CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 12566/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1540-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - contro [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza n. 789/2019 della CORTE d'APPELLO di MESSINA depositata il 24/10/2019; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata, in data 24/02/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA], parte assistita dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], risultò vittorioso in una causa di opposizione all'esecuzione, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, dinanzi al Tribunale di Messina e gli vennero riconosciuti curo ottocentocinquantanove, titolo di spese di lite. [OSCURATO:PERSONA], assistito dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].:izio Mobilia, difensore dichiaratosi antistatario, propose appello avverso la sentenza di primo grado, in punto di spese di lite, affermando che queste gli erano state liquidate in misura inferiore a quanto dovuto e la Corte di Appello di Messina, con sentenza n. 789 del 24/10/2019, ha accolto l'impugnazione, e ha proceduto a nuova liquidazione delle spese di primo grado, riconoscendo al Lanza curo duernilaventi e cinquanta centesimi, e ha compensato quelle d'appello. Avverso la sentenza d'appello propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, per violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA], affermando che da parte della Corte territoriale vi è stata indebita compensazione, o meglio, dichiarazione di irripetibilità delle spese del grado. L'Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione, ai fini della sola discussione della causa. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. Ric. 2021 n. 01540 sez. M3 - Ad. 24-02-2022 -2- La proposta di manifesta fondatezza è stata ritualmente comunicata. Il ricorso è fondato, non ravvisandosi in alcun modo, nella motivazione resa dal giudice dell'impugnazione di merito, una plausibile e motivata ragione per disporre la compensazione, avendo la Corte di Appello affermato soltanto quanto segue: «Per quanto riguarda le spese del presente grado di giudkio, la Corte ritiene equo disporne la compensazione. Ed invero l'Agen.zia delle Entrate non si è costituita nell'odierno giudkio„ né vi ha dato causa, neppure indirettamente; piuttosto va rilevato che l'impugrukione de qua si è resa necessaria per correggere la erronea liquidckione delle spese effettuata dal giudice di primo grado», affermazione che costituisce una motivazione del tutto generica e che non applica correttamente il disposto dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., e neppure fornisce addentellati per l'interpretazione resa da ultimo dalla Corte Costituzionale (con la sentenza n. 77 del 19/04/2018), che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (oltre a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ.). Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. La sentenza impugnata è, pertanto, cassata in relazione; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, liquidando le spese della fase di appello in complessivi curo 1.800,00. Le spese della fase di legittimità seguono la soccombenza dell'Agenzia delle Entrate e, tenuto conto dei suddetti indici, vanno liquidate come in dispositivo. Ric. 2021 n. 01540 sez. M3 - Ad. 24-02-2022 -3- Le spese della fase di appello e della fase di legittimità devono, inoltre, essere distratte, le prime in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, come già evidenziato, ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ. e per la fase di cassazione in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che pure ha reso la rituale dichiarazione. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, liquida in favore del ricorrente curo 1.800,00 per la fase di appello ed curo 2.000,00, oltre curo 200,00 per esborsi, per questo giudizio di legittimità, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge, con distrazione in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la fase di appello e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la fase di legittimità. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 24 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] .51.'"CakTes N Si/nona To in