Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:T:2022:666
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) dell’11 ottobre 2022 – [OSCURATO:PERSONA] na rzecz [OSCURATO:PERSONA] / Parlamento
(causa T-41/22)
«Ricorso di annullamento – Risoluzione del Parlamento sul primo anniversario del divieto di aborto de facto in Polonia – Atto non impugnabile – Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Risoluzione del Parlamento sul primo anniversario del divieto di aborto de facto in Polonia – Esclusione – Irricevibilità
(Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo, art. 132, § 2)
(v. punti 12-14, 17, 26, 27, 29)
2.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti privi di effetti giuridici vincolanti – Esclusione – Atto viziato da sviamento di potere implicante un ampliamento delle competenze – Irrilevanza
(Art. 263 TFUE)
(v. punto 32)
3.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Possibilità di escludere tale presupposto invocando il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Assenza
(Art. 263 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 47 e 52, § 7)
(v. punto 34)
4.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Irricevibilità del ricorso di annullamento proposto contro misure che non producono effetti giuridici vincolanti – Possibilità per i singoli di contestare tali misure mediante ricorso per responsabilità extracontrattuale dell'Unione
(Artt. 263, 268 e 340, comma 2, TFUE)
(v. punto 35)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
[OSCURATO:PERSONA] na rzecz [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.