CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2023
Cassazione n. 08694/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronuncia di condanna, resa dal locale Tribunale in esito a giudizio abbreviato, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Bari, il 19/07/2018). Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (violazione degli artt. 546, lett. e) e 129 cod. proc. pen.) è del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.), di tal che non è dato comprendere quali siano le ragioni dell'impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente