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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 37667/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PADOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la dichiarazione di rinuncia pervenuta dal difensore e procuratore speciale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 1 marzo 2022, il tribunale della libertà di Padova respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente fino alla somma totale di 3.452.000,00 emesso dal G.I.P. in data 1 febbraio 2022. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore della Proietto deducendo con distinti motivi: - motivazione meramente apparente e violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 416 bis cod.pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti del contestato reato associativo; - mancanza assoluta di motivazione e violazione di legge con riferimento al fumus commissi delicti dei reati fine di falso e truffa di cui ai capi nn. 10-11, 12-13; - mancanza assoluta di motivazione e violazione di legge con riferimento al fumus commissi delicti dei reati fine di falso e truffa di cui ai capi nn. 20-21; mancanza assoluta di motivazione e violazione di legge con riferimento al fumus commisi delicti dei reati fine di falso e truffa di cui ai capi nn. 22-23; -mancanza assoluta di motivazione e violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato associativo e dei reati fine; - contrasto di giudicati tra il provvedimento impugnato e l'ordinanza del tribunale di Venezia in sede di riesame della misura cautelare personale.

Con successivo atto trasmesso in cancelleria il difensore e procuratore speciale della ricorrente rinunciava all'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 L'intervenuta rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse determinata dalla revoca della misura impone la declaratoria di inammissibilità.

Va ricordato che in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 dei' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 282549 — 01).

Ne consegue che l'intervenuta revoca della misura cautelare disposta nel caso in esame prima della trattazione dell'impugnazione, comporta la inammissibilità del ricorso cui non segue altra statuizione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. oma, 28 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]. ott g IL PRESIDENTE Do t. ipv. ni Diotallevi P' il rML- 4 'DEPOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PADOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la dichiarazione di rinuncia pervenuta dal difensore e procuratore speciale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 1 marzo 2022, il tribunale della libertà di Padova respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente fino alla somma totale di 3.452.000,00 emesso dal G.I.P. in data 1 febbraio 2022. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore della Proietto deducendo con distinti motivi: - motivazione meramente apparente e violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 416 bis cod.pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti del contestato reato associativo; - mancanza assoluta di motivazione e violazione di legge con riferimento al fumus commissi delicti dei reati fine di falso e truffa di cui ai capi nn. 10-11, 12-13; - mancanza assoluta di motivazione e violazione di legge con riferimento al fumus commissi delicti dei reati fine di falso e truffa di cui ai capi nn. 20-21; mancanza assoluta di motivazione e violazione di legge con riferimento al fumus commisi delicti dei reati fine di falso e truffa di cui ai capi nn. 22-23; -mancanza assoluta di motivazione e violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato associativo e dei reati fine; - contrasto di giudicati tra il provvedimento impugnato e l'ordinanza del tribunale di Venezia in sede di riesame della misura cautelare personale. Con successivo atto trasmesso in cancelleria il difensore e procuratore speciale della ricorrente rinunciava all'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 L'intervenuta rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse determinata dalla revoca della misura impone la declaratoria di inammissibilità. Va ricordato che in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 dei' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 282549 — 01). Ne consegue che l'intervenuta revoca della misura cautelare disposta nel caso in esame prima della trattazione dell'impugnazione, comporta la inammissibilità del ricorso cui non segue altra statuizione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. oma, 28 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]. ott g IL PRESIDENTE Do t. ipv. ni Diotallevi P' il rML- 4 'DEPOSI