CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 ottobre 2025
Cassazione n. 28081/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26033/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di [OSCURATO:PERSONA] DELL0’ABRUZZO n.459/2024 depositata il 01/07/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 26033/2024 Numero sezionale 3300/2025 Numero di raccolta generale 28081/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.205,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 21/05/2025. [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 26033/2024 Numero sezionale 3300/2025 Numero di raccolta generale 28081/2025 Data pubblicazione 22/10/2025