CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06828/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17371/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio e quale legale rappresentante di A.T. [OSCURATO:PERSONA] A. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PARTITA_IVA]) , rappresentat i e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] per la Calabria n. 93 /20 22 , deposita ta l’ 11 / 01 / 2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/ 3/202 6 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate notificava a d [OSCURATO:SOCIETA] e a d [OSCURATO:PERSONA] due avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2009,ai fini delle imposte dirette e ai fini Irap e Iva, per il recupero dicosti non documentati. 2.La CTP di Cosenza , con la sentenza n. 951 /201 8 , dichiarava inammissibile il ricorso dei contribuenti perché notificato tramite poste private. 3.Con la sentenza n. 93/2022 la CTR per la Calabria confermava la decisionedi primo grado, rilevando che solo dal 10/9/2017, a seguito dell’abrogazione dell’art. 4del d.lgs. n. 261 del 1999 con l’art. 1 della legge n. 124 del 1917, la notifica eseguita da un operatore di posta privata senza il rilascio della licenza speciale individuale è nulla e non inesistente mentre il ricorso introduttivo era stato notificato il 21/11/2014. 4.I contribuenti hanno proposto ricorso affidato a un unico motivo mentre l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. 5.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo, così rubricato : « art. 360 c.p.c., punto 3. Violazione e falsa applicazione delle norme e principi in tema di notificazione dell’atto processuale ex artt. 4 d.lgs. 261/1999 e 149 c.p.c.»,i contribuenti lamentano che il ricorso è stato notificato tra il 2011 e il 2017 e che non si comprende come [OSCURATO:PERSONA] potesse non essere il solo gestore legittimato alla creazione d’identità digitale SPID e dovesseinvece considerarsi , in spregio al dettato normativo, l’unico gestore legittimato alla notificazione di atti a mezzo servizio postale. Il giudice ha erroneamente ritenuto che il principio di liberalizzazione dei servizi postali, attuato con la direttiva 2008/6/CE, nell’arco temporale compreso fra il 30 aprile 2011 e la legge n. 12 4 del 2 017 , non fosse applicabile alla notificazione del ricorso di primo grado. 2. Il motivo è fondato. 2.1 Dalla sentenza impugnata risulta che il ricorso introduttivo sia stato notificato in data 21/11/2014 e il giudice di merito ha ritenuto che, stante l’efficacia non interpretativa della legge n. 124 del 2017, la notifica affidata a un soggetto diverso da [OSCURATO:PERSONA] spa antecedentemente alla novella del 2017 debba essere considerata inesistente e pertanto non suscettibiledi sanatoria. 2.2 Occorre invece attenersi ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite, che hanno chiarito: «in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari,a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017. La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo»(Cass., S ez . U., 299/ 20 20). 2.3 Il giudice di merito prende in esame il precedente dell e Sezioni Unite evidenziando che riguarda il periodo compreso fra il 30 aprile 2011, data di entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008, introdotta in Italia con il d.lgs. n. 58 del 2011, ela legge n. 124 del 2017 ma l o ritiene non pertinenteperché l’atto giudiziario sarebbe stato notificato “[…] in un periodo antecedente, ossia il 21.11.2014”.Sulla base di quanto attestato dalgiudice di merito, invero, l’atto giudiziario è stato invece notificato proprio nel periodo in cui trova applicazione il principio giurisprudenziale che ritiene la notifica nulla e di conseguenza suscettibile di sanatoria.Il giudice del rinvio dovrà dunque verificare se la nullità della notifica sia stata sanata e , in caso positivo, prendere valutareil merito della controversia. 3. Il ricorso va pertanto accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria , in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame , oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché