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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 giugno 2025

Cassazione n. 13731/2026

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la Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinviodella sentenza limitatamente all'applicazione delle sanzioni sostitutive;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 18/06/2025 la Corte di appello di Napoli ha confermatola sentenza del Tribunale di Nola, in composizione monocratica, con la qualeDomenico Oriundo era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed €1.000 di multa (non sospesa) per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo un unico motivo con il quale sidenuncia violazione dell'art. 585. comma 4, cod. proc. pen. nonché manifestaillogicità della motivazione.La difesa del ricorrente deduce che nei motivi di appello aggiunti(tempestivamente depositati) aveva prospettato la volontà dell'imputato diacconsentire all'applicazione di una delle sanzioni di cui all'art. 20bis cod. pen. insostituzione della pena della reclusione a lui inflitta.

Nonostante ciò, la Corte diappello aveva omesso di motivare su tale richiesta.

Si chiedeva pertantol'annullamento sul punto della sentenza.Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.1.

Ed invero, dagli atti del procedimento trasmessi – atti ai quali questaCorte può accedere essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 42792 del31/10/2001, Policastro) – risulta che nei motivi aggiunti (con i quali la difesa hachiesto l'applicazione delle sanzioni sostitutive) e negli atti alla stessa allegatinon risulta che l'imputato abbia conferito al difensore la procura speciale,prescritta dall'art. 598bis, comma 1bis, cod. proc. pen. e dall'art. 58, comma 3,legge 689/1981, per esprimere il necessario consenso all'applicazione dellesanzioni sostitutive astrattamente applicabili nel caso in esame in considerazionedella pena di anni due di reclusione irrogata (vale a dire la semilibertàsostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilitàsostitutivo).

Tale procura, del resto, non risulta contenuta neppure nella procuraspeciale a proporre appello conferita al difensore il 15.11.2023.Conseguentemente il difensore non aveva la necessaria legittimazione arichiedere l'applicazione delle sanzioni sostitutive richieste.

L'istanza avanzata algiudice di appello era quindi inammissibile e/o manifestamente infondata.Ciò detto, sebbene la Corte di appello, nella sentenza impugnata, abbiaomesso di prendere in considerazione la richiesta avanzata nei motivi aggiunti, ilmotivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse.

Edinfatti questa Suprema Corte ha costantemente ribadito il condivisibile principiodi diritto secondo il quale, in tema di impugnazioni, è inammissibile, per carenzad'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado chenon abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "aborigine" manifesta infondatezza o inammissibilità (per genericità, difetto dispecificità o per altra causa), in quanto l'eventuale accoglimento della doglianzanon sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio, tenuto ancheconto che i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria,quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto talesanzione (Sez. 3, Sentenza n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 – 01;nello stesso senso Sez. 5, Sentenza n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808– 01).2.

Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdell'impugnazione, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinviodella sentenza limitatamente all'applicazione delle sanzioni sostitutive;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 18/06/2025 la Corte di appello di Napoli ha confermatola sentenza del Tribunale di Nola, in composizione monocratica, con la qualeDomenico Oriundo era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed €1.000 di multa (non sospesa) per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo un unico motivo con il quale sidenuncia violazione dell'art. 585. comma 4, cod. proc. pen. nonché manifestaillogicità della motivazione.La difesa del ricorrente deduce che nei motivi di appello aggiunti(tempestivamente depositati) aveva prospettato la volontà dell'imputato diacconsentire all'applicazione di una delle sanzioni di cui all'art. 20bis cod. pen. insostituzione della pena della reclusione a lui inflitta. Nonostante ciò, la Corte diappello aveva omesso di motivare su tale richiesta. Si chiedeva pertantol'annullamento sul punto della sentenza.Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.1. Ed invero, dagli atti del procedimento trasmessi – atti ai quali questaCorte può accedere essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del31/10/2001, Policastro) – risulta che nei motivi aggiunti (con i quali la difesa hachiesto l'applicazione delle sanzioni sostitutive) e negli atti alla stessa allegatinon risulta che l'imputato abbia conferito al difensore la procura speciale,prescritta dall'art. 598bis, comma 1bis, cod. proc. pen. e dall'art. 58, comma 3,legge 689/1981, per esprimere il necessario consenso all'applicazione dellesanzioni sostitutive astrattamente applicabili nel caso in esame in considerazionedella pena di anni due di reclusione irrogata (vale a dire la semilibertàsostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilitàsostitutivo). Tale procura, del resto, non risulta contenuta neppure nella procuraspeciale a proporre appello conferita al difensore il 15.11.2023.Conseguentemente il difensore non aveva la necessaria legittimazione arichiedere l'applicazione delle sanzioni sostitutive richieste. L'istanza avanzata algiudice di appello era quindi inammissibile e/o manifestamente infondata.Ciò detto, sebbene la Corte di appello, nella sentenza impugnata, abbiaomesso di prendere in considerazione la richiesta avanzata nei motivi aggiunti, ilmotivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse. Edinfatti questa Suprema Corte ha costantemente ribadito il condivisibile principiodi diritto secondo il quale, in tema di impugnazioni, è inammissibile, per carenzad'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado chenon abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "aborigine" manifesta infondatezza o inammissibilità (per genericità, difetto dispecificità o per altra causa), in quanto l'eventuale accoglimento della doglianzanon sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio, tenuto ancheconto che i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria,quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto talesanzione (Sez. 3, Sentenza n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 – 01;nello stesso senso Sez. 5, Sentenza n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808– 01).2. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdell'impugnazione, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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