CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29289/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 23 dicembre 2015 dal Tribunale di Napoli che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui agli articoli 624 e 625 n. 7 cod. pen. Fatto commesso in Napoli (NA), il 27.03.2015. 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe lamentando, con un unico motivo, violazione di legge per mancata declaratoria della prescrizione. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto afferma il difensore, nel caso di specie in cui sussiste la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale ex art. 99, co.4 cod. pen., trovano applicazione le norme di cui agli articoli 157 co. 2 e 161, co. 2, cod.pen. secondo cui, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo all'aumento massimo stabilito dalla legge per le circostanze aggravanti ad effetto speciale, e, con riferimento agli effetti della sospensione e della interruzione, bisogna tenere conto, nel caso di recidiva reiterata specifica ed infranquinquennale, dell'aumento di due terzi del tempo necessario a prescrivere. Pertanto, alla luce delle disposizioni richiamate, il reato in oggetto si prescriverà in data 27 settembre 2031. La pronuncia della Corte di appello è conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale è circostanza aggravante a effetto speciale e rileva ai fini della determinazione del tempo necessario alla prescrizione del reato (Sez. 5, n. 35852 del 07/06/2010, Rv. 248502; Sez. 2, n. 19565 del 09/04/2008, Rv. 240409). Inoltre è opportuno ribadire il principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità secondo cui in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U. n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878). 4 Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 1