CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2013
Cassazione n. 24110/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.880/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA n. 86/2013depositata il 13.5.2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione della sentenza sopra indicata della CTR Puglia che aveva accolto l’appello principale dei contribuenti e rigettato quello incidentale dell’Ufficio avverso la sentenza della CTP di Foggia di parziale accoglimento dei ricorsi riuniti della società [OSCURATO:PERSONA] srl, già [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C., e dei soci avverso gli avvisi di accertamento per le annualità 2006 e 2007 recanti, per la società, maggior reddito di impresa e, per i soci, maggior reddito da partecipazione, con conseguenti maggiori imposte IRAP e IVA (per la società) e IRPEF (per i soci). Il ricorso è affidato ad un unico motivo. Hanno resistito con controricorso la società e i soci che hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: In data 31.1.2020 è stata depositata istanza di definizione di lite pendente ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 118 del 2019 da parte della società con ricevuta versamento della prima rata. Si è disposto il rinvio a nuovo ruolo fissando un termine per le deduzioni dell’Ufficio in merito. In data 28.3.2023 l’Agenzia ha comunicato l’avvenuta definizione per la società per l’anno 2007 , aggiungendo che non risultava pervenute istanze di definizione per i soci e che non era stato definito l’avviso di accertamento relativo alla società per il 2006. Con la memoria depositata in data 7.6.2023 i soci hanno comunicato di aver definito la pendenza ai sensi dell’art. 1 comma 186 e segg. legge n. 197/2022, depositando le domande comprovanti pagamento di quanto dovuto, da parte di [OSCURATO:PERSONA], e della prima rata, da parte degli altri soci, e hanno chiesto l’estinzione del giudizio. In data 16.6.2023 è stata depositata nota dell’Agenzia delle entrate che comunica l’avvenuta definizione degli avvisi di accertamento relativi ai sociper il 2007. È necessario disporre rinvio a nuovo ruolo per deduzioni dell’Agenzia a ffinché chiarisca se le definizioni perfezionatesi determinino la tacitazione dell’Ufficio con riguardo a tutti gli atti oggetto del giudizio. p.q.m. dispone rinvio a nuovo ruolo con termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per deduzioni de