Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:T:2026:362
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0795(01)_RES
Cause riunite T‑795/19 [OSCURATO:PERSONA], T‑796/19 [OSCURATO:PERSONA] e T‑408/21 [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 3 giugno 2026 (Estratti)
«Appalti pubblici di servizi – Prestazione di servizi di assistenza tecnica all’Alto Consiglio giudiziario e alle autorità ucraine – Irregolarità commesse nelle procedure di aggiudicazione di appalti – Recupero degli importi indebitamente versati – Decisioni di recupero – Termine di prescrizione relativo all’azione giudiziaria volta a sanzionare un’irregolarità –
Dies a quo
– Interruzione della prescrizione – Limite assoluto che si applica alla prescrizione delle azioni giudiziarie volte a sanzionare un’irregolarità – Decisioni che costituiscono titolo esecutivo – Articolo 299 TFUE – Esistenza di un credito – Responsabilità extracontrattuale – Danno morale»
Risorse proprie dell’Unione europea – Regolamento relativo alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Perseguimento delle irregolarità – Termine di prescrizione – Termine generale di prescrizione di quattro anni – Dies a quo – Data della commissione dell’irregolarità – Assenza di incidenza della data in cui l’amministrazione è venuta a conoscenza dei fatti
(Regolamento del Consiglio n. 2988/95, artt. 1, § 2, e 3, § 1, primo comma)
(v. punti 63‑70, 83, 88)
Risorse proprie dell’Unione europea – Regolamento relativo alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Perseguimento delle irregolarità – Termine di prescrizione – Termine generale di prescrizione di quattro anni – Dies a quo – Nozione di irregolarità ripetuta – Criteri
(Regolamento del Consiglio n. 2988/95, artt. 3, § 1, secondo comma e 4, § 1)
(v. punti 89‑96, 99)
Risorse proprie dell’Unione europea – Regolamento relativo alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Perseguimento delle irregolarità – Termine di prescrizione – Termine generale di prescrizione di quattro anni – Dies a quo – Nozione di irregolarità permanente – Criteri
(Regolamento del Consiglio n. 2988/95, art. 3, § 1, primo e secondo comma)
(v. punti 101‑103, 110, 115‑118)
Risorse proprie dell’Unione europea – Regolamento relativo alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Perseguimento delle irregolarità – Termine di prescrizione – Termine generale di prescrizione di quattro anni – Dies a quo – Rinvio alla data di chiusura finale di un programma pluriannuale – Inammissibilità – Rinvio della scadenza del termine di prescrizione a tale stessa data – Ammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 2988/95, art. 3, § 1, secondo comma)
(v. punti 121‑125)
Risorse proprie dell’Unione europea – Regolamento relativo alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Perseguimento delle irregolarità – Termine di prescrizione – Termine generale di prescrizione di quattro anni – Interruzione – Limite assoluto di otto anni – Prescrizione maturata – Conseguenza – Annullamento delle decisioni di recupero e delle decisioni esecutive
(Art. 299 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, art. 100, § 2; regolamento del Consiglio n. 2988/95, artt. 3, § 1, terzo e quarto comma, 4 e 6, § 1)
(v. punti 128‑140, 158‑161)
[OSCURATO:PERSONA] su rinvio dalla Corte il Tribunale annulla quattro decisioni della [OSCURATO:PERSONA] europea relative al recupero delle somme versate nell’ambito degli appalti pubblici TACIS e CARDS. In tal modo esso precisa il regime applicabile alla prescrizione delle «azioni giudiziarie avverso un’irregolarità» ai sensi del regolamento n. 298/95 (
1
).
A seguito di denunce anonime, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha rilevato l’esistenza di gravi irregolarità nelle procedure di aggiudicazione degli appalti TACIS e CARDS relativi a prestazioni di servizi di assistenza tecnica forniti rispettivamente in Ucraina e in Serbia. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente, coordinatrice del consorzio aggiudicatario di tali appalti, ha goduto di un accesso anticipato ai progetti di capitolato d’oneri relativi a tali mercati, il che le ha consentito di influenzare la redazione e la modifica del capitolato d’oneri per l’appalto TACIS e di recrutare i migliori esperti al fine di aggiudicarsi i due appalti. Ritenendo che tali comportamenti hanno permesso alla ricorrente di beneficiare di un vantaggio concorrenziale e che essi costituivano «irregolarità» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, il 15 ottobre 2019, due decisioni di recupero, seguite da due decisioni esecutive del 4 maggio 2021, dirette al recupero della totalità degli importi versati a titolo degli appalti di ci si tratta.
Giudizio del Tribunale
In limine
, il Tribunale ricorda che, nella sua prima sentenza su impugnazione (
2
), la Corte ha dichiarato che le decisioni di recupero costituiscono atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE in quanto implicano l’esercizio di prerogative dei pubblici poteri della [OSCURATO:PERSONA].
Statuendo, in primo luogo, sulla prescrizione delle decisioni di recupero, il Tribunale distingue il regime di prescrizione dei crediti vantati dall’Unione nei confronti di terzi, previsto dai regolamenti finanziari del 2002 (
3
) e del 2018 (
4
), dal regime di prescrizione applicabile alle azioni giudiziarie avverso un’«irregolarità» ai sensi del regolamento n. 2988/95. Poiché decorre dallo scadere del termine di pagamento indicato nelle note di addebito, il termine di prescrizione di cinque anni applicabile al recupero dei crediti dell’Unione in forza del regime di prescrizione previsto da questi due regolamenti finanziari non era scaduto al momento dell’adozione delle decisioni di recupero. Per contro, poiché la [OSCURATO:PERSONA] aveva inteso rimediare a irregolarità che incidono sulle procedure di aggiudicazione degli appalti di cui si tratta e perseguire il recupero delle somme indebitamente percepite con l’adozione delle misure amministrative dirette a ritirare il vantaggio economico indebitamente ottenuto dalla ricorrente, adottate in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95, le decisioni di recupero sono assoggettate al regime di prescrizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, fi tale regolamento. In forza di tale disposizione, l’azione giudiziaria avverso un’irregolarità è assoggettata a un termine di prescrizione di quattro anni,
Pronunciandosi, in secondo luogo, sul
dies a quo
di tale termine di prescrizione, il Tribunale precisa che esso decorre dall’esecuzione o dalla commissione dell’irregolarità. Pertanto, poiché un’irregolarità è commessa quando le due condizioni relative all’esistenza di una violazione del diritto dell’Unione e di un pregiudizio arrecato al bilancio dell’Unione risultante da tale violazione sono soddisfatte, il
dies a quo
del termine di prescrizione di quattro anni si situa alla data in cui è soddisfatta l’ultima di queste due condizioni. A tale proposito, quest’ultima condizione è soddisfatta a partire dal momento in cui l’Unione si è giuridicamente impegnata a versare fondi provenienti dal bilancio dell’Unione a un operatore economico che abbia precedentemente commesso una violazione del diritto dell’Unione Tenuto conto di tali elementi il Tribunale considera che l’irregolarità relativa all’appalto TACIS è stata effettuata il 17 luglio 2006 e quella relativa all’appalto CARDS il 10 giugno 2008, date di aggiudicazione di tali appalti.
Inoltre, il Tribunale osserva che le irregolarità relative agli appalti TACIS e CARDS soddisfano le condizioni richieste per costituire un’irregolarità «ripetuta» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95. A tale proposito, esso ricorda che affinché irregolarità siano «ripetute» esse devono essere commesse da un operatore che ricava vantaggi economici da un insieme di operazioni simili che violano la stessa disposizione del diritto dell’Unione e che sono separate da un periodo di tempo inferiore al termine di prescrizione di quattro anni. Ne trae la conclusione che è a partire dal 10 giugno 2008 che ha il termine di prescrizione di quattro anni ha iniziato a decorrere.
Peraltro, il Tribunale constata che il calcolo del termine di prescrizione applicabile al recupero degli importi versati non potrebbe fondarsi sulla durata di esecuzione dei contratti TACIS e CARDS, Esso rileva a tale proposito che la Corte ha dichiarato nella sua prima sentenza su impugnazione, che, poiché le irregolarità imputate alla ricorrente erano state realizzate, nella loro interezza, durante le procedure di aggiudicazione degli appalti di cui si tratta, prima che fossero conclusi i contratti relativi a tali appalti, esse erano separate dall’esecuzione di tali contratti.
Inoltre, il Tribunale respinge l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] vertente sul rinvio del
dies a quo
del termine di prescrizione alla fine dell’esecuzione dei contratti di cui si tratta per il motivo che tali contratti darebbero esecuzione a programmi pluriannuali e che essa disporrebbe del potere di effettuare revisioni contabili dopo la fine dell’esecuzione di detti contratti. Da un lato, l’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 2688/95 consente solamente di spostare lo scadere del termine di prescrizione alla chiusura definitiva del programma pluriannuale, senza che ciò abbia l’effetto di rinviare il
dies a quo
di tale termine. Dall’altro lato, le revisioni contabili di fine contratto previste per i contratti di cui si tratta potevano riguardare soltanto la loro esecuzione, mentre le irregolarità controverse sono state portate a conoscenza della [OSCURATO:PERSONA] durante l’esecuzione degli stessi.
In terzo luogo, il Tribunale respinge l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] vertente sull’interruzione della prescrizione, poiché gli atti invocati non comportano l’effetto di interrompere il limite assoluto che si applica alla prescrizione previsto all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamenti n. 3988/95, Conformemente a tale disposizione, anche in caso di atti interruttivi, il termine di prescrizione non può superare il doppi della sua durata, cosicché l’azione giudiziaria avverso un’irregolarità non può avvenire oltre tale limite. Avendo constatato che le decisioni di recupero sono state adottate successivamente a tale termine di otto anni e che esse sono quindi soggette alla prescrizione, il Tribunale annulla tali decisioni esecutive fondate su queste prime decisioni.
(
1
) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (
GU 1995, L 312, pag. 1
).
(
2
) Sentenza del 26 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/HB
C‑160/22 P e C‑‑161/22 P
, in prosieguo: la prima sentenza su impugnazione,
EU:C:2024:799
)
(
3
) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (
GU 2002, L 248, pag. 1
; in prosieguo: il «regolamento finanziario del 2002»).
(
4
) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (
GU 2018, L 193, pag. 1
, in prosieguo: il «regolamento finanziario del 2018).