CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 18874/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 208/2022 emessa dalla Corte d’appello di Genova il04/10/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 6548/2023Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 18874/2026Data pubblicazione 10/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.Così deciso in Roma, il 10/06/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Ileana Fedele