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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 48686/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono ascritti i delitti di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capo A) e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capo B), fatti commessi dal maggio al novembre 2014.

In particolare, l'imputazione riguarda condotte, poste in essere in concorso con soggetti dediti all'organizzazione delle traversate dalle coste libiche, relative alla predisposizione del supporto logistico in Italia per migranti.

Sono contestate le aggravanti del numero dei migranti superiore a cinque, dell'esposizione dei migranti a pericolo per l'incolumità personale e per la vita, del numero dei concorrenti superiore a tre e del carattere transnazionale del gruppo dei concorrenti.

2. Con sentenza pronunciata in data 25 febbraio 2019 la Corte di assise di Catania ha assolto gli imputati dal reato ascritto al capo A perché il fatto non sussiste e li ha dichiarati colpevoli del delitto ascritto al capo B, condannandoli alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione ed C 120.000 di multa, [OSCURATO:PERSONA], di anni cinque e mesi due di reclusione ed C 120.000 di multa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di anni quattro e mesi otto di reclusione ed C 110.000 di multa, [OSCURATO:PERSONA], oltre, per tutti, pene accessorie ed espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata.

Le indagini erano state avviate a seguito del salvataggio di 206 migranti, giunti nel porto di Catania il 13 maggio 2014.

Tramite le sommarie informazioni testimoniali rese da alcuni migranti erano stati acquisiti indizi di reità a carico di alcuni soggetti nei cui confronti veniva iniziata attività captativa.

Veniva quindi accertata l'esistenza di una rete di contatti tra soggetti operanti in Italia ed altri presenti in paesi del nord Europa, rete funzionale al trasferimento dei migranti, giunti dalle coste del nord Africa, attraverso il territorio italiano per poi raggiungere altri paesi europei.

In particolare, veniva individuata una utenza cellulare (351 0659121), intestata a [OSCURATO:PERSONA], in uso al medesimo e a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti operanti nella Sicilia orientale.

Veniva ritenuta di interesse anche altra utenza, intestata a [OSCURATO:PERSONA], soggetto operativo in provincia di Milano.

Il compendio probatorio veniva quindi costituito dai verbali delle dichiarazioni rese da cinque migranti, acquisite al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 512-bis cod. proc. peri., e dalle intercettazioni telefoniche, in gran parte (400) oggetto di trascrizione, e in parte (100) non trascritte, ma delle quali erano stati acquisiti, con il consenso delle parti, i così detti brogliacci redatti dalla polizia giudiziaria.

Sono state acquisite anche le dichiarazioni rese dagli imputati, fra i quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano ammesso di essere gli interlocutori nelle conversazioni a loro attribuite.

Veniva,quindi, accertato che gli imputati avevano posto in essere una serie di condotte funzionali a consentire a migranti, giunti in Italia, a muoversi sul territorio nazionale per poi raggiungere altri paesi europei.

Esclusa l'aggravante dell'esposizione del migrante a pericolo per la vita o per la sua incolumità personale, sono state ritenute sussistenti le residue circostanze aggravanti contestate, con esclusione per il solo [OSCURATO:PERSONA] dell'aggravante del numero dei concorrenti.

3. Con sentenza in data 29 giugno 2021 la Corte di assise di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha revocato nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] la misura di sicurezza dell'espulsione, con conferma nel resto.

2. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

2.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con comune atto di impugnazione, ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 12 d.lvo n. 286/1998, in quanto la condanna era stata pronunciata per una condotta di trasporto all'interno del territorio dello Stato italiano, senza alcun collegamento con coloro che dalla Libia hanno organizzato l'ingresso in Italia.

Con il secondo motivo viene denunciata violazione di legge in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante della transnazionalità.

2.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha denúnciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 512 cod. proc. pen. per aver ritenuto irripetibile la (decisiva) testimonianza di cinque stranieri, la cui successiva irreperibilità era ampiamente prevedibile.

Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione sulla condizione di irregolarità degli stranieri entrati in Italia.2.3.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con il primo motivo, l'incompetenza per territorio e materia del giudice adito.

L'imputazione associativa, di cui al capo A, era strumentale alla determinazione della competenza per territorio nel distretto di Catania, mentre i reati di cui al capo B erano stati commessi in Lombardia.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 12 d.lvo n. 286/1998 e del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, in quanto era stato provato che l'imputato non aveva contatti con altri soggetti, se non per avere informazioni sul viaggio della di lui moglie.

Con il terzo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 12, comma terzo,, lettera a), d.lvo n. 286/1998, non essendovi prove della clandestinità degli stranieri con i quali l'imputato era venuto a contatto.

Con il quarto motivo viene denunciata l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, in quanto, da una parte, non vi era prova che l'imputato fosse l'utilizzatore dell'utenza a lui addebitata e, dall'altra, si trattava in gran parte di conversazioni in lingua straniera e non tradotte.

Con il quinto motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al riconoscimento delle aggravanti del numero dei migranti, del fine di profitto e della transnazionalità.

Con il sesto motivo viene denunciata violazione di legge in relazione alla determinazione della pena pecuniaria.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi.

1. [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Il primo motivo è, in parte, manifestamente infondato e, in parte, generico.

Quanto all'eccezione di incompetenza per materia del giudice adito (la Corte di assise), si deve rilevare che in relazione alla fattispecie associativa contestata al capo A la competenza è attribuita, ai sensi dell'art. 5, lettera d-bis), cod. proc. pen. alla Corte di assise, competente, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., a giudicare della connessa imputazione di cui al capo B. Sul punto, dunque, il motivo è manifestamente infondato.Quanto alla competenza per territorio dell'autorità giudiziaria di Catania, i giudici del merito hanno già evidenziato che l'imputazione, sulla scorta delle indagini preliminari, aveva indicato come luogo di operatività del sodalizio di cui al capo A la provincia di Catania, ma sul punto la difesa nulla ha argomentato, limitandosi ad affermare che le condotte ascritte al ricorrente erano state commesse in Monza e Milano.

Il motivo, in parte qua, risulta dunque generico. 1.2.

I motivi secondo, terzo e quarto riguardano, sotto diversi profili, il giudizio di colpevolezza.

1.2.1. Il quarto motivo di ricorso, che riproduce in larga parte il contenuto dei motivi terzo e quarto dell'atto di appello, denuncia l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, in quanto, da una parte, non vi era prova che l'imputato fosse l'utilizzatore dell'utenza a lui addebitata e, dall'altra, si trattava in gran parte di conversazioni in lingua straniera e non tradotte.

Il motivo ha contenuto di merito, come desumibile anche dalle ampie citazioni dirette di atti istruttori, ed è generico, mancando un confronto critico con quanto dedotto dalla sentenza di appello.

Questa, da pagina 85, ha dato conto delle utenze telefoniche, utilizzate dal ricorrente (351 1023306; 388 3026660), e della certezza della relativa attribuzione, vuoi per la formale intestazione, vuoi per le modalità di rinvenimento dei telefoni, sequestrati nell'abitazione dello stesso.

In particolare, la sentenza ha risposto al rilievo secondo il quale vi erano altre persone nella medesima abitazione, osservando che i due telefoni sono stati trovati nella camera del ricorrente, precisamente uno sotto il cuscino e l'altro sul comodino.

Si è inoltre osservato che l'imputato, rispondendo all'esame, non aveva mai messo in dubbio la riferibilità a sé di quelle conversazioni, dando la sua spiegazione del contenuto dichiarativo captato.

Il secondo giudice, poi, ha esaminato le contestazioni relative ai singoli brogliacci, osservando che da parte di essi (specificamente individuati) non erano stati tratti elementi probatori di accusa, essendo relativi alla ricerca del ricorrente della di lui moglie, ed entrando nel merito del contenuto di alcuni brogliacci e di alcune trascrizioni (pure partitamente indicati).

Con riguardo all'acquisizione dei brogliacci, la sentenza di appello ha rilevato che era stata compiuta su richiesta del pubblico ministero e con il consenso delle difese, e quindi del tutto legittimamente, ed ha valutato l'attendibilità dei dati indiziari ricavati, osservando che vi era coerenza con quanto desumibile da captazioni oggetto di trascrizione peritale.

Il motivo non si confronta con detti passaggi motivazionali, limitandosi, alla pagina 9, a replicare in relazione al tema dell'acquisizione del verbale di sequestro, ritenuta legittima dei giudici trattandosi di atto irripetibile.

1.2.2. I motivi secondo e terzo denunciano, da una parte, che la condanna era stata pronunciata per un fatto diverso da quello contestato, essendo l'imputazione relativa a condotte concorsuali, invece escluse dai giudici e, dall'altra, che non era stato individuato alcun specifico migrante oggetto di condotta di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina da parte del ricorrente, né che questi fosse consapevole della condizione di clandestinità delle persone con cui veniva a contatto.

Si tratta di questioni processuali e di merito che la difesa non aveva posto con l'atto di appello, e che quindi non è consentito porre per la prima volta con il ricorso per cassazione.

Il difetto di correlazione tra accusa e sentenza è causa di nullità della sentenza, ma va eccepito con l'atto di appello trattandosi di nullità così detta a regime intermedio.

Con riguardo al tema della non identificazione dei migranti destinatari dell'attività di favoreggiamento, si tratta di punto non devoluto alla cognizione del secondo giudice, rispetto al quale, dunque, non può essere proposta censura motivazionale.

1.3. I motivi quinto e sesto riguardano il trattamento sanzionatorio.

1.3.1. Il quinto motivo, che riproduce il quinto motivo di appello, è, in parte, generico in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza di appello, che, alle pagine 99 e 100, con riguardo alle aggravanti della finalità di profitto e della transnazionalità, ha rilevato che: - il fine di profitto era stato ben provato dalle captazioni, laddove il ricorrente aveva manifestato l'intenzione di lucrare sul prezzo del biglietto di viaggio dei migranti ovvero di percepire C 500 per il viaggio sino in Germania; - il ricorrente, come gli altri imputati, aveva dato un consapevole contributo alla condotta criminosa dei soggetti intranei ai gruppi che, operando sia in Libia che in Eritrea e in Italia, avevano organizzato il trasferimento, via mare, dei migranti in Italia.

Argomentazioni rispetto alle quali il quinto motivo di ricorso non propone alcuna censura.Con riguardo all'aggravante del numero dei migranti, il ricorso deduce che "i fatti raccontati riguardano 4 persone amici di Ebrhim soggetto estraneo al sodalizio criminoso dell'associazione", argomento attinente al merito non sottoposto al giudizio del secondo giudice.

Il motivo, inoltre, non si confronta con le considerazioni svolte in merito alla quantificazione della multa, laddove è stato rilevato che il numero dei migranti favoriti era maggiore di sei.

1.3.2. Quanto alla commisurazione della pena pecuniaria, il sesto motivo, che riproduce il sesto motivo di appello, non si confronta con la motivazione della seconda sentenza, che, alla pagina 101, ha rilevato che la multa era stata commisurata, dal primo giudice, in relazione al numero di sei migranti con una valutazione erronea, ma intangibile in pejus, dato che le emergenze istruttorie avevano evidenziato che il ricorrente avesse favorito "l'immigrazione clandestina di persone che viaggiano in gruppo", e dunque un numero certamente superiore a sei.

Il motivo tralascia completamente di confrontarsi con tali argomentazioni e quindi si appalesa come generico. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il primo motivo è generico.

La difesa dei ricorrenti ha dedotto che la condanna era stata pronunciata per condotte di "trasporto di stranieri all'interno del territorio dello Stato italiano", fattispecie penalmente irrilevante in assenza di collegamenti con le condotte di chi aveva organizzato il trasporto, via mare, in Italia, collegamenti che i giudici del merito, pronunciando assoluzione dalla fattispecie associativa, avevano escluso.

Il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che, alle pagine da 26 a 78, ha esaminato la posizione di due ricorrenti rilevando che: Abraha aveva tenuto contatti con soggetti operativi a livello di organizzazione dei trasporti via mare; Abraha aveva operato nella gestione dei migranti in Italia, al fine di avviarli verso il paese europeo prescelto; Abraha era stato supportato da [OSCURATO:PERSONA], che teneva i rapporti con i migranti, acquistava biglietti di viaggio, riceveva pagamenti.Specifiche argomentazioni, fondate su elementi probatori indicati e riportati in sentenza, pur tuttavia rimasti privt di alcun confronto critico da parte della difesa dei due ricorrenti.

2.2. Il secondo motivo, che nel denunciare la violazione della norma che prevede l'aggravante della transnazionalità valorizza il fatto che la condotta dei ricorrenti si era svolta solo sul territorio italiano, è generico, perché non si confronta con la motivazione resa sul punto dal secondo giudice, che, alla pagina 81, ha rilevato che i ricorrenti avevano dato un contributo all'azione di gruppi criminali operativi in Italia, Libia ed Eritrea.

3. [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Il primo motivo, che denuncia l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di cinque migranti acquisite al fascicolo del dibattimento in ragione della loro irripetibilità, è generico.

Il motivo ha dedotto, a pagina 5, che "le s.i.t. in questione sono il fondamento della sentenza di condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]", assunto immotivato che non è sufficiente a caratterizzare il motivo della necessaria specificità sul punto.

3.2. Il secondo motivo, che denuncia il difetto di motivazione sulla condizione di irregolarità degli stranieri entrati in Italia, è manifestamente infondato.

Le sentenze di merito hanno accertato che il ricorrente operava, in collegamento con gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assicurando a soggetti extracomunitari, dietro corrispettivo, una serie di servizi (vitto, alloggio, trasporto) funzionali a consentire agli stranieri di raggiungere altri paesi europei.

In particolare, viene chiarito, alla pagina 118 della sentenza impugnata, che nessuno straniero aveva presentato domanda di asilo e che "la dinamica dell'arrivo, della breve ed eventuale permanenza in Sicilia presso le abitazioni messe a disposizione dai collaboratori degli imputati e della partenza ... fa ritenere che i migranti cercassero con ogni sforzo di sottrarsi ai controlli di Polizia".

4. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono ascritti i delitti di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capo A) e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capo B), fatti commessi dal maggio al novembre 2014. In particolare, l'imputazione riguarda condotte, poste in essere in concorso con soggetti dediti all'organizzazione delle traversate dalle coste libiche, relative alla predisposizione del supporto logistico in Italia per migranti. Sono contestate le aggravanti del numero dei migranti superiore a cinque, dell'esposizione dei migranti a pericolo per l'incolumità personale e per la vita, del numero dei concorrenti superiore a tre e del carattere transnazionale del gruppo dei concorrenti. 2. Con sentenza pronunciata in data 25 febbraio 2019 la Corte di assise di Catania ha assolto gli imputati dal reato ascritto al capo A perché il fatto non sussiste e li ha dichiarati colpevoli del delitto ascritto al capo B, condannandoli alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione ed C 120.000 di multa, [OSCURATO:PERSONA], di anni cinque e mesi due di reclusione ed C 120.000 di multa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di anni quattro e mesi otto di reclusione ed C 110.000 di multa, [OSCURATO:PERSONA], oltre, per tutti, pene accessorie ed espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata. Le indagini erano state avviate a seguito del salvataggio di 206 migranti, giunti nel porto di Catania il 13 maggio 2014. Tramite le sommarie informazioni testimoniali rese da alcuni migranti erano stati acquisiti indizi di reità a carico di alcuni soggetti nei cui confronti veniva iniziata attività captativa. Veniva quindi accertata l'esistenza di una rete di contatti tra soggetti operanti in Italia ed altri presenti in paesi del nord Europa, rete funzionale al trasferimento dei migranti, giunti dalle coste del nord Africa, attraverso il territorio italiano per poi raggiungere altri paesi europei. In particolare, veniva individuata una utenza cellulare (351 0659121), intestata a [OSCURATO:PERSONA], in uso al medesimo e a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti operanti nella Sicilia orientale. Veniva ritenuta di interesse anche altra utenza, intestata a [OSCURATO:PERSONA], soggetto operativo in provincia di Milano. Il compendio probatorio veniva quindi costituito dai verbali delle dichiarazioni rese da cinque migranti, acquisite al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 512-bis cod. proc. peri., e dalle intercettazioni telefoniche, in gran parte (400) oggetto di trascrizione, e in parte (100) non trascritte, ma delle quali erano stati acquisiti, con il consenso delle parti, i così detti brogliacci redatti dalla polizia giudiziaria. Sono state acquisite anche le dichiarazioni rese dagli imputati, fra i quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano ammesso di essere gli interlocutori nelle conversazioni a loro attribuite. Veniva,quindi, accertato che gli imputati avevano posto in essere una serie di condotte funzionali a consentire a migranti, giunti in Italia, a muoversi sul territorio nazionale per poi raggiungere altri paesi europei. Esclusa l'aggravante dell'esposizione del migrante a pericolo per la vita o per la sua incolumità personale, sono state ritenute sussistenti le residue circostanze aggravanti contestate, con esclusione per il solo [OSCURATO:PERSONA] dell'aggravante del numero dei concorrenti. 3. Con sentenza in data 29 giugno 2021 la Corte di assise di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha revocato nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] la misura di sicurezza dell'espulsione, con conferma nel resto. 2. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 2.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con comune atto di impugnazione, ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 12 d.lvo n. 286/1998, in quanto la condanna era stata pronunciata per una condotta di trasporto all'interno del territorio dello Stato italiano, senza alcun collegamento con coloro che dalla Libia hanno organizzato l'ingresso in Italia. Con il secondo motivo viene denunciata violazione di legge in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante della transnazionalità. 2.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha denúnciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 512 cod. proc. pen. per aver ritenuto irripetibile la (decisiva) testimonianza di cinque stranieri, la cui successiva irreperibilità era ampiamente prevedibile. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione sulla condizione di irregolarità degli stranieri entrati in Italia.2.3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con il primo motivo, l'incompetenza per territorio e materia del giudice adito. L'imputazione associativa, di cui al capo A, era strumentale alla determinazione della competenza per territorio nel distretto di Catania, mentre i reati di cui al capo B erano stati commessi in Lombardia. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 12 d.lvo n. 286/1998 e del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, in quanto era stato provato che l'imputato non aveva contatti con altri soggetti, se non per avere informazioni sul viaggio della di lui moglie. Con il terzo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 12, comma terzo,, lettera a), d.lvo n. 286/1998, non essendovi prove della clandestinità degli stranieri con i quali l'imputato era venuto a contatto. Con il quarto motivo viene denunciata l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, in quanto, da una parte, non vi era prova che l'imputato fosse l'utilizzatore dell'utenza a lui addebitata e, dall'altra, si trattava in gran parte di conversazioni in lingua straniera e non tradotte. Con il quinto motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al riconoscimento delle aggravanti del numero dei migranti, del fine di profitto e della transnazionalità. Con il sesto motivo viene denunciata violazione di legge in relazione alla determinazione della pena pecuniaria. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi. 1. [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il primo motivo è, in parte, manifestamente infondato e, in parte, generico. Quanto all'eccezione di incompetenza per materia del giudice adito (la Corte di assise), si deve rilevare che in relazione alla fattispecie associativa contestata al capo A la competenza è attribuita, ai sensi dell'art. 5, lettera d-bis), cod. proc. pen. alla Corte di assise, competente, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., a giudicare della connessa imputazione di cui al capo B. Sul punto, dunque, il motivo è manifestamente infondato.Quanto alla competenza per territorio dell'autorità giudiziaria di Catania, i giudici del merito hanno già evidenziato che l'imputazione, sulla scorta delle indagini preliminari, aveva indicato come luogo di operatività del sodalizio di cui al capo A la provincia di Catania, ma sul punto la difesa nulla ha argomentato, limitandosi ad affermare che le condotte ascritte al ricorrente erano state commesse in Monza e Milano. Il motivo, in parte qua, risulta dunque generico. 1.2. I motivi secondo, terzo e quarto riguardano, sotto diversi profili, il giudizio di colpevolezza. 1.2.1. Il quarto motivo di ricorso, che riproduce in larga parte il contenuto dei motivi terzo e quarto dell'atto di appello, denuncia l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, in quanto, da una parte, non vi era prova che l'imputato fosse l'utilizzatore dell'utenza a lui addebitata e, dall'altra, si trattava in gran parte di conversazioni in lingua straniera e non tradotte. Il motivo ha contenuto di merito, come desumibile anche dalle ampie citazioni dirette di atti istruttori, ed è generico, mancando un confronto critico con quanto dedotto dalla sentenza di appello. Questa, da pagina 85, ha dato conto delle utenze telefoniche, utilizzate dal ricorrente (351 1023306; 388 3026660), e della certezza della relativa attribuzione, vuoi per la formale intestazione, vuoi per le modalità di rinvenimento dei telefoni, sequestrati nell'abitazione dello stesso. In particolare, la sentenza ha risposto al rilievo secondo il quale vi erano altre persone nella medesima abitazione, osservando che i due telefoni sono stati trovati nella camera del ricorrente, precisamente uno sotto il cuscino e l'altro sul comodino. Si è inoltre osservato che l'imputato, rispondendo all'esame, non aveva mai messo in dubbio la riferibilità a sé di quelle conversazioni, dando la sua spiegazione del contenuto dichiarativo captato. Il secondo giudice, poi, ha esaminato le contestazioni relative ai singoli brogliacci, osservando che da parte di essi (specificamente individuati) non erano stati tratti elementi probatori di accusa, essendo relativi alla ricerca del ricorrente della di lui moglie, ed entrando nel merito del contenuto di alcuni brogliacci e di alcune trascrizioni (pure partitamente indicati). Con riguardo all'acquisizione dei brogliacci, la sentenza di appello ha rilevato che era stata compiuta su richiesta del pubblico ministero e con il consenso delle difese, e quindi del tutto legittimamente, ed ha valutato l'attendibilità dei dati indiziari ricavati, osservando che vi era coerenza con quanto desumibile da captazioni oggetto di trascrizione peritale. Il motivo non si confronta con detti passaggi motivazionali, limitandosi, alla pagina 9, a replicare in relazione al tema dell'acquisizione del verbale di sequestro, ritenuta legittima dei giudici trattandosi di atto irripetibile. 1.2.2. I motivi secondo e terzo denunciano, da una parte, che la condanna era stata pronunciata per un fatto diverso da quello contestato, essendo l'imputazione relativa a condotte concorsuali, invece escluse dai giudici e, dall'altra, che non era stato individuato alcun specifico migrante oggetto di condotta di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina da parte del ricorrente, né che questi fosse consapevole della condizione di clandestinità delle persone con cui veniva a contatto. Si tratta di questioni processuali e di merito che la difesa non aveva posto con l'atto di appello, e che quindi non è consentito porre per la prima volta con il ricorso per cassazione. Il difetto di correlazione tra accusa e sentenza è causa di nullità della sentenza, ma va eccepito con l'atto di appello trattandosi di nullità così detta a regime intermedio. Con riguardo al tema della non identificazione dei migranti destinatari dell'attività di favoreggiamento, si tratta di punto non devoluto alla cognizione del secondo giudice, rispetto al quale, dunque, non può essere proposta censura motivazionale. 1.3. I motivi quinto e sesto riguardano il trattamento sanzionatorio. 1.3.1. Il quinto motivo, che riproduce il quinto motivo di appello, è, in parte, generico in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza di appello, che, alle pagine 99 e 100, con riguardo alle aggravanti della finalità di profitto e della transnazionalità, ha rilevato che: - il fine di profitto era stato ben provato dalle captazioni, laddove il ricorrente aveva manifestato l'intenzione di lucrare sul prezzo del biglietto di viaggio dei migranti ovvero di percepire C 500 per il viaggio sino in Germania; - il ricorrente, come gli altri imputati, aveva dato un consapevole contributo alla condotta criminosa dei soggetti intranei ai gruppi che, operando sia in Libia che in Eritrea e in Italia, avevano organizzato il trasferimento, via mare, dei migranti in Italia. Argomentazioni rispetto alle quali il quinto motivo di ricorso non propone alcuna censura.Con riguardo all'aggravante del numero dei migranti, il ricorso deduce che "i fatti raccontati riguardano 4 persone amici di Ebrhim soggetto estraneo al sodalizio criminoso dell'associazione", argomento attinente al merito non sottoposto al giudizio del secondo giudice. Il motivo, inoltre, non si confronta con le considerazioni svolte in merito alla quantificazione della multa, laddove è stato rilevato che il numero dei migranti favoriti era maggiore di sei. 1.3.2. Quanto alla commisurazione della pena pecuniaria, il sesto motivo, che riproduce il sesto motivo di appello, non si confronta con la motivazione della seconda sentenza, che, alla pagina 101, ha rilevato che la multa era stata commisurata, dal primo giudice, in relazione al numero di sei migranti con una valutazione erronea, ma intangibile in pejus, dato che le emergenze istruttorie avevano evidenziato che il ricorrente avesse favorito "l'immigrazione clandestina di persone che viaggiano in gruppo", e dunque un numero certamente superiore a sei. Il motivo tralascia completamente di confrontarsi con tali argomentazioni e quindi si appalesa come generico. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo è generico. La difesa dei ricorrenti ha dedotto che la condanna era stata pronunciata per condotte di "trasporto di stranieri all'interno del territorio dello Stato italiano", fattispecie penalmente irrilevante in assenza di collegamenti con le condotte di chi aveva organizzato il trasporto, via mare, in Italia, collegamenti che i giudici del merito, pronunciando assoluzione dalla fattispecie associativa, avevano escluso. Il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che, alle pagine da 26 a 78, ha esaminato la posizione di due ricorrenti rilevando che: Abraha aveva tenuto contatti con soggetti operativi a livello di organizzazione dei trasporti via mare; Abraha aveva operato nella gestione dei migranti in Italia, al fine di avviarli verso il paese europeo prescelto; Abraha era stato supportato da [OSCURATO:PERSONA], che teneva i rapporti con i migranti, acquistava biglietti di viaggio, riceveva pagamenti.Specifiche argomentazioni, fondate su elementi probatori indicati e riportati in sentenza, pur tuttavia rimasti privt di alcun confronto critico da parte della difesa dei due ricorrenti. 2.2. Il secondo motivo, che nel denunciare la violazione della norma che prevede l'aggravante della transnazionalità valorizza il fatto che la condotta dei ricorrenti si era svolta solo sul territorio italiano, è generico, perché non si confronta con la motivazione resa sul punto dal secondo giudice, che, alla pagina 81, ha rilevato che i ricorrenti avevano dato un contributo all'azione di gruppi criminali operativi in Italia, Libia ed Eritrea. 3. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il primo motivo, che denuncia l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di cinque migranti acquisite al fascicolo del dibattimento in ragione della loro irripetibilità, è generico. Il motivo ha dedotto, a pagina 5, che "le s.i.t. in questione sono il fondamento della sentenza di condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]", assunto immotivato che non è sufficiente a caratterizzare il motivo della necessaria specificità sul punto. 3.2. Il secondo motivo, che denuncia il difetto di motivazione sulla condizione di irregolarità degli stranieri entrati in Italia, è manifestamente infondato. Le sentenze di merito hanno accertato che il ricorrente operava, in collegamento con gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assicurando a soggetti extracomunitari, dietro corrispettivo, una serie di servizi (vitto, alloggio, trasporto) funzionali a consentire agli stranieri di raggiungere altri paesi europei. In particolare, viene chiarito, alla pagina 118 della sentenza impugnata, che nessuno straniero aveva presentato domanda di asilo e che "la dinamica dell'arrivo, della breve ed eventuale permanenza in Sicilia presso le abitazioni messe a disposizione dai collaboratori degli imputati e della partenza ... fa ritenere che i migranti cercassero con ogni sforzo di sottrarsi ai controlli di Polizia". 4. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.
Sentenza Cassazione n. 48686/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris