CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 16757/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul regolamento di competenza di ufficio iscritto al n. 25137 - 2022 sollevato da lla [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] A SPESE DELLO STATO con provvedimento del 26.7.2022 nell’ambito del procedimento di opposizione a liquidazione di compenso professionale proposto da [OSCURATO:PERSONA] (difensore della Curatela del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]) nei confronti del MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE e DELL’[OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto Ric. 2022 n. 25137 sez. S2 -ud. 13-04-2023 - 2 - l’accoglimento del ricorso e la dichiara zione della competenza del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria; [OSCURATO:PERSONA]: - la dottoressa [OSCURATO:PERSONA] à, difensore della Curatela del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] - ammessa al Patrocinio a spese dello Stato in un giudizi o tributariodinanzi alla Commissione T ributaria R egionale della Calabria sez. distaccata di [OSCURATO:PERSONA] - ha domandato la liquidazione dei compensi alla stessa CommissioneTributaria; -conprovvedimento 6.12.2019 in calce all’istanza, la domanda è stata rigettata per difetto , agli atti di causa, del provvedimento di ammissione al “gratuito patrocinio”; - contro tale provvedimento la professionista ha proposto opposizione dinanzi al Presidente della Commissione T ributaria Regionale ex art. 170d.P. R . 115/02 ; - il Presidente della Commissione T ributaria R egionale della Calabria sez. Catanzaro,con provvedimento del 6/5/2022, ha rimesso la deliberazione sull’istanza di liquidazione alla Commissione per il “gratuito patrocinio”; -la Commissione per il P atrocinio a spese dello Stato presso la Commissione tributaria regionale della Calabria,ritenendo a sua volta di non essere competente ex art. 15 decreto legislativo 01/09/2011 n. 150 e art. 170 comma 1 del d.P.R. 115/2002, ha sollevato di ufficio regolamento di competenza ex 45 cod. proc. civ. spettando la cognizione alPresidente dell’Ufficio giudiziario competente; [OSCURATO:PERSONA]: - a norma dell’art. 15 del DLGS n. 150/2011 “ le controversie previste dall’art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove Ric. 2022 n. 25137 sez. S2 -ud. 13-04-2023 - 3 - non diversamente disposto dal presente articolo”; il secondo comma, prima parte, stabilisce che “il ricorso è proposto al capo dell’Ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato”; - come di recente affermato da q uesta Corte con ordinanza n. 3027 del 1/02/2023 , s petta al giudice ordinario la cognizione dell’opposizione proposta, ex art.15 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l’attività da lui prestata, nell'interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ancorché la liquidazione debba essere effettuata dal giudice tributario, perché la controversia, sebbene occasionata da una causa di natura tributaria, ha però a oggetto un diritto soggettivo patrimoniale per il quale la competenza è del giudice ordinario; - come già precisato nella citata ordinanza, il principio, suscettibile di estensione a ogni controversia patrocinata dinanzi a giudici speciali, è stato ancor prima affermato, in ipotesi di procedimento svoltosi davanti al giudice amministrativo, dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 26908 del 23/12/2016 , perché quello al compenso è un diritto soggettivo non degradabile ainteresse legittimo e l’art. 15 suindicato è qualificabile come norma sulla competenza e non anche sulla giurisdizione; il procedimento di opposizione, previsto dal D.lgs. 150/2011, al pari di quello prima disciplinato dall’art. 170 d.p.r. 115/2002, ha, infatti, natura di impugnazione e introduce una controversia dinatura civile relativa alla spettanza e alla liquidazione dell'onorario (Cass., S.U. n. 19161/2009); -pertanto, il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l'entità delle somme liquidate, agisce in Ric. 2022 n. 25137 sez. S2 -ud. 13-04-2023 - 4 - forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, trattandosi di un giudizio autonomo - avente aoggetto la controversia relativa alla spettanza e alla liquidazione del compenso - e non consequenziale rispetto a quello svoltos i davanti al giudice a quo; non sussiste quindi alcuna «connessione ontologica tra il contenzioso volto al recupero del compenso professionale e la controversia di base» (Corte Cost. 11.4.2008, n. 96) ; la previsione dell’art. 15 secondo cui il ricorso deve essere proposto al « capo dell'Ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento» è finalizzataa valorizzare (così come il previgente art. 170 d.p.r. 115/2002) la prossimità organizzativa tra primo decidente e giudice dell'opposizione, ma sul presupposto che entrambi detti giudici appartengano al medesimo plesso giurisdizionale, così che ove la giurisdizione sulla causa a quo appartenga aun giudice speciale, resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia oggetto dell’opposizione(Cass. Sez. 2, n. 3027 del 1/02/2023); - di conseguenza , nel caso in esame, il conflitto negativo va risolto con l’affermazione della competenza del Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA], davanti al quale il provvedimento verrà riassunto nei termini di legge; P.Q.M. dichiara la competenza del Tribunale Ordinario di [OSCURATO:PERSONA] a decidere sull’opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 e 15 DLGS n. 150/2011; riassunzione nei termini