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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02504/2026

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Rel.

ORDINANZA sul ricorso 29875/2020proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] o Or- landi (p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] ) , domiciliat o presso la Cancelleria della Corte di cassazione; -controricorrente - nonché A.S.D. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore legale rappresentante p.t., -intimata - avversola sentenz a della Commissione tributaria regionale dell a Lom- bardia, sez. staccata di Brescia , n. 420 / 25 / 20 , depositata in data 11 febbraio2020 e non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 dicembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, con sentenza n . 420/25/20 rigettava l’ appell o propost o dall’Agenzia delle entrateavverso l a sentenz a della Commissione tri- butaria provinciale di Bergamo n . 492 / 2 /1 7 di riunione e rigetto de i ricorsi introduttiv i propost i da A.S.D.

Cortenuovese in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] proprio, aventi ad oggetto due avvis i di accerta- mento relativi ad II.DD. , IVA e sanzioni afferent i a gli ann i di imposta 2010e 2011.

2. Si legge nella sentenza impugnata che idue atti impositivi venivano emessi nei confronti della A.S.D. e del liquidatore legale rappresen- tante p.t.

Venturelli sulla base diPVC redatto dalla Guardia di Finanza in cui veniva contestato il superamento del limite dell'uso del contante, l'inattendibilità del rendiconto economico finanziario, l'emissione di fat- ture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti e, per il solo anno 2011, l'irregolare funzionamento degli organi societari.

Per l’ef- fetto, l’Amministrazione finanziaria disconosceva il regime forfetario previsto per le ASD stante la carenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo alla Cortenuovese in liquidazione.

Venturelli veniva attinto quale autore della violazione, n.q. di presi- dente prima e liquidatore poi dell’associazione, per aver assunto le ob- bligazioni derivanti dai contratti stipulati e dall'esercizio del potere di firma sui rapporti di conto corrente oltre che per essere responsabile della mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali omesse, ai sensi dell'art. 38 cod. civ..

Il giudice di prime cure, riuniti i ricorsi, confermava integralmente gli avvisi impugnati a carico della ASD, annullandoli con riferimento a Ven- turelli in proprio, del quale escludeva il coinvolgimento quale soggetto coobbligato nei confronti del fisco.

R iteneva quindi sussistenti suffi- cienti elementi di prova tali da attribuire al tesoriere dell’A.S.D. sig. [OSCURATO:PERSONA] l’esecuzione delle operazioni in nome e per conto dell'associazione che hanno condotto all'emissione degli avvisi di ac- certamento da parte dell'Agenzia delle Entrate .

3. Il giudice d’appello premetteva che oggetto del contendere era solo la posizionedi Venture ll i quale soggetto coobbligato con l ’ associazione nei confronti del fisco, mentre era maturato il giudicato interno nei confronti dell’entee, nel merito, confermava l’impianto motivazionale e l’esito della sentenza di primo grado.

4. L’Agenzia ricorre per cassazione per un unico motiv o, cui replica Venturelli con controricorso, mentre l’ASD è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con un unico motivo di ricor so , ai fini dell’art.360 , primo comma , n.3,cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.38 cod. civ., con riferimento alla ritenuta insussistenza della respon- sabilità solidale del legale rappresentante dell'associazione non rico- nosciuta per i debiti tributari,ormai definitivamente accertati.

L’Amministrazione deduce che, sulla base del consolidato insegna- mento della Corte, nessuna delle evidenze,anche fattuali, individuate dalla C.T.R. sarebbe idonea a giustificare la ritenuta assenza della re- sponsabilità solidale di Venturelli ex art. 38 cod. civ., rispetto alle ob- bligazioni tributarie di cui l'associazione non riconosciuta è debitrice, in quanto legale rappresentante nei periodi di imposta oggetto di ac- certamento dell’ASD.

La C.T.R. avrebbe così sovrapposto indebitamente la lettura civilistica dell'art. 38 cod. civ. con l'interpretazione che laCorte ha offerto della medesima norma ove applicata al diritto tributario: la mancata o limi- tata ingerenza nella gestione dell'associazione non riconosciuta, per come accertata anche in punto di fatto dalla C.T.R., non sarebbe suf- ficiente ad escludere la responsabilità tributaria di Venturelli.

2. Il motivo è fondato,sotto l’angolo della falsa applicazione di legge.

2.1. In base al fermo indirizzo di questa Corte(v., tra varie, Cass. n. 22861 del 2018; n. 19985 del 2019, citata in ricorso; n. 26317 del 2025), non può trarsi il convincimento che il rappresentante legale di un'associazione non riconosciuta possa andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l'associazione semplicemente addu- cendo la mancata ingerenza nella concreta gestione dell'ente.

Indubbiamente,in tema di associazioni non riconosciute, la responsa- bilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, prevista dall'art. 38 cod. civ. in aggiunta a quella del fondo comune, è volta a contemperare l'assenza di un si- stema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente con le esi- genze di tutela dei creditori, e trascende pertanto la posizione astrat- tamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale, ri- collegandosi ad una concreta ingerenza dell'attività dell'ente( v.

Cass.n.2169 del 2018; Cass. n. 5746 del 2007; Cass. n. 12473 del 2015; Cass. n. 19486 del 2009).

Ciò non esclude, peraltro, che per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma ex lege al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecunia- rie quanto per il tributo non corrisposto (tra le tante, v.

Cass. n.36470 del 2022 e giurisprudenza ivi citata) il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa in- vestitura (Cass. n.25650 del 2018, conforme a Cass. n.5746 del 2007).

3. In altri termini, ai fini della solidarietà nell’obbligazione tributaria di cui l’associazione non riconosciuta è debitrice principale, è necessaria la valutazione del presupposto della concreta ingerenza nell'attività dell'ente e, a tal fine, ha rilevanza la posizione rivestita dalla persona nella compagine sociale dell’ente, non in quanto fonte di responsabilità oggettiva, né per la mera veste formale ricoperta di legale rappresen- tante in sé e per sé, bensì perchéè colui che agisce verso terzi e verso l’erario in nome e perconto l'associazione.

Perciò, nelle associazioni non riconosciute, quali sono le ASD, non ri- leva, per i debiti sorti su base negoziale, la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell'ente, poiché la responsabi- lità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, ex art. 38 cod. civ., corrisponde all'esigenza di ga- rantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell'ente.Per i debiti d'imposta risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che in forza del ruolo rivestito ha effettivamente gestito l'ente (cfr. Cass. n. 19985 del 2019).

In ragione della propria qualità il legale rappresentante è il soggetto obbligato a redigere e presentare una dichiarazione reddituale fedele, a indicare esattamente i ricavi conseguiti e le relative le spese sop- portate dall'associazione che rappresenta, con effetti rilevanti sia ai fini della responsabilità solidale per i tributi evasi, sia per eventuali profili sanzionatori, ma anche a operare, eventualmente, le necessarie rettifiche provvedendo, dopo la presentazione della dichiarazione.

È tenuto, se delcaso, a emendare le dichiarazioni fiscali presentate con dati inesatti e a effettuare i relativi adempimenti, incluso il pagamento delle imposte.

4. È per tale ragione che, ai fini dell'insorgenza dell'obbligazione di garante del legale rappresentante, non occorre la prova di una ulte- riore effettiva attività gestoria svolta, ma è sufficiente il solo fatto di rivestire tale carica, fermo restando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del sog- getto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura (cfr. Cass. n. 1602 del 2019; Cass. n. 25650 del 2018; Cass. n. 5746 del 2007).

Né rileva l’assunzione di responsabilità gestorie da parte di altri associati a termini di statuto che non si siano tradotte nella assunzione di una rappresentanza dell’ente collettivo nei confronti dei terzi (v.

Cass. n. 11869 del 2024, conforme a Cass. n. 4747 del 2020).

5. Nel caso di specieil giudice non ha verificato il corretto adempimento degli obblighi tributari incombenti su Venturelli, dovendo in concreto accertare se egli, anche a voler ritenere che non abbia realizzatosigni- ficativaattività negoziale per conto dell'ente come afferma la sentenza impugnatache però non esclude in toto tale attività verso terzi, quale rappresentante legale dell’associazione abbia comunque provveduto all'espletamento di tutte le verifiche necessarie per il corretto adempi- mento degli obblighi tributari, solo in tal caso potendo andare immune da corresponsabilità (cfr. Cass. n.4478 del 2018 e, con riferimento alla dichiarazioneintegrativa, Cass., Sez.

U., n. 13378 del 2016).

In assenza di tali adempimenti, ilcomportamento è astrattamente ido- neo a determinare la violazione di obbligazioni positive di cui il legale rappresentante è specificamente gravato nei confronti dell’erario, e l’adempimento dev’essere compiuto in sede di rinvio con riferimento alle obbligazioni tributarie sorte nel periodo di investitura del Venturelli quale legale rappresentante dell’associazione.

6. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Lombardia , in diversa composizione, perulteriore esame del profilo e per i l regolamento delle spese di lite.

P.Q.M LaCorte: accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ORDINANZA sul ricorso 29875/2020proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] o Or- landi (p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] ) , domiciliat o presso la Cancelleria della Corte di cassazione; -controricorrente - nonché A.S.D. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore legale rappresentante p.t., -intimata - avversola sentenz a della Commissione tributaria regionale dell a Lom- bardia, sez. staccata di Brescia , n. 420 / 25 / 20 , depositata in data 11 febbraio2020 e non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 dicembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, con sentenza n . 420/25/20 rigettava l’ appell o propost o dall’Agenzia delle entrateavverso l a sentenz a della Commissione tri- butaria provinciale di Bergamo n . 492 / 2 /1 7 di riunione e rigetto de i ricorsi introduttiv i propost i da A.S.D. Cortenuovese in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] proprio, aventi ad oggetto due avvis i di accerta- mento relativi ad II.DD. , IVA e sanzioni afferent i a gli ann i di imposta 2010e 2011. 2. Si legge nella sentenza impugnata che idue atti impositivi venivano emessi nei confronti della A.S.D. e del liquidatore legale rappresen- tante p.t. Venturelli sulla base diPVC redatto dalla Guardia di Finanza in cui veniva contestato il superamento del limite dell'uso del contante, l'inattendibilità del rendiconto economico finanziario, l'emissione di fat- ture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti e, per il solo anno 2011, l'irregolare funzionamento degli organi societari. Per l’ef- fetto, l’Amministrazione finanziaria disconosceva il regime forfetario previsto per le ASD stante la carenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo alla Cortenuovese in liquidazione. Venturelli veniva attinto quale autore della violazione, n.q. di presi- dente prima e liquidatore poi dell’associazione, per aver assunto le ob- bligazioni derivanti dai contratti stipulati e dall'esercizio del potere di firma sui rapporti di conto corrente oltre che per essere responsabile della mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali omesse, ai sensi dell'art. 38 cod. civ.. Il giudice di prime cure, riuniti i ricorsi, confermava integralmente gli avvisi impugnati a carico della ASD, annullandoli con riferimento a Ven- turelli in proprio, del quale escludeva il coinvolgimento quale soggetto coobbligato nei confronti del fisco. R iteneva quindi sussistenti suffi- cienti elementi di prova tali da attribuire al tesoriere dell’A.S.D. sig. [OSCURATO:PERSONA] l’esecuzione delle operazioni in nome e per conto dell'associazione che hanno condotto all'emissione degli avvisi di ac- certamento da parte dell'Agenzia delle Entrate . 3. Il giudice d’appello premetteva che oggetto del contendere era solo la posizionedi Venture ll i quale soggetto coobbligato con l ’ associazione nei confronti del fisco, mentre era maturato il giudicato interno nei confronti dell’entee, nel merito, confermava l’impianto motivazionale e l’esito della sentenza di primo grado. 4. L’Agenzia ricorre per cassazione per un unico motiv o, cui replica Venturelli con controricorso, mentre l’ASD è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico motivo di ricor so , ai fini dell’art.360 , primo comma , n.3,cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.38 cod. civ., con riferimento alla ritenuta insussistenza della respon- sabilità solidale del legale rappresentante dell'associazione non rico- nosciuta per i debiti tributari,ormai definitivamente accertati. L’Amministrazione deduce che, sulla base del consolidato insegna- mento della Corte, nessuna delle evidenze,anche fattuali, individuate dalla C.T.R. sarebbe idonea a giustificare la ritenuta assenza della re- sponsabilità solidale di Venturelli ex art. 38 cod. civ., rispetto alle ob- bligazioni tributarie di cui l'associazione non riconosciuta è debitrice, in quanto legale rappresentante nei periodi di imposta oggetto di ac- certamento dell’ASD. La C.T.R. avrebbe così sovrapposto indebitamente la lettura civilistica dell'art. 38 cod. civ. con l'interpretazione che laCorte ha offerto della medesima norma ove applicata al diritto tributario: la mancata o limi- tata ingerenza nella gestione dell'associazione non riconosciuta, per come accertata anche in punto di fatto dalla C.T.R., non sarebbe suf- ficiente ad escludere la responsabilità tributaria di Venturelli. 2. Il motivo è fondato,sotto l’angolo della falsa applicazione di legge. 2.1. In base al fermo indirizzo di questa Corte(v., tra varie, Cass. n. 22861 del 2018; n. 19985 del 2019, citata in ricorso; n. 26317 del 2025), non può trarsi il convincimento che il rappresentante legale di un'associazione non riconosciuta possa andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l'associazione semplicemente addu- cendo la mancata ingerenza nella concreta gestione dell'ente. Indubbiamente,in tema di associazioni non riconosciute, la responsa- bilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, prevista dall'art. 38 cod. civ. in aggiunta a quella del fondo comune, è volta a contemperare l'assenza di un si- stema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente con le esi- genze di tutela dei creditori, e trascende pertanto la posizione astrat- tamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale, ri- collegandosi ad una concreta ingerenza dell'attività dell'ente( v. Cass.n.2169 del 2018; Cass. n. 5746 del 2007; Cass. n. 12473 del 2015; Cass. n. 19486 del 2009). Ciò non esclude, peraltro, che per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma ex lege al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecunia- rie quanto per il tributo non corrisposto (tra le tante, v. Cass. n.36470 del 2022 e giurisprudenza ivi citata) il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa in- vestitura (Cass. n.25650 del 2018, conforme a Cass. n.5746 del 2007). 3. In altri termini, ai fini della solidarietà nell’obbligazione tributaria di cui l’associazione non riconosciuta è debitrice principale, è necessaria la valutazione del presupposto della concreta ingerenza nell'attività dell'ente e, a tal fine, ha rilevanza la posizione rivestita dalla persona nella compagine sociale dell’ente, non in quanto fonte di responsabilità oggettiva, né per la mera veste formale ricoperta di legale rappresen- tante in sé e per sé, bensì perchéè colui che agisce verso terzi e verso l’erario in nome e perconto l'associazione. Perciò, nelle associazioni non riconosciute, quali sono le ASD, non ri- leva, per i debiti sorti su base negoziale, la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell'ente, poiché la responsabi- lità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, ex art. 38 cod. civ., corrisponde all'esigenza di ga- rantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell'ente.Per i debiti d'imposta risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che in forza del ruolo rivestito ha effettivamente gestito l'ente (cfr. Cass. n. 19985 del 2019). In ragione della propria qualità il legale rappresentante è il soggetto obbligato a redigere e presentare una dichiarazione reddituale fedele, a indicare esattamente i ricavi conseguiti e le relative le spese sop- portate dall'associazione che rappresenta, con effetti rilevanti sia ai fini della responsabilità solidale per i tributi evasi, sia per eventuali profili sanzionatori, ma anche a operare, eventualmente, le necessarie rettifiche provvedendo, dopo la presentazione della dichiarazione. È tenuto, se delcaso, a emendare le dichiarazioni fiscali presentate con dati inesatti e a effettuare i relativi adempimenti, incluso il pagamento delle imposte. 4. È per tale ragione che, ai fini dell'insorgenza dell'obbligazione di garante del legale rappresentante, non occorre la prova di una ulte- riore effettiva attività gestoria svolta, ma è sufficiente il solo fatto di rivestire tale carica, fermo restando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del sog- getto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura (cfr. Cass. n. 1602 del 2019; Cass. n. 25650 del 2018; Cass. n. 5746 del 2007). Né rileva l’assunzione di responsabilità gestorie da parte di altri associati a termini di statuto che non si siano tradotte nella assunzione di una rappresentanza dell’ente collettivo nei confronti dei terzi (v. Cass. n. 11869 del 2024, conforme a Cass. n. 4747 del 2020). 5. Nel caso di specieil giudice non ha verificato il corretto adempimento degli obblighi tributari incombenti su Venturelli, dovendo in concreto accertare se egli, anche a voler ritenere che non abbia realizzatosigni- ficativaattività negoziale per conto dell'ente come afferma la sentenza impugnatache però non esclude in toto tale attività verso terzi, quale rappresentante legale dell’associazione abbia comunque provveduto all'espletamento di tutte le verifiche necessarie per il corretto adempi- mento degli obblighi tributari, solo in tal caso potendo andare immune da corresponsabilità (cfr. Cass. n.4478 del 2018 e, con riferimento alla dichiarazioneintegrativa, Cass., Sez. U., n. 13378 del 2016). In assenza di tali adempimenti, ilcomportamento è astrattamente ido- neo a determinare la violazione di obbligazioni positive di cui il legale rappresentante è specificamente gravato nei confronti dell’erario, e l’adempimento dev’essere compiuto in sede di rinvio con riferimento alle obbligazioni tributarie sorte nel periodo di investitura del Venturelli quale legale rappresentante dell’associazione. 6. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Lombardia , in diversa composizione, perulteriore esame del profilo e per i l regolamento delle spese di lite. P.Q.M LaCorte: accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatribu
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