CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04374/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26695-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – ricorrent i incidental i - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 234/2024 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 502/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.26695/2024 Cron. Rep. Ud.16/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di L’Aquila, in sede di rinvio disposto da questa Corte con ordinanza n. 29626 del 2021, in parziale accoglimento delle domande avanzate da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso al Tribunale di Pescara depositato in data 24.09.2013, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di D’[OSCURATO:PERSONA], al pagamento in favore di controparte, per i titoli specificati in sentenza, della complessiva somma di € 5.233,45, oltre accessori; ha compensato per 2/3 le spese di lite dell’intero giudizio e condannato i resistenti a pagare la restante parte. 2. La Corte, in estrema sintesi, scrutinate le risultanze istruttorie, ha ritenuto che nulla fosse dovuto all’autista a titolo di straordinario per le ore di lavoro svolte dal lunedì al venerdì; sulla base di una CTU, ha riconosciuto, invece, il diritto di percepire, a titolo di retribuzione del lavoro svolto di sabato, la complessiva somma di € 3632,48; a tale importo ha aggiunto “la somma di € 1600,97 (di cui € 269,07 per differenze di T.F.R., € 665,95 per differenze di 13° mensilità ed € 665,95 per differenze di 14° mensilità), pari all’incidenza del credito sui predetti emolumenti, per un totale di € 5233,45, oltre accessori”. 3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi; hanno resistito con controricorso gli eredi in epigrafe, articolando impugnazione incidentale affidata a due motivi. Non ha svolto attività difensiva [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno comunicato memorie. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso principale possono essere sintetizzati secondo le sintesi proposte dalla stessa parte ricorrente: 1.1. con il primo motivo si denuncia: “violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c.) in relazione al riconoscimento del lavoro straordinario”; 1.2. il secondo motivo deduce: “violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c.) in relazione al riconoscimento del lavoro del sabato”; 1.3. il terzo motivo denuncia: “violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c.) in relazione al riconoscimento degli ulteriori emolumenti”; 1.4. il quarto motivo denuncia: “violazione e falsa applicazione dell’art. 91 e 92, comma 2, c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)”; si lamenta che la Corte territoriale abbia compensato parzialmente le spese e che non abbia tenuto conto dei valori medidelle tabelle ministeriali in fase di liquidazione. 2.Il ricorso principale non può trovare accoglimento. 2.1. I primi tre motivi presentano pregiudiziali e concorrenti profili di inammissibilità. 2.1.1. Innanzitutto, essi contengono promiscuamente la contestuale deduzione delle violazioni di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c., lamentando contemporaneamente errores in iudicando ed in procedendo , oltre che vizi motivazionali, senza adeguatamente specificare quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi che devono invece essere riconducibili ad uno di quelli tipicamente indicati dal comma 1 dell’art. 360 c.p.c., in tal modo non consentendo una sufficiente identificazione del devolutum e dando luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, “di censure caratterizzate da […] irredimibile eterogeneità” (Cass., Sez. Un., n. 26242/2014; cfr. anche Cass., Sez. Un., n. 17931/2013; conf. Cass. n. 14317/2016). 2.1.2. Di poi, denunciano impropriamente la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (tra le recenti v. Cass. n. 9731/2025). Come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., n. 20867/2020), per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre). La pronuncia rammenta pure che la violazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca – come nella specie - che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054/2014. 2.1.3. Parimenti inammissibile il richiamo alla violazione dell’art.112 c.p.c., che sussiste solo in quanto vi sia violazione del canone della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con una omissione di pronuncia che deve essere denunciata ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., mentre non è ravvisabile tale vizio quando la pronuncia, pur implicitamente, vi sia stata, come nel caso all’attenzione del Collegio, anche se non risultano esaminate tutte le deduzioni difensive o richieste processuali della parte. 2.1.4. Circa la reiterata denuncia di violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., le Sezioni unite da ultimo citate hanno ritenuto che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un error in procedendoche comporta la nullità della sentenza solo nel caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile". Si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass., Sez. Un., n. 22232/2016). Il che non ricorre nella specie in quanto risulta percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte del rinvio per accogliere la domanda nei limiti indicati e non è sufficiente a determinare il vizio radicale della nullità della sentenza né una eventuale insufficienza della motivazione, né, tanto meno, la circostanza che la medesima non soddisfi le aspettative di chi oggi ricorre. 2.2. Il quarto motivo, volto a sindacare la parziale compensazione delle spese, è da respingere. In tema di spese processuali, non si dubita, infatti, che l'accoglimento in misura ridotta di una domanda possa giustificare la compensazione totale o parziale ai sensi dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. Un., n. 32061/2022). Errata è poi la pretesa ad una liquidazione secondo i valori medi della tariffa, non trovando fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe (v. Cass. n. 89/2021) el'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità (Cass. n. n. 19989/2021). 3. Con i motivi del ricorso incidentale i controricorrenti denunciano: 3.1. “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 11 e 11 bis del CCNL Spedizionieri e Trasportatori merci in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.” (primo motivo); 3.2. “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nonché dell’art. 1241 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.” (secondo motivo); si lamenta che la Corte territoriale non abbia operato la cd. compensazione impropria o atecnica tra l’eccedenza versata al lavoratore secondo le buste paga in atti e il credito retributivo determinato per le ore lavorate di sabato. 4.Anche il ricorso incidentale non può trovare accoglimento. 4.1. Entrambi i motivi in esso contenuti presentano i medesimi e pregiudiziali profili di inammissibilità concorrente, già evidenziati a proposito del ricorso principale avuto riguardo alla denuncia di violazione degli artt. 115, 116 e 112 c.p.c., così come inammissibile è l’invocazione del vizio di cui al n. 5 dell’art.360 c.p.c. al di fuori dei limiti consentiti dalle Sezioni unite con le già richiamate decisioni del 2014. Inoltre, si lamenta la violazione della disciplina di un contratto collettivo nazionale, a mente del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., senza specificare se il contratto collettivo nazionale sia stato prodotto integralmente (cfr. Cass., Sez. Un., n. 20075/2010) e l'avvenuta sua produzione e la sede in cui il documento sia rinvenibile (Cass., Sez. Un., n. 25038/2013; Cass., Sez. Un., n. 7161/2010; conformi: Cass. nn. 17602/2011 e n. 124/2013). 4.2. Per completezza, quanto alla dedotta violazione dell’art.1241 c.c. contenuta nel secondo motivo, si rileva che, se è vero che la compensazione “impropria” opera indipendentemente dalla domanda o da una eccezione, è comunque pur sempre necessario che le circostanze fattuali sulla base delle quali si fondino le rispettive poste di credito e debito siano tempestivamente acquisite al processo (cfr. Cass n. 26365/ 2024; Cass. n. 6700/2024). Nella specie, invece, non vengono evidenziati adeguatamente quali siano i fatti che consentano di ritenere che le maggior somme erogate dal datore di lavoro fossero indebite, anche in relazione ai periodi non coperti dai dischi cronotachigrafi. 5. Pertanto, entrambi i ricorsi devono essere respinti; la reciproca soccombenza induce il Collegio a compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in via principale e incidentale, e, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, principale e incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., sez. un., n. 4315/2020). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in via principale e incidentale, dell’u