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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:T:2022:666
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) dell’11 ottobre 2022 – [OSCURATO:PERSONA] na rzecz [OSCURATO:PERSONA] / Parlamento (causa T-41/22) «Ricorso di annullamento – Risoluzione del Parlamento sul primo anniversario del divieto di aborto de facto in Polonia – Atto non impugnabile – Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Risoluzione del Parlamento sul primo anniversario del divieto di aborto de facto in Polonia – Esclusione – Irricevibilità (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo, art. 132, § 2) (v. punti 12-14, 17, 26, 27, 29)

2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti privi di effetti giuridici vincolanti – Esclusione – Atto viziato da sviamento di potere implicante un ampliamento delle competenze – Irrilevanza (Art. 263 TFUE) (v. punto 32)

3. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Possibilità di escludere tale presupposto invocando il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Assenza (Art. 263 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 47 e 52, § 7) (v. punto 34)

4. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Irricevibilità del ricorso di annullamento proposto contro misure che non producono effetti giuridici vincolanti – Possibilità per i singoli di contestare tali misure mediante ricorso per responsabilità extracontrattuale dell'Unione (Artt. 263, 268 e 340, comma 2, TFUE) (v. punto 35) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] na rzecz [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) dell’11 ottobre 2022 – [OSCURATO:PERSONA] na rzecz [OSCURATO:PERSONA] / Parlamento (causa T-41/22) «Ricorso di annullamento – Risoluzione del Parlamento sul primo anniversario del divieto di aborto de facto in Polonia – Atto non impugnabile – Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Risoluzione del Parlamento sul primo anniversario del divieto di aborto de facto in Polonia – Esclusione – Irricevibilità (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo, art. 132, § 2) (v. punti 12-14, 17, 26, 27, 29) 2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti privi di effetti giuridici vincolanti – Esclusione – Atto viziato da sviamento di potere implicante un ampliamento delle competenze – Irrilevanza (Art. 263 TFUE) (v. punto 32) 3. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Possibilità di escludere tale presupposto invocando il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Assenza (Art. 263 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 47 e 52, § 7) (v. punto 34) 4. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Irricevibilità del ricorso di annullamento proposto contro misure che non producono effetti giuridici vincolanti – Possibilità per i singoli di contestare tali misure mediante ricorso per responsabilità extracontrattuale dell'Unione (Artt. 263, 268 e 340, comma 2, TFUE) (v. punto 35) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] na rzecz [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
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