Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 99/1977
ECLI:IT:COST:1977:99
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con ricorso 15 gennaio 1974 al tribunale di [OSCURATO:PERSONA]
esponeva che era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 22 ottobre 1924
dall'unione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed era stata denunziata
all'ufficiale di stato civile come figlia di ignoti, ma era stata
allevata a spese della famiglia Schirò anche dopo la morte della
madre, [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il 4 marzo 1926; che in data recente,
essendo morta [OSCURATO:PERSONA], sorella della madre, era stata chiamata
alla successione della stessa, con testamento 11 giugno 1966, per un
cespite determinato; che la filiazione risultava da non equivoca
dichiarazione scritta della madre naturale.
Chiedeva, pertanto, che il tribunale, ai sensi degli artt. 1 e 2
legge 19 gennaio 1942, n. 23 (Adeguamento della imposta successoria
alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali non riconosciuti o
non riconoscibili), emettesse decreto di accertamento della filiazione
naturale ai fini del più favorevole trattamento tributario della
successione.
L'Amministrazione delle Finanze dello Stato, con comparsa 17 aprile
1974, chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o,
comunque, respinto, deducendo che il rapporto di filiazione non
determinava relazione di parentela se non tra figlio e genitore e che
le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 legge 19 gennaio 1942, n. 23,
si riferivano solamente alla successione del figlio naturale al suo
genitore.
Con ordinanza 24 settembre 1974 il tribunale di Roma riteneva
rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 1 legge 12 maggio 1949, n. 206
(Modificazioni. alle leggi in materia di imposta sulle successioni e
sulle donazioni), e 2 legge 19 gennaio 1942, n. 23 (Adeguamento della
imposta successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali
non riconosciuti o non riconoscibili), in riferimento agli artt. 3,
comma primo, e 30, comma terzo, della Costituzione.
L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 21 del
22 gennaio 1975.
Nel giudizio davanti a questa Corte non è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri e non si è costituita la
Amministrazione delle Finanze dello Stato. Si è costituita [OSCURATO:PERSONA] con atto depositato il 16 gennaio 1975, chiedendo che venga
dichiarata l'illegittimità delle norme di legge impugnate, in quanto
attuano una discriminazione tra figli legittimi e figli naturali nel
trattamento tributario della loro successione ai parenti dei genitori.
:
Con l'ordinanza 24 settembre 1974 il tribunale di Roma ha ritenuto
non manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, comma primo,
e 30, comma terzo, della Costituzione, le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 1 legge 12 maggio 1949, n. 206 (Modificazioni
alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni) -
nella parte in cui prevede per la successione del figlio naturale ai
collaterali del proprio genitore un trattamento meno favorevole di
quello previsto per la successione del figlio legittimo agli stessi
collaterali - e dell'art. 2 legge 19 gennaio 1942, n. 23 (Adeguamento
dell'imposta successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli
naturali non riconosciuti o non riconoscibili), - nella parte in cui
consente al figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile di
chiedere un decreto del tribunale in ordine alla filiazione solo ai
fini del trattamento tributario della successione al proprio genitore e
non anche ai fini del trattamento tributario della successione ai
collaterali dello stesso genitore.
Secondo il tribunale di Roma dalle norme richiamate risulterebbe
una discriminazione tra figli legittimi e figli naturali, che non
troverebbe giustificazione in esigenze di tutela della famiglia
legittima, né in sostanziale diversità di situazioni, indipendente da
condizioni personali e sociali.
Le questioni non sono fondate.
Questa Corte ha più volte precisato la portata dell'art. 30, comma
terzo, della Costituzione, affermando, proprio in materia di
successione mortis causa dei figli nati fuori dal matrimonio, che la
tutela giuridica e sociale, assicurata dal precetto costituzionale,
riguarda solo i figli naturali riconosciuti o dichiarati (sent. n. 79
del 1969; n. 205 del 1970; n. 50 del 1973). E concerne esclusivamente i
figli naturali riconosciuti o dichiarati anche la sentenza n. 82 del
1974, citata, assieme alla già menzionata sentenza n. 79 del 1969,
nell'ordinanza di rinvio del tribunale di Roma.
Le norme impugnate, quindi, concernendo i figli naturali non
riconosciuti o non riconoscibili, non possono trovarsi in contrasto con
l'art. 30, comma terzo, della Costituzione, come del resto, anche se si
trattasse di figli naturali riconoscibili, la soluzione non sarebbe
diversa in quanto non potrebbe farsi riferimento all'art. 30 della
Costituzione che tutela il rapporto tra genitori e discendenti.
Né le suddette norme violano l'art. 3 della Costituzione.
Invero, il principio di eguaglianza non può considerarsi violato
data la obiettiva diversità di situazione tra il figlio naturale non
riconosciuto o non riconoscibile ed il figlio legittimo, diversità che
fa ritenere non arbitraria la denunciata mancata equiparazione dei
figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili ai figli legittimi
ai fini del trattamento tributario della successione ai parenti
collaterali dei genitori.
Al riguardo va tenuto presente che il legislatore anche nella
riforma del diritto di famiglia, attuata con legge 19 maggio 1975, n.
51 (Riforma del diritto di famiglia), ha distintamente disciplinato i
diritti successori dei figli naturali non riconoscibili con l'art. 188,
che ha sostituito l'art. 580 del codice civile.
L'art. 580 cod. civ. nel testo dell'art. 188 citata legge n. 51 del
1975, attribuisce ai figli naturali non riconoscibili - aventi diritto
al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'art.
279 - un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota
di eredità, alla quale avrebbero diritto se la filiazione fosse stata
dichiarata o riconosciuta.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 12 maggio 1949, n. 206 (Modificazioni alle
leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni), e
dell'art. 2 legge 19 gennaio 1942, n. 23 (Adeguamento della imposta
successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali non
riconosciuti o non riconoscibili) sollevate dal tribunale di Roma, con
ordinanza 24 settembre 1974, in riferimento agli artt. 3, comma primo,
e 30, comma terzo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere