CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 1968
Cassazione n. 43014/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/02/1968 [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/12/1960 [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/02/1981 [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/05/1978 avverso la sentenza del 29/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 23779/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara disponeva l'applicazione, su richiesta delle parti, della pena nei confronti degli imputati innanzi elencati in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza hanno presentato ricorso i suddetti imputati i quali hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, sotto vari profili; ritenuto che i ricorsi non superino il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati, compresa la violazione dei criteri fissati per la determinazione della pena o la mancanza di motivazione circa l'assenza dei presupposti per un immediato proscioglimento nel merito; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così dec