CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30208/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ssina, sezione per il riesame;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si celebra in camera di consiglio con contraddittorio scritto, senzala presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611,comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale FabiolaRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 17 marzo 2026, il Tribunale di Messina, quale giudice del riesame,confermava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del locale tribunale, cheaveva applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari, con divieto dicomunicazione, in relazione al delitto di usura aggravata di cui all'art. 644, comma 5, nn. 3) e4), cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA].Secondo la prospettazione accusatoria, recepita dal giudice della cautela e confermata daltribunale del riesame, il ricorrente avrebbe erogato alla persona offesa – imprenditore operantea Messina e versante in stato di bisogno – plurimi prestiti a condizioni usurarie, pretendendo lacorresponsione di interessi superiori ai tassi soglia normativamente previsti.2. Avverso tale ordinanza l’indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorsoper cassazione, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordinealla sussistenza della gravità indiziaria.Assume che il tribunale avrebbe omesso di confrontarsi con gli elementi offerti dalla difesae con la documentazione prodotta nel corso dell'interrogatorio e dell'udienza di riesame, dai qualiemergerebbe la natura lecita dei rapporti economici intercorsi tra l'indagato e la persona offesa.In particolare, sostiene che le movimentazioni di denaro valorizzate dall'accusa sarebberoriconducibili a rapporti commerciali concernenti la compravendita e la successiva riparazione diun autoveicolo [OSCURATO:PERSONA], nonché ad ulteriori prestazioni svolte dal ricorrente nell'ambito dellapropria attività di meccanico; deduce, inoltre, che il tribunale avrebbe omesso di valutare ilcontenuto di messaggi vocali e di ulteriori elementi documentali incompatibili con la ricostruzioneaccusatoria, ritenendo attendibili le dichiarazioni della persona offesa senza un adeguatoconfronto con gli elementi di segno contrario allegati dalla difesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di impugnazione dellemisure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia laviolazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione risultantedal testo del provvedimento impugnato, restando invece precluse le censure che, purformalmente prospettate come violazione di legge o vizio motivazionale, siano in realtà direttea sollecitare una diversa valutazione del materiale indiziario o una differente ricostruzione deifatti (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01;Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997-01).3. Tanto premesso, le doglianze formulate dal ricorrente non evidenziano alcuna violazionedi legge né vizi della motivazione riconducibili ai ristretti limiti del sindacato di legittimità, ma sirisolvono nel prospettare una lettura alternativa delle emergenze investigative e nella richiestadi una loro rivalutazione nel merito.Ad avviso della difesa, le movimentazioni di denaro ritenute espressive dei rapporti usurarisarebbero state riconducibili ai rapporti commerciali intercorsi con la persona offesa, aventi adoggetto la compravendita e la successiva riparazione di un autoveicolo [OSCURATO:PERSONA], nonchéulteriori prestazioni rese dal ricorrente quale meccanico.Il tribunale del riesame, però, ha puntualmente illustrato le ragioni per le quali ha ritenutosussistente il quadro di gravità indiziaria a carico dell'indagato.Ha valorizzato non soltanto le dichiarazioni della persona offesa – ritenuta intrinsecamentedalle risultanze delle attività di intercettazione, dagli accertamenti documentali eseguiti dallapolizia giudiziaria e dalle videoriprese richiamate nel provvedimento.Ha preso in esame la documentazione difensiva, relativa alla compravendita e allasuccessiva riparazione del veicolo [OSCURATO:PERSONA], nonché le dichiarazioni successivamente rese daVincenzo [OSCURATO:PERSONA] circa l'esistenza di rapporti economici leciti intercorsi con l'indagato. Haritenuto, tuttavia, che tali elementi non fossero incompatibili con la prospettazione accusatoria,poiché la persona offesa aveva distinto i versamenti riferibili ai rapporti commerciali da quellieseguiti in adempimento delle obbligazioni derivanti dai prestiti usurari.Ha evidenziato che l'esistenza di rapporti economici leciti tra le parti non valeva, di per sé,a escludere l'autonoma esistenza delle operazioni di finanziamento a condizioni usurariecontestate all'indagato.Ha, infine, esaminato l'episodio verificatosi il 26 giugno 2025 presso il mercato Vascone,conversazioni intercorse con il nipote della persona offesa, ritenute sintomatiche dell'intento disollecitare il rientro dall'esposizione debitoria e coerenti con il complessivo quadro accusatorio.A fronte di tali rilievi, le censure difensive si limitano a riproporre le medesime deduzionigià vagliate e disattese dal tribunale del riesame, senza confrontarsi con le argomentazioni postea fondamento dell'ordinanza impugnata.Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 30 giugno 2026La Cons. est. Il PresidenteCaterina [OSCURATO:PERSONA]