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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 09748/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 29 settembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Piacenza, in data 21 maggio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen.

Rilevato che il ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] della Capanna, che lamenta un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova della colpevolezza dell'imputato, e censura, altresì, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto da soggetto non legittimato, avendo l'imputato revocato l'incarico a suddetto avvocato in data antecedente alla proposizione del ricorso; Considerato che il motivo di ricorso proposto dall'unico difensore nominato dall'imputato, che contesta un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dello stesso, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito a pagina 2 della sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 29 settembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Piacenza, in data 21 maggio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen. Rilevato che il ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] della Capanna, che lamenta un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova della colpevolezza dell'imputato, e censura, altresì, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto da soggetto non legittimato, avendo l'imputato revocato l'incarico a suddetto avvocato in data antecedente alla proposizione del ricorso; Considerato che il motivo di ricorso proposto dall'unico difensore nominato dall'imputato, che contesta un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dello stesso, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito a pagina 2 della sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09748/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris