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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00940/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2020 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, è stato rigettato l'appello da lui proposto quale parte civile avverso la sentenza di assoluzione del Giudice di Pace di Tarantolin data 10.12.2015 degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati di percosse e minacce loro rispettivamente ascritti.

Deduce l'imputato la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) in relazione agli artt. 582 e 585 c.p. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione censurata, nonché travisamento della prova atteso che la precisa ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente in querela che nel corso dell'udienza dibattimentale, non lascia spazio a dubbi in ordine alla sua attendibilità. 2.11 ricorso è inammissibile, in quanto generico, siccome tendente in sostanza a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.

Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone).

Peraltro, la sentenza impugnata è stata emessa in data 22.1.2020 nella vigenza del comma 2- bis c.p.p. dell'art. 606 cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), a termini del quale avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui ai al comma 1 lettere a), b) e c) dello stesso art.606 c.p.p., e non per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..

Orbene, il ricorso in esame sviluppa doglianze che sono tutte in sostanza riconducibili a vizi di motivazione, deducendo il ricorrente, in realtà, l'attendibilità della versione dei fatti dallo stesso resa a fronte di un'ampia disamina compiuta dal giudice d'appello degli elementi acquisiti e duna e una erronea ricostruzione dei fatti, in virtù di una selettiva valutazione delle dichiarazioni dei testi escussi, con travisamento da parte del Tribunale delle frasi pronunciate dagli imputati all'indirizzo delle p.o. 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 20.10.2021 [OSCURATO:PERSONA] re [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2020 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, è stato rigettato l'appello da lui proposto quale parte civile avverso la sentenza di assoluzione del Giudice di Pace di Tarantolin data 10.12.2015 degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati di percosse e minacce loro rispettivamente ascritti. Deduce l'imputato la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) in relazione agli artt. 582 e 585 c.p. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione censurata, nonché travisamento della prova atteso che la precisa ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente in querela che nel corso dell'udienza dibattimentale, non lascia spazio a dubbi in ordine alla sua attendibilità. 2.11 ricorso è inammissibile, in quanto generico, siccome tendente in sostanza a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone). Peraltro, la sentenza impugnata è stata emessa in data 22.1.2020 nella vigenza del comma 2- bis c.p.p. dell'art. 606 cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), a termini del quale avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui ai al comma 1 lettere a), b) e c) dello stesso art.606 c.p.p., e non per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. Orbene, il ricorso in esame sviluppa doglianze che sono tutte in sostanza riconducibili a vizi di motivazione, deducendo il ricorrente, in realtà, l'attendibilità della versione dei fatti dallo stesso resa a fronte di un'ampia disamina compiuta dal giudice d'appello degli elementi acquisiti e duna e una erronea ricostruzione dei fatti, in virtù di una selettiva valutazione delle dichiarazioni dei testi escussi, con travisamento da parte del Tribunale delle frasi pronunciate dagli imputati all'indirizzo delle p.o. 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 [OSCURATO:PERSONA] re [OSCURATO:PERSONA]
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