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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 966/2020

ECLI:EU:T:2020:167
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0640_INF

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 29 aprile 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / CdT (causa T‑640/18) «Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Prestazione di servizi di traduzione di testi nei settori finanziario e bancario dall’inglese all’ungherese – Classificazione di un offerente nella procedura a cascata – Articolo 113, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 – Obbligo di motivazione – Prezzo dell’offerta degli aggiudicatari meglio classificati – Diniego della divulgazione»

1. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere una sentenza dichiarativa – Irricevibilità (Art. 263 TFUE) (v. punti 18, 20)

2. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 24, 25, 30)

3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di comunicare, a seguito di una domanda scritta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario – Mancata comunicazione del prezzo globale delle offerte prescelte nella cascata – Inosservanza dell’obbligo di motivazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, artt. 102, § 1, e 113, § 3, comma 1, a)] (v. punti 39, 42‑47, 49, 51)

4. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Motivazione da comunicare all’offerente in tempo utile per consentirgli di proporre ricorso [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, art. 113, § 3, comma 1, a)] (v. punto 52) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in sostanza, a ottenere l’annullamento della decisione del CdT del 29 agosto 2018, che classifica l’offerta della ricorrente nella quinta posizione della graduatoria degli offerenti prescelti secondo il meccanismo a cascata, riguardante il lotto n. 12 del bando di gara d’appalto FL/FIN 17.

Dispositivo 1) La decisione del Centro di traduzione degli organi dell’Unione europea (CdT) del 29 agosto 2018, che classifica l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA]. ([OSCURATO:PERSONA].) nella quinta posizione della graduatoria degli offerenti prescelti secondo il meccanismo a cascata, riguardante il lotto n. 12 del bando di gara d’appalto FL/FIN 17, è annullata. 2) Il resto delle conclusioni del ricorso è respinto. 3) Il CdT è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0640_INF Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 29 aprile 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / CdT (causa T‑640/18) «Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Prestazione di servizi di traduzione di testi nei settori finanziario e bancario dall’inglese all’ungherese – Classificazione di un offerente nella procedura a cascata – Articolo 113, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 – Obbligo di motivazione – Prezzo dell’offerta degli aggiudicatari meglio classificati – Diniego della divulgazione» 1. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere una sentenza dichiarativa – Irricevibilità (Art. 263 TFUE) (v. punti 18, 20) 2. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 24, 25, 30) 3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di comunicare, a seguito di una domanda scritta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario – Mancata comunicazione del prezzo globale delle offerte prescelte nella cascata – Inosservanza dell’obbligo di motivazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, artt. 102, § 1, e 113, § 3, comma 1, a)] (v. punti 39, 42‑47, 49, 51) 4. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Motivazione da comunicare all’offerente in tempo utile per consentirgli di proporre ricorso [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, art. 113, § 3, comma 1, a)] (v. punto 52) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in sostanza, a ottenere l’annullamento della decisione del CdT del 29 agosto 2018, che classifica l’offerta della ricorrente nella quinta posizione della graduatoria degli offerenti prescelti secondo il meccanismo a cascata, riguardante il lotto n. 12 del bando di gara d’appalto FL/FIN 17. Dispositivo 1) La decisione del Centro di traduzione degli organi dell’Unione europea (CdT) del 29 agosto 2018, che classifica l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA]. ([OSCURATO:PERSONA].) nella quinta posizione della graduatoria degli offerenti prescelti secondo il meccanismo a cascata, riguardante il lotto n. 12 del bando di gara d’appalto FL/FIN 17, è annullata. 2) Il resto delle conclusioni del ricorso è respinto. 3) Il CdT è condannato alle spese.
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