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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14061/2026

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IERO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha parzialmente riformato, riducendo la pena inflitta, la sentenza di primo grado che lo ha condannato per il delitto previsto dagli artt. 81 cpv.,. 493-ter cod. pen.; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso prospetta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato e, in particolare, circa la non dimostrata falsità dell'autorizzazione esibita; ritenuto che esso sia inammissibile in quanto caratterizzato da censure volte ad ottenere una non consentita rivalutazione degli elementi probatori, a fronte di un'esauriente motivazione resa dalla Corte territoriale con cui è stata escluso la sussistenza di dubbi in punto di responsabilità (v. pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso lamenta il vizio di violazione di legge con riferimento alla mancata esclusione della recidiva reiterata; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto prospetta un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, atteso che la Corte territoriale ha congruamente specificato come la mancata applicazione invocata dalla difesa sia inibita dalla presenza di plurimi precedenti penali a carico dell'imputato, indice di un'accentuata pericolosità dello stesso e di una maggiore riprovevolezza delle odierne condotte, accomunate alle precedenti da un'evidente connotazione patrimonialistica; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IERO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha parzialmente riformato, riducendo la pena inflitta, la sentenza di primo grado che lo ha condannato per il delitto previsto dagli artt. 81 cpv.,. 493-ter cod. pen.; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso prospetta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato e, in particolare, circa la non dimostrata falsità dell'autorizzazione esibita; ritenuto che esso sia inammissibile in quanto caratterizzato da censure volte ad ottenere una non consentita rivalutazione degli elementi probatori, a fronte di un'esauriente motivazione resa dalla Corte territoriale con cui è stata escluso la sussistenza di dubbi in punto di responsabilità (v. pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso lamenta il vizio di violazione di legge con riferimento alla mancata esclusione della recidiva reiterata; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto prospetta un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, atteso che la Corte territoriale ha congruamente specificato come la mancata applicazione invocata dalla difesa sia inibita dalla presenza di plurimi precedenti penali a carico dell'imputato, indice di un'accentuata pericolosità dello stesso e di una maggiore riprovevolezza delle odierne condotte, accomunate alle precedenti da un'evidente connotazione patrimonialistica; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M
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