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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 17169/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 9644-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 163, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale - Ric. 2021 n. 9644 sez.

S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9644/2021 Numero sezionale 854/2022 Numero di raccolta generale 17169/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositato il 05/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto della Corte d’appello di Firenze con il quale era stato ingiunto al Ministero della giustizia il pagamento in suo favore dell’importo di euro 2640 per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare svolta dinanzi il Tribunale di Pisa.

2. La Corte d’appello di Firenze rigettava l’opposizione e confermava il decreto opposto.

In particolare, riteneva applicabile l’articolo 2, comma 2 bis, l. n. 89 del 2001 come modificato con il d. l. n. 83 del 2012, in quanto l’articolo 55, comma secondo, del suddetto decreto prevedeva che le norme dovessero applicarsi ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Nella specie il ricorso ex lege n. 89 del 2001 era stato depositato il 29 febbraio 2019 e dunque ricadeva pacificamente nell’ambito di applicazione del d. l. n. 83 del 2012.

La misura dell’indennizzo operata dal giudice monocratico doveva essere confermata essendo conforme alla legge e congrua avendo egli puntualizzato la mancanza di circostanze che potessero determinare un risarcimento superiore alla misura minima.

Secondo la Corte d’Appello tale valutazione era condivisibile.

Infine, doveva essere confermata la liquidazione delle spese del procedimento.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto.

Ric. 2021 n. 9644 sez.

S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9644/2021 Numero sezionale 854/2022 Numero di raccolta generale 17169/2022 Data pubblicazione 26/05/2022

4. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale.

5. La ricorrente, in prossimità dell’udienza, ha depositato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 2, e ss., l. n. 89 del 2001, dell’art. 111 Cost., dell’art. 6, par. 1, CEDU per contrasto con le indicazioni della giurisprudenza della Corte dei Diritti dell’Uomo e della Corte di Cassazione.

La censura attiene al termine di durata ragionevole della procedura fallimentare.

La Corte d’Appello di Firenze ha determinato in sei anni l’eccedenza della procedura fallimentare calcolando sei anni di durata ragionevole come previsto dai parametri fissati dalla novella del 2012 senza valutare la complessità della procedura e senza tener conto della giurisprudenza CEDU. 1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato.

In tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, ex art. 2, comma 2 bis, della l. n. 89 del 2001 - applicabile alla fattispecie - la durata delle procedure fallimentari è di sei anni.

La norma citata, infatti prevede che: Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità.

Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione.

Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è Ric. 2021 n. 9644 sez.

S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9644/2021 Numero sezionale 854/2022 Numero di raccolta generale 17169/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni.

Come evidenziato dalla Corte d'Appello l'art. 2, comma 2 bis fissa in via generale la durata massima dei processi e, come già rilevato dal Giudice delle leggi, nell'affermare che i relativi termini «si considerano rispettati», è univoco e non può che essere inteso nel senso che la durata ivi indicata deve considerarsi in ogni caso ragionevole.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'unico elemento rilevante ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo è il superamento del termine previsto dalla legge, essendo conseguentemente irrilevante per tale periodo In altri termini se la durata del processo presupposto è rimasta nei limiti indicati dalla norma come ragionevoli risulta irrilevante la complessità o meno del giudizio in quanto l'unico elemento rilevante ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo è il superamento del termine previsto dalla legge, essendo conseguentemente irrilevante per il periodo di durata ragionevole il grado di complessità del giudizio.

L’attuale disciplina non è in contrasto con gli orientamenti della Corte dei Diritti dell’uomo circa la durata delle procedure fallimentari formulati prima dell’introduzione della norma in esame.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 6, 8 e 13 CEDU e dell’art. 2 bis, l. n. 89 del 2001 e dell’art. 2056 c.c. e dell’art. 111 COST: La censura attiene alla quantificazione del danno subito dalla ricorrente effettuato senza tener conto dei criteri applicati in casi simili dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

La Corte d’Appello di Firenze ha applicato la novella del 2012 evidenziando la Ric. 2021 n. 9644 sez.

S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9644/2021 Numero sezionale 854/2022 Numero di raccolta generale 17169/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 congruità di quanto le liquidato dal primo giudice, senza tener conto dell’importanza della causa soprattutto della qualità di fallita della ricorrente la quale subisce un danno in seguito all’iscrizione del nome nell’apposito albo con limitazioni soggettive professionali previste dagli articoli 48 e 49 della legge fallimentare. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Deve darsi continuità al seguente principio di diritto: «In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, il giudice deve fare riferimento, da un lato, ai valori minimi e massimi indicati dall'art.2-bis comma 1 della legge n. 89 del 2001 - nel testo novellato dalla legge n. 208 del 2015, applicabile "ratione temporis" ai ricorsi depositati a decorrere dal 1 gennaio 2016 -, e dall'altro ai parametri elencati al comma 2 del medesimo art. 2-bis, tra i quali rientra anche l'apprezzamento dell'esito del giudizio nel cui ambito il ritardo si è maturato, avendo il giudice altresì la facoltà di applicare "nel caso di integrale rigetto delle domande della parte ricorrente" la specifica decurtazione di un terzo prevista dall'art. 2-bis comma 1-ter della normativa in esame.

È precluso alla Corte di cassazione sindacare la concreta determinazione del "quantum" dell'indennizzo operata dal giudice di merito, trattandosi di valutazione di fatto, ovvero l'applicazione della riduzione di cui al richiamato art.2-bis comma 1-ter, in quanto esplicazione di potere discrezionale il cui esercizio è rimesso al predetto giudice di merito» (Sez. 2 - , Ordinanza n. 14521 del 28/05/2019, Rv. 654081 - 01).

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014 artt. 1 e

4. Ric. 2021 n. 9644 sez.

S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9644/2021 Numero sezionale 854/2022 Numero di raccolta generale 17169/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 La decisione sulle spese della Corte d’Appello avrebbe violato le norme indicate in rubrica, dovendosi considerare un procedimento con natura contenziosa con l’applicazione della tabella 12 allegata al d.m. n. 55 del 2014. 3.1 Il terzo motivo è infondato.

La decisione della Corte d’Appello è conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui: «In tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini del'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento "ex lege" Pinto e l'ordinario procedimento d'ingiunzione» (Sez. 2, Sentenza n. 16512 del 31/07/2020, Rv. 658292 - 01).

4. Il primo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della l. n. 89 del 2011.

La censura riguarda l’erronea applicazione della sospensione dei termini per il periodo feriale l. n. 742 del 1969 in relazione al termine decadenziale ex articolo 4 l. n. 89 del 2001.

Il ricorrente richiede un ripensamento della giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto applicabile la sospensione feriale dei Ric. 2021 n. 9644 sez.

S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9644/2021 Numero sezionale 854/2022 Numero di raccolta generale 17169/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 termini anche in relazione al termine decadenziale di cui all’articolo 4 della l.n. 83 del 2001, sostenendo la natura sostanziale e non processuale dello stesso.

A tal proposito, il ricorrente evidenzia che il termine decadenziale ex art. 4 è impeditivo del decorso del termine prescrizionale ex articolo 2967 c.c..

Inoltre, evidenzia che, dopo la novella del 2012 in caso di rigetto per motivi di rito, la richiesta indennitaria non può essere riproposta anche se il termine decadenziale semestrale non sia ancora decorso.

Pertanto, poiché ai sensi dell’articolo 310 c.p.c. l’estinzione del processo non estingue l’azione pur rendendo inefficaci gli atti processuali compiuti, ciò dovrebbe essere considerato ai fini dell’interpretazione come sostanziale del suddetto termine.

5. Il secondo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 l. n.89 del 2001.

Secondo il ricorrente la giurisprudenza che ha esteso l’applicabilità della sospensione del termine del periodo feriale anche al termine entro il quale il processo deve essere instaurato è limitata ai casi in cui l’azione in giudizio rappresenti per il titolare del diritto l’unico rimedio per far valere il diritto stesso.

Pertanto, essendoci la possibilità anche per le domande di equa riparazione di ricorrere alla procedura alternativa della mediazione non dovrebbe ritenersi sussumibile il termine di cui all’articolo 4 l. n. 89 del 2001 al caso sopra indicato.

Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità la domanda di mediazione comunicata entro il termine semestrale ex art. 4 l. n. 89 del 2001 impedisce per una sola volta ai sensi dell’art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 28 del 2010 la decadenza dal diritto di agire per l’equa riparazione, potendo questo essere ancora esercitato qualora il tentativo di conciliazione fallisca, entro il medesimo termine di sei mesi decorrente dal Ric. 2021 n. 9644 sez.

S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Da ciò il ricorrente desume che la possibilità di ricorrere alla mediazione rende il termine processuale di cui all’art. 4 non più a carattere necessitato e ne conferma la natura di termine sostanziale relativo all’esercizio di un diritto avente natura non disponibile.

La possibilità di ricorrere alla mediazione facoltativa assumerebbe rilievo anche perché il termine di durata di tre mesi del procedimento di mediazione non soggiace alla sospensione dei termini per il periodo feriale e la durata del suddetto procedimento non è computabile ai fini dell'irragionevole durata del processo.

6. Il terzo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 l. n. 89 del 2001.

Del mutato quadro normativo conseguente alla riduzione da un anno a sei mesi del termine lungo per l’impugnazione ne deriverebbe che la sospensione dei termini per il periodo feriale potrebbe risultare inapplicabile al termine endoprocessuale semestrale lungo per l’impugnazione in alcuni casi di giudizio presupposto e viceversa risultare applicabili al termine extra processuale ex articolo 4 della l. n. 89 del 2001.

Pertanto, sulla base di ragioni di ordine interpretativo sia di diritto positivo sia sistematiche circa l’intrinseca natura sostanziale del termine, dovrebbe ritenersi che il mutato quadro normativo consenta di ritenere inapplicabile la sospensione feriale dei termini.

7. Il quarto motivo del ricorso incidentale proposto in via alternativa e subordinata è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 della l. n. 89 del 2001.

A parere del ricorrente anche volendo attribuire natura processuale al termine di cui all’articolo 4 sulla base di Ric. 2021 n. 9644 sez.

S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Infatti, l’attivazione di un procedimento monitorio che per le sue caratteristiche di speditezza ed urgenza non si concilia con la proroga dei termini rappresentata dalla sospensione per il periodo feriale.

8. Il quinto motivo del ricorso incidentale è così rubricato violazione falsa applicazione dell’articolo 4 della l. n. 89 del 2001.

La censura attiene ancora una volta alla possibilità di aderire all’istituto della mediazione facoltativa proponibile direttamente ad istanza di parte senza l’assistenza di un avvocato, con evidente non applicabilità del termine di sospensione della sospensione feriale dei termini.

9. Il ricorso incidentale è inammissibile.

Il Ministero ricorrente spende cinque motivi per chiedere alla Corte di rivedere la propria giurisprudenza nella consapevolezza dell’orientamento consolidato che ha ritenuto applicabile la sospensione feriale al termine di 6 mesi previsto dell’art. 4 della l. n. 89 del 2001.

In particolare, costituisce orientamento del tutto consolidato quello secondo il quale: «Poiché fra i termini per i quali l'art. 1 della l. n. 742 del 1969 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 della l. n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del Ric. 2021 n. 9644 sez.

S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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In tali casi, quando il ricorso per cassazione non offra elementi tali da giustificare una modifica della giurisprudenza di legittimità, a cui la sentenza impugnata è conforme, deve procedersi con una pronuncia in rito e non nel merito ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c..

La norma da ultimo citata, infatti, nell'evocare un presupposto processuale, ha introdotto una griglia valutativa di ammissibilità, in luogo di quella anteriore costituita dal quesito di diritto.

È stato inoltre chiarito, che la condizione di ammissibilità del ricorso, indicata nell'art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ., introdotta dall'art. 47 della legge 69 del 2009, non è integrata dalla mera dichiarazione, espressa nel motivo, di porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, e laddove non vengano individuate le decisioni e gli argomenti sui quali l'orientamento contestato si fonda (Sez. 6 - 3, n. 3142 del 2011).

Dunque, deve procedersi in tal senso ogni qualvolta gli argomenti offerti dal ricorrente non siano tali da determinare un superamento dell’orientamento consolidato.

La funzione di filtro, infatti, consiste in ciò, che la Corte è esonerata — ex art. 360 bis - dall'esprimere compiutamente la sua adesione alla soluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente: è sufficiente che rilevi che la pronuncia impugnata si è adeguata alla giurisprudenza di legittimità e che il ricorrente non la critica adeguatamente si tratta infatti di una "inammissibilità di merito (Sez.

U. sent. n. 7155 del 2017).

Nella concreta fattispecie non vi sono ragioni per discostarsi dall’orientamento consolidato circa l’applicabilità della sospensione Ric. 2021 n. 9644 sez.

S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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10. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, compensa le spese del giudizio di legittimità tenuto conto della reciproca soccombenza.

11. Non sussistono le condizioni per dichiarare il ricorrente tenuto al versamento dell'importo di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, essendo il presente giudizio esente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, compensa le spese del giudizio di legittimità.

Non sussistono le condizioni per dichiarare il ricorrente tenuto al versamento dell'importo di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 26/04/2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 9644 sez.

S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 9644-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 163, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale - Ric. 2021 n. 9644 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9644/2021 Numero sezionale 854/2022 Numero di raccolta generale 17169/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositato il 05/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto della Corte d’appello di Firenze con il quale era stato ingiunto al Ministero della giustizia il pagamento in suo favore dell’importo di euro 2640 per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare svolta dinanzi il Tribunale di Pisa. 2. La Corte d’appello di Firenze rigettava l’opposizione e confermava il decreto opposto. In particolare, riteneva applicabile l’articolo 2, comma 2 bis, l. n. 89 del 2001 come modificato con il d. l. n. 83 del 2012, in quanto l’articolo 55, comma secondo, del suddetto decreto prevedeva che le norme dovessero applicarsi ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Nella specie il ricorso ex lege n. 89 del 2001 era stato depositato il 29 febbraio 2019 e dunque ricadeva pacificamente nell’ambito di applicazione del d. l. n. 83 del 2012. La misura dell’indennizzo operata dal giudice monocratico doveva essere confermata essendo conforme alla legge e congrua avendo egli puntualizzato la mancanza di circostanze che potessero determinare un risarcimento superiore alla misura minima. Secondo la Corte d’Appello tale valutazione era condivisibile. Infine, doveva essere confermata la liquidazione delle spese del procedimento. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto. Ric. 2021 n. 9644 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9644/2021 Numero sezionale 854/2022 Numero di raccolta generale 17169/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 4. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale. 5. La ricorrente, in prossimità dell’udienza, ha depositato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 2, e ss., l. n. 89 del 2001, dell’art. 111 Cost., dell’art. 6, par. 1, CEDU per contrasto con le indicazioni della giurisprudenza della Corte dei Diritti dell’Uomo e della Corte di Cassazione. La censura attiene al termine di durata ragionevole della procedura fallimentare. La Corte d’Appello di Firenze ha determinato in sei anni l’eccedenza della procedura fallimentare calcolando sei anni di durata ragionevole come previsto dai parametri fissati dalla novella del 2012 senza valutare la complessità della procedura e senza tener conto della giurisprudenza CEDU. 1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato. In tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, ex art. 2, comma 2 bis, della l. n. 89 del 2001 - applicabile alla fattispecie - la durata delle procedure fallimentari è di sei anni. La norma citata, infatti prevede che: Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è Ric. 2021 n. 9644 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9644/2021 Numero sezionale 854/2022 Numero di raccolta generale 17169/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Come evidenziato dalla Corte d'Appello l'art. 2, comma 2 bis fissa in via generale la durata massima dei processi e, come già rilevato dal Giudice delle leggi, nell'affermare che i relativi termini «si considerano rispettati», è univoco e non può che essere inteso nel senso che la durata ivi indicata deve considerarsi in ogni caso ragionevole. In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'unico elemento rilevante ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo è il superamento del termine previsto dalla legge, essendo conseguentemente irrilevante per tale periodo In altri termini se la durata del processo presupposto è rimasta nei limiti indicati dalla norma come ragionevoli risulta irrilevante la complessità o meno del giudizio in quanto l'unico elemento rilevante ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo è il superamento del termine previsto dalla legge, essendo conseguentemente irrilevante per il periodo di durata ragionevole il grado di complessità del giudizio. L’attuale disciplina non è in contrasto con gli orientamenti della Corte dei Diritti dell’uomo circa la durata delle procedure fallimentari formulati prima dell’introduzione della norma in esame. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 6, 8 e 13 CEDU e dell’art. 2 bis, l. n. 89 del 2001 e dell’art. 2056 c.c. e dell’art. 111 COST: La censura attiene alla quantificazione del danno subito dalla ricorrente effettuato senza tener conto dei criteri applicati in casi simili dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. La Corte d’Appello di Firenze ha applicato la novella del 2012 evidenziando la Ric. 2021 n. 9644 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9644/2021 Numero sezionale 854/2022 Numero di raccolta generale 17169/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 congruità di quanto le liquidato dal primo giudice, senza tener conto dell’importanza della causa soprattutto della qualità di fallita della ricorrente la quale subisce un danno in seguito all’iscrizione del nome nell’apposito albo con limitazioni soggettive professionali previste dagli articoli 48 e 49 della legge fallimentare. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è infondato. Deve darsi continuità al seguente principio di diritto: «In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, il giudice deve fare riferimento, da un lato, ai valori minimi e massimi indicati dall'art.2-bis comma 1 della legge n. 89 del 2001 - nel testo novellato dalla legge n. 208 del 2015, applicabile "ratione temporis" ai ricorsi depositati a decorrere dal 1 gennaio 2016 -, e dall'altro ai parametri elencati al comma 2 del medesimo art. 2-bis, tra i quali rientra anche l'apprezzamento dell'esito del giudizio nel cui ambito il ritardo si è maturato, avendo il giudice altresì la facoltà di applicare "nel caso di integrale rigetto delle domande della parte ricorrente" la specifica decurtazione di un terzo prevista dall'art. 2-bis comma 1-ter della normativa in esame. È precluso alla Corte di cassazione sindacare la concreta determinazione del "quantum" dell'indennizzo operata dal giudice di merito, trattandosi di valutazione di fatto, ovvero l'applicazione della riduzione di cui al richiamato art.2-bis comma 1-ter, in quanto esplicazione di potere discrezionale il cui esercizio è rimesso al predetto giudice di merito» (Sez. 2 - , Ordinanza n. 14521 del 28/05/2019, Rv. 654081 - 01). 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014 artt. 1 e 4. Ric. 2021 n. 9644 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9644/2021 Numero sezionale 854/2022 Numero di raccolta generale 17169/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 La decisione sulle spese della Corte d’Appello avrebbe violato le norme indicate in rubrica, dovendosi considerare un procedimento con natura contenziosa con l’applicazione della tabella 12 allegata al d.m. n. 55 del 2014. 3.1 Il terzo motivo è infondato. La decisione della Corte d’Appello è conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui: «In tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini del'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento "ex lege" Pinto e l'ordinario procedimento d'ingiunzione» (Sez. 2, Sentenza n. 16512 del 31/07/2020, Rv. 658292 - 01). 4. Il primo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della l. n. 89 del 2011. La censura riguarda l’erronea applicazione della sospensione dei termini per il periodo feriale l. n. 742 del 1969 in relazione al termine decadenziale ex articolo 4 l. n. 89 del 2001. Il ricorrente richiede un ripensamento della giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto applicabile la sospensione feriale dei Ric. 2021 n. 9644 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9644/2021 Numero sezionale 854/2022 Numero di raccolta generale 17169/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 termini anche in relazione al termine decadenziale di cui all’articolo 4 della l.n. 83 del 2001, sostenendo la natura sostanziale e non processuale dello stesso. A tal proposito, il ricorrente evidenzia che il termine decadenziale ex art. 4 è impeditivo del decorso del termine prescrizionale ex articolo 2967 c.c.. Inoltre, evidenzia che, dopo la novella del 2012 in caso di rigetto per motivi di rito, la richiesta indennitaria non può essere riproposta anche se il termine decadenziale semestrale non sia ancora decorso. Pertanto, poiché ai sensi dell’articolo 310 c.p.c. l’estinzione del processo non estingue l’azione pur rendendo inefficaci gli atti processuali compiuti, ciò dovrebbe essere considerato ai fini dell’interpretazione come sostanziale del suddetto termine. 5. Il secondo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 l. n.89 del 2001. Secondo il ricorrente la giurisprudenza che ha esteso l’applicabilità della sospensione del termine del periodo feriale anche al termine entro il quale il processo deve essere instaurato è limitata ai casi in cui l’azione in giudizio rappresenti per il titolare del diritto l’unico rimedio per far valere il diritto stesso. Pertanto, essendoci la possibilità anche per le domande di equa riparazione di ricorrere alla procedura alternativa della mediazione non dovrebbe ritenersi sussumibile il termine di cui all’articolo 4 l. n. 89 del 2001 al caso sopra indicato. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità la domanda di mediazione comunicata entro il termine semestrale ex art. 4 l. n. 89 del 2001 impedisce per una sola volta ai sensi dell’art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 28 del 2010 la decadenza dal diritto di agire per l’equa riparazione, potendo questo essere ancora esercitato qualora il tentativo di conciliazione fallisca, entro il medesimo termine di sei mesi decorrente dal Ric. 2021 n. 9644 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9644/2021 Numero sezionale 854/2022 Numero di raccolta generale 17169/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 deposito del verbale negativo presso la segreteria dell’organismo di mediazione. Da ciò il ricorrente desume che la possibilità di ricorrere alla mediazione rende il termine processuale di cui all’art. 4 non più a carattere necessitato e ne conferma la natura di termine sostanziale relativo all’esercizio di un diritto avente natura non disponibile. La possibilità di ricorrere alla mediazione facoltativa assumerebbe rilievo anche perché il termine di durata di tre mesi del procedimento di mediazione non soggiace alla sospensione dei termini per il periodo feriale e la durata del suddetto procedimento non è computabile ai fini dell'irragionevole durata del processo. 6. Il terzo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 l. n. 89 del 2001. Del mutato quadro normativo conseguente alla riduzione da un anno a sei mesi del termine lungo per l’impugnazione ne deriverebbe che la sospensione dei termini per il periodo feriale potrebbe risultare inapplicabile al termine endoprocessuale semestrale lungo per l’impugnazione in alcuni casi di giudizio presupposto e viceversa risultare applicabili al termine extra processuale ex articolo 4 della l. n. 89 del 2001. Pertanto, sulla base di ragioni di ordine interpretativo sia di diritto positivo sia sistematiche circa l’intrinseca natura sostanziale del termine, dovrebbe ritenersi che il mutato quadro normativo consenta di ritenere inapplicabile la sospensione feriale dei termini. 7. Il quarto motivo del ricorso incidentale proposto in via alternativa e subordinata è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 della l. n. 89 del 2001. A parere del ricorrente anche volendo attribuire natura processuale al termine di cui all’articolo 4 sulla base di Ric. 2021 n. 9644 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9644/2021 Numero sezionale 854/2022 Numero di raccolta generale 17169/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 un’interpretazione adeguatrice dello stesso non dovrebbe ritenersi applicabile la proroga dei termini per la sospensione feriale ex l. n. 742 del 1969. Infatti, l’attivazione di un procedimento monitorio che per le sue caratteristiche di speditezza ed urgenza non si concilia con la proroga dei termini rappresentata dalla sospensione per il periodo feriale. 8. Il quinto motivo del ricorso incidentale è così rubricato violazione falsa applicazione dell’articolo 4 della l. n. 89 del 2001. La censura attiene ancora una volta alla possibilità di aderire all’istituto della mediazione facoltativa proponibile direttamente ad istanza di parte senza l’assistenza di un avvocato, con evidente non applicabilità del termine di sospensione della sospensione feriale dei termini. 9. Il ricorso incidentale è inammissibile. Il Ministero ricorrente spende cinque motivi per chiedere alla Corte di rivedere la propria giurisprudenza nella consapevolezza dell’orientamento consolidato che ha ritenuto applicabile la sospensione feriale al termine di 6 mesi previsto dell’art. 4 della l. n. 89 del 2001. In particolare, costituisce orientamento del tutto consolidato quello secondo il quale: «Poiché fra i termini per i quali l'art. 1 della l. n. 742 del 1969 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 della l. n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del Ric. 2021 n. 9644 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9644/2021 Numero sezionale 854/2022 Numero di raccolta generale 17169/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 termine ragionevole del processo» (ex plurimis Sez. 6-2, Sent. n. 5423 del 2016; Sez. 1, Sent. n. 5895 del 2009; Sez. 1, Sent. n. 2153 del 2010; Sez. 2, Ord. n. 14493 del 2018). In tali casi, quando il ricorso per cassazione non offra elementi tali da giustificare una modifica della giurisprudenza di legittimità, a cui la sentenza impugnata è conforme, deve procedersi con una pronuncia in rito e non nel merito ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c.. La norma da ultimo citata, infatti, nell'evocare un presupposto processuale, ha introdotto una griglia valutativa di ammissibilità, in luogo di quella anteriore costituita dal quesito di diritto. È stato inoltre chiarito, che la condizione di ammissibilità del ricorso, indicata nell'art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ., introdotta dall'art. 47 della legge 69 del 2009, non è integrata dalla mera dichiarazione, espressa nel motivo, di porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, e laddove non vengano individuate le decisioni e gli argomenti sui quali l'orientamento contestato si fonda (Sez. 6 - 3, n. 3142 del 2011). Dunque, deve procedersi in tal senso ogni qualvolta gli argomenti offerti dal ricorrente non siano tali da determinare un superamento dell’orientamento consolidato. La funzione di filtro, infatti, consiste in ciò, che la Corte è esonerata — ex art. 360 bis - dall'esprimere compiutamente la sua adesione alla soluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente: è sufficiente che rilevi che la pronuncia impugnata si è adeguata alla giurisprudenza di legittimità e che il ricorrente non la critica adeguatamente si tratta infatti di una "inammissibilità di merito (Sez. U. sent. n. 7155 del 2017). Nella concreta fattispecie non vi sono ragioni per discostarsi dall’orientamento consolidato circa l’applicabilità della sospensione Ric. 2021 n. 9644 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 9644/2021 Numero sezionale 854/2022 Numero di raccolta generale 17169/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 feriale al termine per proporre il giudizio di equa riparazione ex art. 4 l. n. 89 del 2001, pertanto, il ricorso incidentale del Ministero della Giustizia deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis cod. proc. civ. 10. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, compensa le spese del giudizio di legittimità tenuto conto della reciproca soccombenza. 11. Non sussistono le condizioni per dichiarare il ricorrente tenuto al versamento dell'importo di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, essendo il presente giudizio esente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, compensa le spese del giudizio di legittimità. Non sussistono le condizioni per dichiarare il ricorrente tenuto al versamento dell'importo di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 26/04/2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 9644 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R
Decreto Cassazione n. 17169/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris