazione di AEA Petrolinei quattro mesi precedenti le verifiche periodiche e, infine, «nuovi»;l’acquisizione dell’ordine sarebbe avvenuta soltanto a un prezzo pari osuperiore al «prezzo minimo agente» comunicatole da Q8 con cadenzaRic. 2024 n. 21585 sez.

S2 - ud. 27-11-2025 -2-Numero registro generale 21585/2024Numero sezionale 2896/2025Numero di raccolta generale 10443/2026Data pubblicazione 21/04/2026giornaliera; all’art. 3.1. del contratto di agenzia, infine, in deroga aldiritto di esclusiva, era stata prevista la facoltà di Q8 di contrattazionediretta con i clienti e, al quinto comma, di affidare la gestione dei clienti«inattivi» a propri dipendenti o altri agenti, con il divieto di AEA distipulare nuovi contratti con loro, oltre che senza diritto ad alcunaprovvigione; la verifica dei clienti «inattivi» sarebbe stata decisa ecompiuta da Q8 con conseguente loro espunzione dell’elenco «clienti»di cui all’all.

A); annualmente, l’elenco aggiornato (indicatogergalmente come «blacklist»), sarebbe stato oggetto di approvazionedelle parti.

Dopo la regolamentazione del contratto, la Q8 avevarealizzato un piano preordinato a ridurre progressivamente il suoportafoglio clienti: aveva, infatti, fissato un «prezzo minimo agente»fuori mercato, in misura superiore all’indice giornaliero PLATTS (cioè ilparametro di valutazione internazionale che determinaquotidianamente il prezzo in dollari USA per tonnellata dei prodottipetroliferi raffinati, quali benzina e gasolio, venduti dalle raffinerie) eaveva preteso che i clienti pagassero alla ricezione della mercemediante consegna di assegni postdatati, corrispondenti alle scadenzefissate per i pagamenti, modificando unilateralmente le condizionipraticate; queste condotte, contrarie a buona fede e correttezza,avevano comportato il passaggio della quasi totalità dei clienti facentiparte del suo portafoglio nella lista dei clienti «inattivi», sicché lapreponente aveva potuto procedere alla vendita diretta dei propriprodotti senza doverle corrispondere alcuna provvigione; dopo il15/10/2015, in violazione delle pattuizioni contrattuali, Q8 avevainiziato ad effettuare vendite senza sua intermediazione anche con iclienti non ancora «inattivi», proponendo prezzi molto inferiori al«prezzo minimo agente» indicatole.

Pertanto, con raccomandata del22/10/2014, essa aveva contestato alla convenuta l’illiceità dei suoiRic. 2024 n. 21585 sez.

S2 - ud. 27-11-2025 -3-Numero registro generale 21585/2024Numero sezionale 2896/2025Numero di raccolta generale 10443/2026Data pubblicazione 21/04/2026comportamenti e quest’ultima, in replica, le aveva comunicato ilrecesso immediato dal contratto di agenzia.1.2.

Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:SOCIETA]. precisò che i clientiindicati nel contratto come «clienti esistenti» non erano clienti di AEA,ma suoi clienti e che, in difetto di esclusiva, come previsto dallaclausola 3.1 del contratto di agenzia, le era consentito effettuarevendite dirette o tramite altri agenti a tutti i clienti oggetto delcontratto, inclusi i clienti esistenti anche prima che diventasseroinattivi; [OSCURATO:SOCIETA], inoltre, in violazione del divieto di concorrenzaprevisto dagli artt. 3.2 e 7 del contratto e degli artt. 1743 e 1751 biscod. civ., nonché dei principi di buona fede e correttezza, aveva, siadurante che dopo lo scioglimento del contratto, promosso vendite infavore di un suo concorrente, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sfruttando laconoscenza delle informazioni acquisite nel rapporto di agenzia esviando la sua clientela a vantaggio di tale concorrente, causandolecosì un danno che quantificò in euro 1.296.000 e di cui chiese inriconvenzionale il risarcimento.1.3.

AEA chiese, allora, anche l’accertamento della nullità dellaclausola 3.1 perché meramente potestativa o comunque indeterminatanell’oggetto.2.

Con sentenza 12515\2019, il Tribunale ordinario di Romarespinse tutte le domande, compensando le spese di lite.

In particolare,escluse che i clienti elencati nell’allegato A) al contratto di agenziacostituissero un portafoglio della società attrice [OSCURATO:SOCIETA], ritenendoinvece provato che fossero già inseriti, alla data del conferimentodell’incarico, nelle schede anagrafiche dei clienti della [OSCURATO:SOCIETA];rimarcò pure che, per giurisprudenza costante, il diritto di esclusivacostituisce un elemento naturale ma non essenziale del contratto diagenzia ed è perciò derogabile per volontà delle parti; in conseguenza,escluse che la clausola 3.1, con cui era stata prevista la facoltà delRic. 2024 n. 21585 sez.

S2 - ud. 27-11-2025 -4-Numero registro generale 21585/2024Numero sezionale 2896/2025Numero di raccolta generale 10443/2026Data pubblicazione 21/04/2026preponente di contrattazione diretta, fosse illegittima perchéimplicante una condizione potestativa o un oggetto indeterminato; inparticolare, rimarcò che la pronuncia della Corte di Cassazionerichiamata dall'attrice era inconferente perché riferita alla diversaipotesi «in cui la proponente si era riservata la facoltà di modificare aproprio piacimento, nel corso del rapporto di agenzia, il contenuto delcontratto, sottraendo all’agente clienti che erano stati assegnati in viaesclusiva a quest'ultimo», laddove, nel caso in esame, il diritto divendita diretta riconosciuto alla convenuta sussisteva sin dall'inizio delrapporto e non era stato affatto condizionato a una scelta successivadella prepotente»; negò altresì la nullità della clausola perindeterminatezza dell'oggetto, rimarcando che il precedente invocatodall’agente si riferiva alla differente ipotesi in cui una disposizionenegoziale, diversamente dal caso in esame, prevedeva la possibilità dimodificare unilateralmente le clausole contrattali; rilevò pure che il«prezzo minimo agente» fissato per la società attrice era statocomunicato nella stessa misura ad altri agenti che operavano nellastessa zona, come risultava dai listini prezzi acquisiti agli atti, che lamodalità di pagamento a mezzo di richiesta di assegni postdatati erastata pattuita fin dall’inizio del rapporto commerciale, come risultantedalle «Black list» del settembre 2013; escluse la sussistenza di provadelle asserite modifiche unilaterali alle condizioni di pagamento daparte della Q8 senza preventivo avviso, da cui sarebbe derivatol’annullamento di numerosi ordini e respinse l’istanza di provatestimoniale richiesta sul punto dall’attrice per genericità dellecircostanze; ritenne, perciò, insussistente l’addebito dello sviamento diclientela; infine, rigettò pure la domanda riconvenzionale, propostadalla convenuta, per difetto di prova della partecipazione di AEA alleoperazioni commerciali poste in essere dalla concorrente.Ric. 2024 n. 21585 sez.

S2 - ud. 27-11-2025 -5-Numero registro generale 21585/2024Numero sezionale 2896/2025Numero di raccolta generale 10443/2026Data pubblicazione 21/04/20263.

Con sentenza n.1631\2024, la Corte d’appello di Roma harespinto l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l’appelloincidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., compensando le spese di lite delsecondo grado di giudizio.Per quel che qui rileva, la Corte d’appello ha confermatol’appartenenza del pacchetto clienti a [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo corretta laricostruzione in fatto operata dal Tribunale e, perciò, inefficaci lecensure formulate con il primo e il secondo motivo di appello; quantoalla pretesa nullità della clausola

3.1. del contratto di agenzia e allamentato comportamento contrario a buona fede contrattuale delpreponente, ha rimarcato che l’esclusiva è comunque derogabile dalleparti e ha ritenuto che la censura formulata alla sentenza di primogrado non risultasse in tal senso efficace; ha dichiarato, quindi,inammissibile per difetto di specificità il motivo di appello, affermandotuttavia di seguito, «in ogni caso», che in diritto la configurabilità diun rapporto di concorrenzialità tra agente e preponente è logicamenteincompatibile con la funzione del contratto di agenzia, volto adassicurare al preponente l’acquisto di nuove fette di mercato per iltramite dell’agente che promuove, per conto suo, la conclusione dicontratti; infine, ha ritenuto innammissibile la reiterazione dell’istanzadi prova per testi per non essere stata censurata la decisione del primogiudice di non ammetterla; ha confermato pure il rigetto dell’appelloincidentale di [OSCURATO:SOCIETA].6.

Avverso la sentenza n.1631\2024 della Corte d’Appello diRoma la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione,affidandolo a sette motivi.

La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito concontroricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Con il primo motivo, [OSCURATO:SOCIETA]. ha denunciato, conriferimento al n. 3 del comma I dell’art.360 cod. proc. civ., la violazioneRic. 2024 n. 21585 sez.

S2 - ud. 27-11-2025 -6-Numero registro generale 21585/2024Numero sezionale 2896/2025Numero di raccolta generale 10443/2026Data pubblicazione 21/04/2026e falsa applicazione dell’art.342 cod. proc. civ., per avere la Corted’appello ritenuto inammissibile il suo primo motivo di impugnazionecon cui aveva contestato che i clienti indicati nell’allegato A) in realtàfossero già inseriti nella anagrafica di Q8; la dichiarazione diinammissibilità sarebbe contraria al disposto di cui all’art.342 cod.proc. civ., di cui sarebbe stata offerta una interpretazione rigida eformalistica, scollegata dall’esame complessivo dell’atto, atteso cheerano stati esattamente indicati il capo della sentenza impugnato, lecensure proposte, nonché le violazioni di legge e la loro rilevanza ai finidel decidere.Argomentando il motivo, quindi, la società ricorrente hariproposto le difese svolte in appello e, in particolare, ha rappresentatodi aver adeguatamente contestato che il pacchetto dei «clientiesistenti» già le appartenesse prima della conclusione del contratto diagenzia, indicando in dettaglio le prove offerte.1.

Il motivo è inammissibile.La Corte d’appello, nella sentenza impugnata (pag.8), ha rilevatoche «analizzato il motivo alla luce del disposto dell’art. 342 cod. proc.civ., si evidenziano i profili di inammissibilità correlati, per un verso,«alla mancata specifica individuazione del vizio motivazionale chel'appellante intende denunciare» e, per altro verso, all’«omessapuntuale contestazione dell’asserzione, contenuta in motivazione, inordine alla circostanza che i clienti indicati nell'allegato A) […] in realtàerano già inseriti nell'anagrafica come risultante dalle numerose fattureversate in atti dalla Q8 ed allegate come documento 27»; ha, quindi,rimarcato che «molte delle fatture emesse nei confronti di clientiinseriti nell'allegato A) risalgono ad epoca ben precedente (anni 2011e 2012) rispetto alla data (1/1/2013) in cui Celletti aveva assuntol'incarico di procacciatore di affari per la Q8», così «sconfessando latesi secondo cui tali clienti sarebbero stati conferiti dal fittizioRic. 2024 n. 21585 sez.

S2 - ud. 27-11-2025 -7-Numero registro generale 21585/2024Numero sezionale 2896/2025Numero di raccolta generale 10443/2026Data pubblicazione 21/04/2026procacciatore di affari Cellitti, e poi da questo ceduti alla AEA»,sottolinenado pure che questa società «all’epoca della pretesacessione, nemmeno era stata ancora costituita); ha, infine, conclusoche «rispetto a tali emergenza documentali, valorizzate dal Tribunale,nessuna efficace contraria argomentazione è stata spesadall’appellante, scaturandone l’inammissibilità del motivo».Da questa motivazione è evidente che la Corte d’appello non haritenuto l’inammissibilità per difetti meramente formali dellaformulazione dell’impugnazione, ma perché le censure risultavanoinconferenti in merito: ha, infatti, innanzitutto riesaminato lacorrettezza del ragionamento del primo giudice sulla appartenenza delpacchetto clienti alla stessa Q8 Quasar e ha fondato il rigettodell’impugnazione sulla inefficacia della contestazione di questopresupposto.In tal senso, con il motivo proposto in ricorso, non è ravvisabile– e, prima ancora, non è stata individuata dal ricorrente - alcunaviolazione di legge: nella sentenza impugnata, infatti, il giudizio diinammissibilità dell’appello è stato formulato in conformità con lagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui gli artt. 342 e 434 cod.proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.dalla l. n. 134 del 2012, devono essere interpretati nel senso chel'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiaraindividuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenzaimpugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla partevolitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioniaddotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolariforme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo didecisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto dellapermanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello,che conserva la sua diversità rispetto alle impugnazioni a criticaRic. 2024 n. 21585 sez.

S2 - ud. 27-11-2025 -8-Numero registro generale 21585/2024Numero sezionale 2896/2025Numero di raccolta generale 10443/2026Data pubblicazione 21/04/2026vincolata (Sez.

U, n. 36481 del 13/12/2022; Sez.

U, n. 27199 del16/11/2017); in particolare, le argomentazioni sono state ritenute, adifferenza di quanto prospettato in ricorso, non conferenti e perciòinefficaci rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice.Per il resto, nel ricorso, l’argomentazione del motivo quiscrutinato si risolve in una inammissibile richiesta di riesame in merito,evidentemente precluso in questa sede di legittimità, delle valutazionisvolte dalla Corte d’appello sulle prove acquisite in merito allaprovenienza del portafoglio clienti.

Per altro verso, la prospettazione dievidenze probatorie trascurate dalla Corte territoriale (ad esempio ledate delle fatture allegate sub 29 invece di quelle allegate sub 27considerato in primo e in secondo grado) è comunque inammissibile,seppure ricondotta all’omesso esame di fatto decisivo ex n. 5, perchéquesta censura è preclusa ex art. 348 ter IV comma cod. proc. civ.,applicabile alla fattispecie perché l’appello è stato proposto nel 2019:l’appello è stato, infatti, rigettato sulla base dello stesso iter logico delprimo Giudice e, per principio consolidato, ricorre l'ipotesi di «doppiaconforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., conconseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fattidecisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato, pure inriferimento al n.3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazionee la falsa applicazione dell’art.342 cod. proc. civ., per avere la Corted’appello erroneamente ritenuto inammissibile il secondo motivo diimpugnazione, con cui era stata lamentata l’insufficienza dellamotivazione del rigetto dell’eccezione di nullità della clausola n.3.1 edelle domande di risoluzione del contratto e risarcimento del danno inconseguenza dei comportamenti abusivi e contrari a buona fede delpreponente; in particolare, secondo l’agente, la Corte d’appelloavrebbe infondatamente ritenuto generiche le censure formulate allaRic. 2024 n. 21585 sez.

S2 - ud. 27-11-2025 -9-Numero registro generale 21585/2024Numero sezionale 2896/2025Numero di raccolta generale 10443/2026Data pubblicazione 21/04/2026sentenza del Tribunale in merito alla ritenuta determinatezzadell’oggetto della clausola 3.1., nonostante in appello fosse statoevidenziato che il Tribunale non aveva considerato come il primoparagrafo della clausola

3.1. e, cioè, la possibilità del preponente divendere direttamente o a mezzo di agenti diversi ai «clienti», dovessenecessariamente essere correlato con la previsione, al quartoparagrafo, del «tassativo divieto di contattare clienti che [fossero] giàserviti da Q8 direttamente o indirettamente» e, al quinto paragrafo,dell’espunzione periodica dalla lista dell’all.

A), dei cosiddetti «clientiinattivi», cioè di coloro che per un periodo di quattro mesi non avesseroeffettuato ordini per il tramite dell’agente, con conseguente unilateralesvuotamento del pacchetto clienti.2.1.

Il motivo è fondato.

La Corte d’appello ha dichiaratoinammissibile il secondo motivo di impugnazione dell’agente, ritenendoche «in sostanza l'appellante, non potendo negare i rilievi del Tribunalein ordine alle previsioni di una clausola di non esclusiva, contesta laritenuta validità della clausola; nell'annunziare il motivo, tuttavia,omette di indicare quale sia il vizio, sostanziale o procedurale, da cuisarebbe affetta la motivazione che peraltro appare del tutto esaustivanell'esaminare le eccezioni sollevate dalla difesa della cessata agentee sotto tale profilo non può che rilevarsi la genericità e conseguenteinammissibilità della censura».

Giudicando, dunque, inammissibile persua formulazione la seconda censura, la Corte territoriale non haproceduto a riesaminare la validità della clausola sub 3.1., ribadendosoltanto che l’art. 1743 cod. civ. è derogabile dalle parti.Dall’esame dell’atto di appello, riportato in ricorso e comunqueacquisito tempestivamente, si rileva, invece, che l’appellante haampiamente argomentato il suo motivo di impugnazione, dedicandovile pag. da 15 a 20 e rappresentando soprattutto che, di là delladerogabilità dell’art. 1743 cod. civ., la clausola risultava nulla perché oRic. 2024 n. 21585 sez.

S2 - ud. 27-11-2025 -10-Numero registro generale 21585/2024Numero sezionale 2896/2025Numero di raccolta generale 10443/2026Data pubblicazione 21/04/2026espressione di una condizione potestativa o comunque indeterminatanell’oggetto, tanto da incidere sullo stesso contenuto dell’interocontratto e sull’equilibrio del sinallgma contrattuale.In particolare, l’appellante ha esplicitamente affermato (pag.16ultimo cpv e pag 17 dell’atto di appello) che «seppur si tratta di unacondizione prevista già nel contratto originario e non di una modificasuccessiva, la sua applicazione svuoterebbe di significato lo stessocontratto di agenzia» e «si risolverebbe in un ingiuntificato squilibriocontrattuale a danno dell’agente che potrebbe essere spogliato, senzaalcun motivo e in qualsiasi momento, dalla società preponente di unnumero indefinito di clienti senza diritto a provvigioni e senza chevengano tenute in considerazione le spese e le attività svolte perorganizzare la rete dei clienti».Sul punto, allora, la Corte territoriale avrebbe dovutonecessariamente porre in correlazione il riconoscimento contestuale,da un canto, al primo capoverso della clausola, della possibilità per ilpreponente di vendere direttamente o a mezzo di altri agenti ai«clienti» senza alcun diritto dell’agente alla provvigione e, d’altrocanto, la previsione, al quarto capoverso, del «tassativo divieto dicontattare clienti che [fossero] già serviti da Q8 direttamente oindirettamente», nonché, al quinto capoverso, della possibile continuasottrazione dei clienti cosiddetti «inattivi» (cioè dei clienti per i qualinon vi fosse stata contrattazione mediata dall’agente nei quattro mesiprecedenti la verifica periodica) dal pacchetto «clienti esistenti» (cioèil portafoglio dell’elenco sub A) allegato al contratto al momento dellasua conclusione); in altri termini, avrebbe dovuto verificare se tutta laclausola così formulata non si traducesse, in concreto, nella possibilitàper il preponente di svuotare il portafoglio senza limiti di prevedibilità,così incidendo sullo stesso contenuto del contratto di agenzia.Ric. 2024 n. 21585 sez.

S2 - ud. 27-11-2025 -11-Numero registro generale 21585/2024Numero sezionale 2896/2025Numero di raccolta generale 10443/2026Data pubblicazione 21/04/2026Il portafoglio clienti, infatti, costituisce un elemento essenzialenell’attività promozionale dell’agente, sicché è necessario che le suevariazioni da parte del preponente, seppure consentite dagli accordieconomici collettivi, siano comunque previste entro predeterminatilimiti, oltre che attuate nell’osservanza dei principi di correttezza ebuona fede (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24790 del 19/10/2017; Sez.L, Sentenza n. 13580 del 02/07/2015; Sez.

L, Sentenza n. 5467 del02/05/2000).

Il requisito della determinatezza o della determinabilitàdell'oggetto dell'obbligazione esprime, invero, la fondamentaleesigenza di concretezza dell'atto contrattuale, avendo le parti lanecessità di conoscere l'impegno assunto ovvero i criteri per la suaconcreta determinazione.In tal senso la sentenza impugnata deve essere cassata.3.

Con il terzo motivo, AEA ha prospettato, sempre in riferimentoal n.3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e la falsaapplicazione dell’art.342 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello,dichiarando inammissibile il quarto motivo con cui era stato censuratoil rigetto della domanda relativa alla concorrenza sleale ex art.2598 n.3cod. civ., ancora una volta offerto una applicazione non corretta dellanorma.3.1.

Anche questo motivo è fondato.

La Corte d’appello hadapprima ritenuto il quarto motivo di appello, concernente laresponsabilità da concorrenza sleale di [OSCURATO:SOCIETA]. e il suocomportamento dolosamente preordinato allo sviamento di clientela,inammissibile perché «privo dei requisiti di specificità imposti dall’art.342 cod. proc. civ.» ; di seguito, quindi, ha giudicato lo stesso motivo«in ogni caso» infondato per non essere a priori configurabile, perritenuta incompatibilità logica, un’ipotesi di responsabilità ex art. 2598cod. civ. con la funzione propria del rapporto di agenzia e, cioè,Ric. 2024 n. 21585 sez.

S2 - ud. 27-11-2025 -12-Numero registro generale 21585/2024Numero sezionale 2896/2025Numero di raccolta generale 10443/2026Data pubblicazione 21/04/2026l’acquisizione di nuove fette di mercato da parte dell’agente e in favoredel preponente.Occorre allora considerare, innanzitutto, che, come già precisatoda questa Corte, ove, come accaduto nella specie, il Giudice d'appelloabbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame per difetto dispecificità, affermandone poi comunque nel merito l'infondatezza, laparte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro talesentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato, ha l'onere diimpugnare la statuizione di inammissibilità perché da sola sufficiente asorreggere la decisione (Sez. 2, n. 21514 del 20/08/2019; Sez. 3 n.18776 del 04/07/2023); in tal senso correttamente la società hacensurato la statuizione.Con il quarto motivo di appello, sviluppato a pag. 29 e ss. del suoproposto, oltre la domanda di risoluzione e di nullità della clausola 3.1.di deroga al diritto di esclusiva, anche una domanda di risarcimento deidanni per atti di concorrenza sleale; aveva riprodotto, perciò,testualmente il capo della sentenza impugnata di rigetto di questa suadomanda ex art. 2598 cod. civ., per essere stata esclusa laconfigurabilità della stessa attività di concorrenza in conseguenza dellapattuita deroga al diritto di esclusiva.Di seguito, per argomentare la censura, la società avevasottolineato la «sistematicità» dell’attività di vendita diretta da partedella società convenuta nei confronti dei clienti del portafoglio,finalizzata a svuotare progressivamente il portafoglio medianteaccorgimenti contrari alla correttezza e alla buona fede, quali l’offertaa prezzi scontati, certamente più bassi del prezzo fuori mercato cheinvece gli era imposto quale agente; sul punto, aveva richiamato a pag.30 primo capoverso, le argomentazioni svolte ai precedenti motivi sullaviolazione della correttezza e buona fede; aveva, infine, rimarcatoRic. 2024 n. 21585 sez.

S2 - ud. 27-11-2025 -13-Numero registro generale 21585/2024Numero sezionale 2896/2025Numero di raccolta generale 10443/2026Data pubblicazione 21/04/2026(pag.30 e 31) che, qualora fosse stata ritenuta valida la clausola 3.1.,la deroga al diritto di esclusiva ex art. 1743 cod. civ. conducevanecessariamente all’esercizio di un’attività commerciale in concorrenzada parte della preponente, ma implicava pure, per ciò stesso,l’operatività della clausola di salvaguardia generale ex art. 2598 cod.civ. e, quindi, l’astratta configurabilità di atti di concorrenza sleale:questa norma, nel n. 3 considera infatti atto di concorrenza sleale ognimezzo, di cui ci si avvalga, che risulti direttamente o indirettamente«non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo adanneggiare l'altrui azienda».Deve, quindi, escludersi che l’appello difettasse di specificità, sesi considera che, come risultante dal ricorso, era formulato così comeindicato dalle Sezioni unite di questa Corte nelle pronunce giàrichiamate e, cioè, con la chiara individuazione delle questioni e deipunti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relativedoglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa(Sez.

U, n. 36481/2022 cit.; Sez.

U, n. 27199/2017 cit.).Anche in tal senso la sentenza impugnata deve essere cassata,perché, nell’ipotesi in cui sia ritenuta la validità della clausola 3.1., siproceda al riesame della domanda ex 2598 cod. civ.4.

Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente ha sostenuto, purein riferimento al n. 3, la violazione o la falsa applicazione dell’art.2598cod. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto erroneamenteinapplicabile la normativa citata alla fattispecie in esame, rilevando chele parti in causa non fossero in una posizione di concorrenza: alcontrario, la sistematica attività di vendita diretta da parte della [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti dei clienti del portafoglio implicavanecessariamente un’attività di concorrenza e consentiva perciò diapplicare l’art. 2598 n. 3 cod. civ.; in particolare, tra gli atti diconcorrenza sleale, costituirebbe atto di concorrenza sleale la venditaRic. 2024 n. 21585 sez.

S2 - ud. 27-11-2025 -14-Numero registro generale 21585/2024Numero sezionale 2896/2025Numero di raccolta generale 10443/2026Data pubblicazione 21/04/2026a prezzi ridotti rispetto al «prezzo minimo agente» a lei comunicato,favorendo in conseguenza lo sviamento della clientela verso il canaledella vendita diretta, creato soltanto successivamente alla conclusionedel contratto di agenzia.4.1.

Il motivo è inammissibile.

Come già riportato, la Corted’appello ha ritenuto infondato in diritto il quarto motivo di appello dellastatuizione di rigetto della domanda ex art. 2598 n. 3 cod. civ. dopoaverne statuito la inammissibilità in rito per difetto di specificità.

Inparticolare, ha sostanzialmente offerto un’ulteriore e soltanto ipoteticamotivazione, introdotta, infatti, con la locuzione avverbiale «in ognicaso» che è proprio finalizzata, per la sua funzione conclusiva, aconfermare una precedente affermazione secondo una prospettivasoltanto eventuale perché incompatibile con quella già utilizzata.Per principio consolidato di questa Corte, allora, ove il Giudice sisia spogliato della potestas iudicandi con una pronuncia diinammissibilità in rito, le eventuali ulteriori considerazioni sul meritodella controversia costituiscono mere argomentazioni ipotetiche evirtuali, che non possono formare oggetto di impugnazione proprio perl'assenza di valenza decisoria: l’impugnazione, pertanto, deveunicamente involgere la statuizione in rito, a cui, in ipotesi di suafondatezza, seguirà necessariamente anche il riesame in merito (Sez.5, n. 32092 del 12/12/2024; Sez. 1, n. 30721 del 21/11/2025).5.

L’accoglimento del secondo e terzo motivo implica, in logicaconseguenza l’assorbimento del quinto motivo, articolato in riferimentoal n. 4 del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui AEA hadenunciato la nullità della sentenza e del procedimento ex art.112 cod.proc. civ. per non aver pronunciato sulle domande svolte, nonché delsesto motivo, con cui è stato prospettata, con riferimento al n. 3, laviolazione o falsa applicazione degli artt.1362 e 1367 cod. civ. e degliartt.156 e 164 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenutoRic. 2024 n. 21585 sez.

S2 - ud. 27-11-2025 -15-Numero registro generale 21585/2024Numero sezionale 2896/2025Numero di raccolta generale 10443/2026Data pubblicazione 21/04/2026inammissibili tre motivi di appello senza dare risalto al contenutodell’atto.

Infine, pure assorbito, per l’effetto espansivo di cui all’art.336 cod. proc. civ., è il settimo motivo, articolato in riferimento al n.3, con cui è stata denunciata la violazione o falsa applicazionedelll’art.346 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello negatol’ammissione della prova per testi riferendosi alla compiutezza deirilievi all’ordinanza di primo grado che non aveva accolto la relativaistanza.6.

Il ricorso è perciò accolto nel secondo e terzo motivo, assorbitiil quinto, il sesto e il settimo e dichiarati inammissibili il primo e ilquarto; in conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassatacon rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione cheprovvederà al riesame delle domande in applicazione dei principi e deirilievi di fatto che precedono, in particolare svolti ai punti 2.1 e 3.1.Statuendo in rinvio, la Corte territoriale regolerà anche le spesedi legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo e il terzo motivo, assorbiti il quinto,il sesto e il settimo e dichiarati inammissibili il primo e il quarto; cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversacomposizione anche per le spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 27 novembre2025.Il PresidenteRic. 2024 n. 21585 sez.

S2 - ud. 27-11-2025 -16-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ivamente domiciliata in Roma, via Valadier 53,presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai quali èrappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, conindicazione degli indirizzi pec;- ricorrente -controQ8 [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, via del Plebiscito 112, presso lostudio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesagiusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzopec;- controricorrente -Numero registro generale 21585/2024Numero sezionale 2896/2025Numero di raccolta generale 10443/2026Data pubblicazione 21/04/2026avverso la sentenza n. 1631/2024 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/11/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti.1. Con atto di citazione notificato il 10/10/2014, [OSCURATO:SOCIETA]. (diseguito AEA) convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Roma, la [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito Q8), chiedendo la risoluzione del contratto diagenzia concluso con la convenuta e la condanna di quest’ultima alrisarcimento dei danni a titolo di responsabilità contrattuale percomportamenti contrari a correttezza e buona fede, nonché ilrisarcimento dei danni a titolo di responsabilità extracontrattuale, exart.2598 n.3 cod. civ., per aver posto in essere atti di concorrenzasleale.La società attrice dedusse che, in data 28/8/2013, in qualità diagente, aveva sottoscritto con la convenuta, in qualità di preponente,un contratto di agenzia per la promozione e la vendita di prodottipetroliferi nel Lazio; al contratto era stato allegato un elenco di 434clienti che sostenne fossero già facenti parte del suo portafoglio perché«consolidati in oltre vent’anni di attività della famiglia Massacci» (il suolegale rappresentante era [OSCURATO:PERSONA]) e che l’acquisizione, daparte di Q8, di tale pacchetto clienti era stata determinantenell’affidamento dell’incarico; in contratto, i clienti erano staticatalogati in tre differenti categorie e, in particolare, come «esistenti»quelli inseriti nell’allegato, «inattivi» quelli con i quali la Q8 Quasers.r.l. non avrebbe concluso affari per l’intermediazione di AEA Petrolinei quattro mesi precedenti le verifiche periodiche e, infine, «nuovi»;l’acquisizione dell’ordine sarebbe avvenuta soltanto a un prezzo pari osuperiore al «prezzo minimo agente» comunicatole da Q8 con cadenzaRic. 2024 n. 21585 sez. S2 - ud. 27-11-2025 -2-Numero registro generale 21585/2024Numero sezionale 2896/2025Numero di raccolta generale 10443/2026Data pubblicazione 21/04/2026giornaliera; all’art. 3.1. del contratto di agenzia, infine, in deroga aldiritto di esclusiva, era stata prevista la facoltà di Q8 di contrattazionediretta con i clienti e, al quinto comma, di affidare la gestione dei clienti«inattivi» a propri dipendenti o altri agenti, con il divieto di AEA distipulare nuovi contratti con loro, oltre che senza diritto ad alcunaprovvigione; la verifica dei clienti «inattivi» sarebbe stata decisa ecompiuta da Q8 con conseguente loro espunzione dell’elenco «clienti»di cui all’all. A); annualmente, l’elenco aggiornato (indicatogergalmente come «blacklist»), sarebbe stato oggetto di approvazionedelle parti. Dopo la regolamentazione del contratto, la Q8 avevarealizzato un piano preordinato a ridurre progressivamente il suoportafoglio clienti: aveva, infatti, fissato un «prezzo minimo agente»fuori mercato, in misura superiore all’indice giornaliero PLATTS (cioè ilparametro di valutazione internazionale che determinaquotidianamente il prezzo in dollari USA per tonnellata dei prodottipetroliferi raffinati, quali benzina e gasolio, venduti dalle raffinerie) eaveva preteso che i clienti pagassero alla ricezione della mercemediante consegna di assegni postdatati, corrispondenti alle scadenzefissate per i pagamenti, modificando unilateralmente le condizionipraticate; queste condotte, contrarie a buona fede e correttezza,avevano comportato il passaggio della quasi totalità dei clienti facentiparte del suo portafoglio nella lista dei clienti «inattivi», sicché lapreponente aveva potuto procedere alla vendita diretta dei propriprodotti senza doverle corrispondere alcuna provvigione; dopo il15/10/2015, in violazione delle pattuizioni contrattuali, Q8 avevainiziato ad effettuare vendite senza sua intermediazione anche con iclienti non ancora «inattivi», proponendo prezzi molto inferiori al«prezzo minimo agente» indicatole. Pertanto, con raccomandata del22/10/2014, essa aveva contestato alla convenuta l’illiceità dei suoiRic. 2024 n. 21585 sez. S2 - ud. 27-11-2025 -3-Numero registro generale 21585/2024Numero sezionale 2896/2025Numero di raccolta generale 10443/2026Data pubblicazione 21/04/2026comportamenti e quest’ultima, in replica, le aveva comunicato ilrecesso immediato dal contratto di agenzia.1.2. Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:SOCIETA]. precisò che i clientiindicati nel contratto come «clienti esistenti» non erano clienti di AEA,ma suoi clienti e che, in difetto di esclusiva, come previsto dallaclausola 3.1 del contratto di agenzia, le era consentito effettuarevendite dirette o tramite altri agenti a tutti i clienti oggetto delcontratto, inclusi i clienti esistenti anche prima che diventasseroinattivi; [OSCURATO:SOCIETA], inoltre, in violazione del divieto di concorrenzaprevisto dagli artt. 3.2 e 7 del contratto e degli artt. 1743 e 1751 biscod. civ., nonché dei principi di buona fede e correttezza, aveva, siadurante che dopo lo scioglimento del contratto, promosso vendite infavore di un suo concorrente, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sfruttando laconoscenza delle informazioni acquisite nel rapporto di agenzia esviando la sua clientela a vantaggio di tale concorrente, causandolecosì un danno che quantificò in euro 1.296.000 e di cui chiese inriconvenzionale il risarcimento.1.3. AEA chiese, allora, anche l’accertamento della nullità dellaclausola 3.1 perché meramente potestativa o comunque indeterminatanell’oggetto.2. Con sentenza 12515\2019, il Tribunale ordinario di Romarespinse tutte le domande, compensando le spese di lite. In particolare,escluse che i clienti elencati nell’allegato A) al contratto di agenziacostituissero un portafoglio della società attrice [OSCURATO:SOCIETA], ritenendoinvece provato che fossero già inseriti, alla data del conferimentodell’incarico, nelle schede anagrafiche dei clienti della [OSCURATO:SOCIETA];rimarcò pure che, per giurisprudenza costante, il diritto di esclusivacostituisce un elemento naturale ma non essenziale del contratto diagenzia ed è perciò derogabile per volontà delle parti; in conseguenza,escluse che la clausola 3.1, con cui era stata prevista la facoltà delRic. 2024 n. 21585 sez. S2 - ud. 27-11-2025 -4-Numero registro generale 21585/2024Numero sezionale 2896/2025Numero di raccolta generale 10443/2026Data pubblicazione 21/04/2026preponente di contrattazione diretta, fosse illegittima perchéimplicante una condizione potestativa o un oggetto indeterminato; inparticolare, rimarcò che la pronuncia della Corte di Cassazionerichiamata dall'attrice era inconferente perché riferita alla diversaipotesi «in cui la proponente si era riservata la facoltà di modificare aproprio piacimento, nel corso del rapporto di agenzia, il contenuto delcontratto, sottraendo all’agente clienti che erano stati assegnati in viaesclusiva a quest'ultimo», laddove, nel caso in esame, il diritto divendita diretta riconosciuto alla convenuta sussisteva sin dall'inizio delrapporto e non era stato affatto condizionato a una scelta successivadella prepotente»; negò altresì la nullità della clausola perindeterminatezza dell'oggetto, rimarcando che il precedente invocatodall’agente si riferiva alla differente ipotesi in cui una disposizionenegoziale, diversamente dal caso in esame, prevedeva la possibilità dimodificare unilateralmente le clausole contrattali; rilevò pure che il«prezzo minimo agente» fissato per la società attrice era statocomunicato nella stessa misura ad altri agenti che operavano nellastessa zona, come risultava dai listini prezzi acquisiti agli atti, che lamodalità di pagamento a mezzo di richiesta di assegni postdatati erastata pattuita fin dall’inizio del rapporto commerciale, come risultantedalle «Black list» del settembre 2013; escluse la sussistenza di provadelle asserite modifiche unilaterali alle condizioni di pagamento daparte della Q8 senza preventivo avviso, da cui sarebbe derivatol’annullamento di numerosi ordini e respinse l’istanza di provatestimoniale richiesta sul punto dall’attrice per genericità dellecircostanze; ritenne, perciò, insussistente l’addebito dello sviamento diclientela; infine, rigettò pure la domanda riconvenzionale, propostadalla convenuta, per difetto di prova della partecipazione di AEA alleoperazioni commerciali poste in essere dalla concorrente.Ric. 2024 n. 21585 sez. S2 - ud. 27-11-2025 -5-Numero registro generale 21585/2024Numero sezionale 2896/2025Numero di raccolta generale 10443/2026Data pubblicazione 21/04/20263. Con sentenza n.1631\2024, la Corte d’appello di Roma harespinto l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l’appelloincidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., compensando le spese di lite delsecondo grado di giudizio.Per quel che qui rileva, la Corte d’appello ha confermatol’appartenenza del pacchetto clienti a [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo corretta laricostruzione in fatto operata dal Tribunale e, perciò, inefficaci lecensure formulate con il primo e il secondo motivo di appello; quantoalla pretesa nullità della clausola 3.1. del contratto di agenzia e allamentato comportamento contrario a buona fede contrattuale delpreponente, ha rimarcato che l’esclusiva è comunque derogabile dalleparti e ha ritenuto che la censura formulata alla sentenza di primogrado non risultasse in tal senso efficace; ha dichiarato, quindi,inammissibile per difetto di specificità il motivo di appello, affermandotuttavia di seguito, «in ogni caso», che in diritto la configurabilità diun rapporto di concorrenzialità tra agente e preponente è logicamenteincompatibile con la funzione del contratto di agenzia, volto adassicurare al preponente l’acquisto di nuove fette di mercato per iltramite dell’agente che promuove, per conto suo, la conclusione dicontratti; infine, ha ritenuto innammissibile la reiterazione dell’istanzadi prova per testi per non essere stata censurata la decisione del primogiudice di non ammetterla; ha confermato pure il rigetto dell’appelloincidentale di [OSCURATO:SOCIETA].6. Avverso la sentenza n.1631\2024 della Corte d’Appello diRoma la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione,affidandolo a sette motivi. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito concontroricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Con il primo motivo, [OSCURATO:SOCIETA]. ha denunciato, conriferimento al n. 3 del comma I dell’art.360 cod. proc. civ., la violazioneRic. 2024 n. 21585 sez. S2 - ud. 27-11-2025 -6-Numero registro generale 21585/2024Numero sezionale 2896/2025Numero di raccolta generale 10443/2026Data pubblicazione 21/04/2026e falsa applicazione dell’art.342 cod. proc. civ., per avere la Corted’appello ritenuto inammissibile il suo primo motivo di impugnazionecon cui aveva contestato che i clienti indicati nell’allegato A) in realtàfossero già inseriti nella anagrafica di Q8; la dichiarazione diinammissibilità sarebbe contraria al disposto di cui all’art.342 cod.proc. civ., di cui sarebbe stata offerta una interpretazione rigida eformalistica, scollegata dall’esame complessivo dell’atto, atteso cheerano stati esattamente indicati il capo della sentenza impugnato, lecensure proposte, nonché le violazioni di legge e la loro rilevanza ai finidel decidere.Argomentando il motivo, quindi, la società ricorrente hariproposto le difese svolte in appello e, in particolare, ha rappresentatodi aver adeguatamente contestato che il pacchetto dei «clientiesistenti» già le appartenesse prima della conclusione del contratto diagenzia, indicando in dettaglio le prove offerte.1. Il motivo è inammissibile.La Corte d’appello, nella sentenza impugnata (pag.8), ha rilevatoche «analizzato il motivo alla luce del disposto dell’art. 342 cod. proc.civ., si evidenziano i profili di inammissibilità correlati, per un verso,«alla mancata specifica individuazione del vizio motivazionale chel'appellante intende denunciare» e, per altro verso, all’«omessapuntuale contestazione dell’asserzione, contenuta in motivazione, inordine alla circostanza che i clienti indicati nell'allegato A) […] in realtàerano già inseriti nell'anagrafica come risultante dalle numerose fattureversate in atti dalla Q8 ed allegate come documento 27»; ha, quindi,rimarcato che «molte delle fatture emesse nei confronti di clientiinseriti nell'allegato A) risalgono ad epoca ben precedente (anni 2011e 2012) rispetto alla data (1/1/2013) in cui Celletti aveva assuntol'incarico di procacciatore di affari per la Q8», così «sconfessando latesi secondo cui tali clienti sarebbero stati conferiti dal fittizioRic. 2024 n. 21585 sez. S2 - ud. 27-11-2025 -7-Numero registro generale 21585/2024Numero sezionale 2896/2025Numero di raccolta generale 10443/2026Data pubblicazione 21/04/2026procacciatore di affari Cellitti, e poi da questo ceduti alla AEA»,sottolinenado pure che questa società «all’epoca della pretesacessione, nemmeno era stata ancora costituita); ha, infine, conclusoche «rispetto a tali emergenza documentali, valorizzate dal Tribunale,nessuna efficace contraria argomentazione è stata spesadall’appellante, scaturandone l’inammissibilità del motivo».Da questa motivazione è evidente che la Corte d’appello non haritenuto l’inammissibilità per difetti meramente formali dellaformulazione dell’impugnazione, ma perché le censure risultavanoinconferenti in merito: ha, infatti, innanzitutto riesaminato lacorrettezza del ragionamento del primo giudice sulla appartenenza delpacchetto clienti alla stessa Q8 Quasar e ha fondato il rigettodell’impugnazione sulla inefficacia della contestazione di questopresupposto.In tal senso, con il motivo proposto in ricorso, non è ravvisabile– e, prima ancora, non è stata individuata dal ricorrente - alcunaviolazione di legge: nella sentenza impugnata, infatti, il giudizio diinammissibilità dell’appello è stato formulato in conformità con lagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui gli artt. 342 e 434 cod.proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.dalla l. n. 134 del 2012, devono essere interpretati nel senso chel'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiaraindividuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenzaimpugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla partevolitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioniaddotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolariforme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo didecisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto dellapermanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello,che conserva la sua diversità rispetto alle impugnazioni a criticaRic. 2024 n. 21585 sez. S2 - ud. 27-11-2025 -8-Numero registro generale 21585/2024Numero sezionale 2896/2025Numero di raccolta generale 10443/2026Data pubblicazione 21/04/2026vincolata (Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022; Sez. U, n. 27199 del16/11/2017); in particolare, le argomentazioni sono state ritenute, adifferenza di quanto prospettato in ricorso, non conferenti e perciòinefficaci rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice.Per il resto, nel ricorso, l’argomentazione del motivo quiscrutinato si risolve in una inammissibile richiesta di riesame in merito,evidentemente precluso in questa sede di legittimità, delle valutazionisvolte dalla Corte d’appello sulle prove acquisite in merito allaprovenienza del portafoglio clienti. Per altro verso, la prospettazione dievidenze probatorie trascurate dalla Corte territoriale (ad esempio ledate delle fatture allegate sub 29 invece di quelle allegate sub 27considerato in primo e in secondo grado) è comunque inammissibile,seppure ricondotta all’omesso esame di fatto decisivo ex n. 5, perchéquesta censura è preclusa ex art. 348 ter IV comma cod. proc. civ.,applicabile alla fattispecie perché l’appello è stato proposto nel 2019:l’appello è stato, infatti, rigettato sulla base dello stesso iter logico delprimo Giudice e, per principio consolidato, ricorre l'ipotesi di «doppiaconforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., conconseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fattidecisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.2. Con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato, pure inriferimento al n.3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazionee la falsa applicazione dell’art.342 cod. proc. civ., per avere la Corted’appello erroneamente ritenuto inammissibile il secondo motivo diimpugnazione, con cui era stata lamentata l’insufficienza dellamotivazione del rigetto dell’eccezione di nullità della clausola n.3.1 edelle domande di risoluzione del contratto e risarcimento del danno inconseguenza dei comportamenti abusivi e contrari a buona fede delpreponente; in particolare, secondo l’agente, la Corte d’appelloavrebbe infondatamente ritenuto generiche le censure formulate allaRic. 2024 n. 21585 sez. S2 - ud. 27-11-2025 -9-Numero registro generale 21585/2024Numero sezionale 2896/2025Numero di raccolta generale 10443/2026Data pubblicazione 21/04/2026sentenza del Tribunale in merito alla ritenuta determinatezzadell’oggetto della clausola 3.1., nonostante in appello fosse statoevidenziato che il Tribunale non aveva considerato come il primoparagrafo della clausola 3.1. e, cioè, la possibilità del preponente divendere direttamente o a mezzo di agenti diversi ai «clienti», dovessenecessariamente essere correlato con la previsione, al quartoparagrafo, del «tassativo divieto di contattare clienti che [fossero] giàserviti da Q8 direttamente o indirettamente» e, al quinto paragrafo,dell’espunzione periodica dalla lista dell’all. A), dei cosiddetti «clientiinattivi», cioè di coloro che per un periodo di quattro mesi non avesseroeffettuato ordini per il tramite dell’agente, con conseguente unilateralesvuotamento del pacchetto clienti.2.1. Il motivo è fondato. La Corte d’appello ha dichiaratoinammissibile il secondo motivo di impugnazione dell’agente, ritenendoche «in sostanza l'appellante, non potendo negare i rilievi del Tribunalein ordine alle previsioni di una clausola di non esclusiva, contesta laritenuta validità della clausola; nell'annunziare il motivo, tuttavia,omette di indicare quale sia il vizio, sostanziale o procedurale, da cuisarebbe affetta la motivazione che peraltro appare del tutto esaustivanell'esaminare le eccezioni sollevate dalla difesa della cessata agentee sotto tale profilo non può che rilevarsi la genericità e conseguenteinammissibilità della censura». Giudicando, dunque, inammissibile persua formulazione la seconda censura, la Corte territoriale non haproceduto a riesaminare la validità della clausola sub 3.1., ribadendosoltanto che l’art. 1743 cod. civ. è derogabile dalle parti.Dall’esame dell’atto di appello, riportato in ricorso e comunqueacquisito tempestivamente, si rileva, invece, che l’appellante haampiamente argomentato il suo motivo di impugnazione, dedicandovile pag. da 15 a 20 e rappresentando soprattutto che, di là delladerogabilità dell’art. 1743 cod. civ., la clausola risultava nulla perché oRic. 2024 n. 21585 sez. S2 - ud. 27-11-2025 -10-Numero registro generale 21585/2024Numero sezionale 2896/2025Numero di raccolta generale 10443/2026Data pubblicazione 21/04/2026espressione di una condizione potestativa o comunque indeterminatanell’oggetto, tanto da incidere sullo stesso contenuto dell’interocontratto e sull’equilibrio del sinallgma contrattuale.In particolare, l’appellante ha esplicitamente affermato (pag.16ultimo cpv e pag 17 dell’atto di appello) che «seppur si tratta di unacondizione prevista già nel contratto originario e non di una modificasuccessiva, la sua applicazione svuoterebbe di significato lo stessocontratto di agenzia» e «si risolverebbe in un ingiuntificato squilibriocontrattuale a danno dell’agente che potrebbe essere spogliato, senzaalcun motivo e in qualsiasi momento, dalla società preponente di unnumero indefinito di clienti senza diritto a provvigioni e senza chevengano tenute in considerazione le spese e le attività svolte perorganizzare la rete dei clienti».Sul punto, allora, la Corte territoriale avrebbe dovutonecessariamente porre in correlazione il riconoscimento contestuale,da un canto, al primo capoverso della clausola, della possibilità per ilpreponente di vendere direttamente o a mezzo di altri agenti ai«clienti» senza alcun diritto dell’agente alla provvigione e, d’altrocanto, la previsione, al quarto capoverso, del «tassativo divieto dicontattare clienti che [fossero] già serviti da Q8 direttamente oindirettamente», nonché, al quinto capoverso, della possibile continuasottrazione dei clienti cosiddetti «inattivi» (cioè dei clienti per i qualinon vi fosse stata contrattazione mediata dall’agente nei quattro mesiprecedenti la verifica periodica) dal pacchetto «clienti esistenti» (cioèil portafoglio dell’elenco sub A) allegato al contratto al momento dellasua conclusione); in altri termini, avrebbe dovuto verificare se tutta laclausola così formulata non si traducesse, in concreto, nella possibilitàper il preponente di svuotare il portafoglio senza limiti di prevedibilità,così incidendo sullo stesso contenuto del contratto di agenzia.Ric. 2024 n. 21585 sez. S2 - ud. 27-11-2025 -11-Numero registro generale 21585/2024Numero sezionale 2896/2025Numero di raccolta generale 10443/2026Data pubblicazione 21/04/2026Il portafoglio clienti, infatti, costituisce un elemento essenzialenell’attività promozionale dell’agente, sicché è necessario che le suevariazioni da parte del preponente, seppure consentite dagli accordieconomici collettivi, siano comunque previste entro predeterminatilimiti, oltre che attuate nell’osservanza dei principi di correttezza ebuona fede (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24790 del 19/10/2017; Sez.L, Sentenza n. 13580 del 02/07/2015; Sez. L, Sentenza n. 5467 del02/05/2000). Il requisito della determinatezza o della determinabilitàdell'oggetto dell'obbligazione esprime, invero, la fondamentaleesigenza di concretezza dell'atto contrattuale, avendo le parti lanecessità di conoscere l'impegno assunto ovvero i criteri per la suaconcreta determinazione.In tal senso la sentenza impugnata deve essere cassata.3. Con il terzo motivo, AEA ha prospettato, sempre in riferimentoal n.3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e la falsaapplicazione dell’art.342 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello,dichiarando inammissibile il quarto motivo con cui era stato censuratoil rigetto della domanda relativa alla concorrenza sleale ex art.2598 n.3cod. civ., ancora una volta offerto una applicazione non corretta dellanorma.3.1. Anche questo motivo è fondato. La Corte d’appello hadapprima ritenuto il quarto motivo di appello, concernente laresponsabilità da concorrenza sleale di [OSCURATO:SOCIETA]. e il suocomportamento dolosamente preordinato allo sviamento di clientela,inammissibile perché «privo dei requisiti di specificità imposti dall’art.342 cod. proc. civ.» ; di seguito, quindi, ha giudicato lo stesso motivo«in ogni caso» infondato per non essere a priori configurabile, perritenuta incompatibilità logica, un’ipotesi di responsabilità ex art. 2598cod. civ. con la funzione propria del rapporto di agenzia e, cioè,Ric. 2024 n. 21585 sez. S2 - ud. 27-11-2025 -12-Numero registro generale 21585/2024Numero sezionale 2896/2025Numero di raccolta generale 10443/2026Data pubblicazione 21/04/2026l’acquisizione di nuove fette di mercato da parte dell’agente e in favoredel preponente.Occorre allora considerare, innanzitutto, che, come già precisatoda questa Corte, ove, come accaduto nella specie, il Giudice d'appelloabbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame per difetto dispecificità, affermandone poi comunque nel merito l'infondatezza, laparte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro talesentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato, ha l'onere diimpugnare la statuizione di inammissibilità perché da sola sufficiente asorreggere la decisione (Sez. 2, n. 21514 del 20/08/2019; Sez. 3 n.18776 del 04/07/2023); in tal senso correttamente la società hacensurato la statuizione.Con il quarto motivo di appello, sviluppato a pag. 29 e ss. del suoproposto, oltre la domanda di risoluzione e di nullità della clausola 3.1.di deroga al diritto di esclusiva, anche una domanda di risarcimento deidanni per atti di concorrenza sleale; aveva riprodotto, perciò,testualmente il capo della sentenza impugnata di rigetto di questa suadomanda ex art. 2598 cod. civ., per essere stata esclusa laconfigurabilità della stessa attività di concorrenza in conseguenza dellapattuita deroga al diritto di esclusiva.Di seguito, per argomentare la censura, la società avevasottolineato la «sistematicità» dell’attività di vendita diretta da partedella società convenuta nei confronti dei clienti del portafoglio,finalizzata a svuotare progressivamente il portafoglio medianteaccorgimenti contrari alla correttezza e alla buona fede, quali l’offertaa prezzi scontati, certamente più bassi del prezzo fuori mercato cheinvece gli era imposto quale agente; sul punto, aveva richiamato a pag.30 primo capoverso, le argomentazioni svolte ai precedenti motivi sullaviolazione della correttezza e buona fede; aveva, infine, rimarcatoRic. 2024 n. 21585 sez. S2 - ud. 27-11-2025 -13-Numero registro generale 21585/2024Numero sezionale 2896/2025Numero di raccolta generale 10443/2026Data pubblicazione 21/04/2026(pag.30 e 31) che, qualora fosse stata ritenuta valida la clausola 3.1.,la deroga al diritto di esclusiva ex art. 1743 cod. civ. conducevanecessariamente all’esercizio di un’attività commerciale in concorrenzada parte della preponente, ma implicava pure, per ciò stesso,l’operatività della clausola di salvaguardia generale ex art. 2598 cod.civ. e, quindi, l’astratta configurabilità di atti di concorrenza sleale:questa norma, nel n. 3 considera infatti atto di concorrenza sleale ognimezzo, di cui ci si avvalga, che risulti direttamente o indirettamente«non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo adanneggiare l'altrui azienda».Deve, quindi, escludersi che l’appello difettasse di specificità, sesi considera che, come risultante dal ricorso, era formulato così comeindicato dalle Sezioni unite di questa Corte nelle pronunce giàrichiamate e, cioè, con la chiara individuazione delle questioni e deipunti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relativedoglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa(Sez. U, n. 36481/2022 cit.; Sez. U, n. 27199/2017 cit.).Anche in tal senso la sentenza impugnata deve essere cassata,perché, nell’ipotesi in cui sia ritenuta la validità della clausola 3.1., siproceda al riesame della domanda ex 2598 cod. civ.4. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente ha sostenuto, purein riferimento al n. 3, la violazione o la falsa applicazione dell’art.2598cod. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto erroneamenteinapplicabile la normativa citata alla fattispecie in esame, rilevando chele parti in causa non fossero in una posizione di concorrenza: alcontrario, la sistematica attività di vendita diretta da parte della [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti dei clienti del portafoglio implicavanecessariamente un’attività di concorrenza e consentiva perciò diapplicare l’art. 2598 n. 3 cod. civ.; in particolare, tra gli atti diconcorrenza sleale, costituirebbe atto di concorrenza sleale la venditaRic. 2024 n. 21585 sez. S2 - ud. 27-11-2025 -14-Numero registro generale 21585/2024Numero sezionale 2896/2025Numero di raccolta generale 10443/2026Data pubblicazione 21/04/2026a prezzi ridotti rispetto al «prezzo minimo agente» a lei comunicato,favorendo in conseguenza lo sviamento della clientela verso il canaledella vendita diretta, creato soltanto successivamente alla conclusionedel contratto di agenzia.4.1. Il motivo è inammissibile. Come già riportato, la Corted’appello ha ritenuto infondato in diritto il quarto motivo di appello dellastatuizione di rigetto della domanda ex art. 2598 n. 3 cod. civ. dopoaverne statuito la inammissibilità in rito per difetto di specificità. Inparticolare, ha sostanzialmente offerto un’ulteriore e soltanto ipoteticamotivazione, introdotta, infatti, con la locuzione avverbiale «in ognicaso» che è proprio finalizzata, per la sua funzione conclusiva, aconfermare una precedente affermazione secondo una prospettivasoltanto eventuale perché incompatibile con quella già utilizzata.Per principio consolidato di questa Corte, allora, ove il Giudice sisia spogliato della potestas iudicandi con una pronuncia diinammissibilità in rito, le eventuali ulteriori considerazioni sul meritodella controversia costituiscono mere argomentazioni ipotetiche evirtuali, che non possono formare oggetto di impugnazione proprio perl'assenza di valenza decisoria: l’impugnazione, pertanto, deveunicamente involgere la statuizione in rito, a cui, in ipotesi di suafondatezza, seguirà necessariamente anche il riesame in merito (Sez.5, n. 32092 del 12/12/2024; Sez. 1, n. 30721 del 21/11/2025).5. L’accoglimento del secondo e terzo motivo implica, in logicaconseguenza l’assorbimento del quinto motivo, articolato in riferimentoal n. 4 del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui AEA hadenunciato la nullità della sentenza e del procedimento ex art.112 cod.proc. civ. per non aver pronunciato sulle domande svolte, nonché delsesto motivo, con cui è stato prospettata, con riferimento al n. 3, laviolazione o falsa applicazione degli artt.1362 e 1367 cod. civ. e degliartt.156 e 164 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenutoRic. 2024 n. 21585 sez. S2 - ud. 27-11-2025 -15-Numero registro generale 21585/2024Numero sezionale 2896/2025Numero di raccolta generale 10443/2026Data pubblicazione 21/04/2026inammissibili tre motivi di appello senza dare risalto al contenutodell’atto. Infine, pure assorbito, per l’effetto espansivo di cui all’art.336 cod. proc. civ., è il settimo motivo, articolato in riferimento al n.3, con cui è stata denunciata la violazione o falsa applicazionedelll’art.346 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello negatol’ammissione della prova per testi riferendosi alla compiutezza deirilievi all’ordinanza di primo grado che non aveva accolto la relativaistanza.6. Il ricorso è perciò accolto nel secondo e terzo motivo, assorbitiil quinto, il sesto e il settimo e dichiarati inammissibili il primo e ilquarto; in conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassatacon rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione cheprovvederà al riesame delle domande in applicazione dei principi e deirilievi di fatto che precedono, in particolare svolti ai punti 2.1 e 3.1.Statuendo in rinvio, la Corte territoriale regolerà anche le spesedi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo e il terzo motivo, assorbiti il quinto,il sesto e il settimo e dichiarati inammissibili il primo e il quarto; cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversacomposizione anche per le spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 27 novembre2025.Il PresidenteRic. 2024 n. 21585 sez. S2 - ud. 27-11-2025 -16-
Sentenza Cassazione n. 10443/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris