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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 99/1977

ECLI:IT:COST:1977:99
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Con ricorso 15 gennaio 1974 al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] esponeva che era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 22 ottobre 1924 dall'unione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed era stata denunziata all'ufficiale di stato civile come figlia di ignoti, ma era stata allevata a spese della famiglia Schirò anche dopo la morte della madre, [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il 4 marzo 1926; che in data recente, essendo morta [OSCURATO:PERSONA], sorella della madre, era stata chiamata alla successione della stessa, con testamento 11 giugno 1966, per un cespite determinato; che la filiazione risultava da non equivoca dichiarazione scritta della madre naturale.

Chiedeva, pertanto, che il tribunale, ai sensi degli artt. 1 e 2 legge 19 gennaio 1942, n. 23 (Adeguamento della imposta successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili), emettesse decreto di accertamento della filiazione naturale ai fini del più favorevole trattamento tributario della successione.

L'Amministrazione delle Finanze dello Stato, con comparsa 17 aprile 1974, chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o, comunque, respinto, deducendo che il rapporto di filiazione non determinava relazione di parentela se non tra figlio e genitore e che le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 legge 19 gennaio 1942, n. 23, si riferivano solamente alla successione del figlio naturale al suo genitore.

Con ordinanza 24 settembre 1974 il tribunale di Roma riteneva rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 legge 12 maggio 1949, n. 206 (Modificazioni. alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni), e 2 legge 19 gennaio 1942, n. 23 (Adeguamento della imposta successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili), in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 30, comma terzo, della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 21 del 22 gennaio 1975.

Nel giudizio davanti a questa Corte non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e non si è costituita la Amministrazione delle Finanze dello Stato.

Si è costituita [OSCURATO:PERSONA] con atto depositato il 16 gennaio 1975, chiedendo che venga dichiarata l'illegittimità delle norme di legge impugnate, in quanto attuano una discriminazione tra figli legittimi e figli naturali nel trattamento tributario della loro successione ai parenti dei genitori. : Con l'ordinanza 24 settembre 1974 il tribunale di Roma ha ritenuto non manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 30, comma terzo, della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 legge 12 maggio 1949, n. 206 (Modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni) - nella parte in cui prevede per la successione del figlio naturale ai collaterali del proprio genitore un trattamento meno favorevole di quello previsto per la successione del figlio legittimo agli stessi collaterali - e dell'art. 2 legge 19 gennaio 1942, n. 23 (Adeguamento dell'imposta successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili), - nella parte in cui consente al figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile di chiedere un decreto del tribunale in ordine alla filiazione solo ai fini del trattamento tributario della successione al proprio genitore e non anche ai fini del trattamento tributario della successione ai collaterali dello stesso genitore.

Secondo il tribunale di Roma dalle norme richiamate risulterebbe una discriminazione tra figli legittimi e figli naturali, che non troverebbe giustificazione in esigenze di tutela della famiglia legittima, né in sostanziale diversità di situazioni, indipendente da condizioni personali e sociali.

Le questioni non sono fondate.

Questa Corte ha più volte precisato la portata dell'art. 30, comma terzo, della Costituzione, affermando, proprio in materia di successione mortis causa dei figli nati fuori dal matrimonio, che la tutela giuridica e sociale, assicurata dal precetto costituzionale, riguarda solo i figli naturali riconosciuti o dichiarati (sent. n. 79 del 1969; n. 205 del 1970; n. 50 del 1973).

E concerne esclusivamente i figli naturali riconosciuti o dichiarati anche la sentenza n. 82 del 1974, citata, assieme alla già menzionata sentenza n. 79 del 1969, nell'ordinanza di rinvio del tribunale di Roma.

Le norme impugnate, quindi, concernendo i figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, non possono trovarsi in contrasto con l'art. 30, comma terzo, della Costituzione, come del resto, anche se si trattasse di figli naturali riconoscibili, la soluzione non sarebbe diversa in quanto non potrebbe farsi riferimento all'art. 30 della Costituzione che tutela il rapporto tra genitori e discendenti.

Né le suddette norme violano l'art. 3 della Costituzione.

Invero, il principio di eguaglianza non può considerarsi violato data la obiettiva diversità di situazione tra il figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile ed il figlio legittimo, diversità che fa ritenere non arbitraria la denunciata mancata equiparazione dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili ai figli legittimi ai fini del trattamento tributario della successione ai parenti collaterali dei genitori.

Al riguardo va tenuto presente che il legislatore anche nella riforma del diritto di famiglia, attuata con legge 19 maggio 1975, n. 51 (Riforma del diritto di famiglia), ha distintamente disciplinato i diritti successori dei figli naturali non riconoscibili con l'art. 188, che ha sostituito l'art. 580 del codice civile.

L'art. 580 cod. civ. nel testo dell'art. 188 citata legge n. 51 del 1975, attribuisce ai figli naturali non riconoscibili - aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'art. 279 - un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità, alla quale avrebbero diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 12 maggio 1949, n. 206 (Modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni), e dell'art. 2 legge 19 gennaio 1942, n. 23 (Adeguamento della imposta successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili) sollevate dal tribunale di Roma, con ordinanza 24 settembre 1974, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 30, comma terzo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Con ricorso 15 gennaio 1974 al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] esponeva che era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 22 ottobre 1924 dall'unione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed era stata denunziata all'ufficiale di stato civile come figlia di ignoti, ma era stata allevata a spese della famiglia Schirò anche dopo la morte della madre, [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il 4 marzo 1926; che in data recente, essendo morta [OSCURATO:PERSONA], sorella della madre, era stata chiamata alla successione della stessa, con testamento 11 giugno 1966, per un cespite determinato; che la filiazione risultava da non equivoca dichiarazione scritta della madre naturale. Chiedeva, pertanto, che il tribunale, ai sensi degli artt. 1 e 2 legge 19 gennaio 1942, n. 23 (Adeguamento della imposta successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili), emettesse decreto di accertamento della filiazione naturale ai fini del più favorevole trattamento tributario della successione. L'Amministrazione delle Finanze dello Stato, con comparsa 17 aprile 1974, chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o, comunque, respinto, deducendo che il rapporto di filiazione non determinava relazione di parentela se non tra figlio e genitore e che le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 legge 19 gennaio 1942, n. 23, si riferivano solamente alla successione del figlio naturale al suo genitore. Con ordinanza 24 settembre 1974 il tribunale di Roma riteneva rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 legge 12 maggio 1949, n. 206 (Modificazioni. alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni), e 2 legge 19 gennaio 1942, n. 23 (Adeguamento della imposta successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili), in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 30, comma terzo, della Costituzione. L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 21 del 22 gennaio 1975. Nel giudizio davanti a questa Corte non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e non si è costituita la Amministrazione delle Finanze dello Stato. Si è costituita [OSCURATO:PERSONA] con atto depositato il 16 gennaio 1975, chiedendo che venga dichiarata l'illegittimità delle norme di legge impugnate, in quanto attuano una discriminazione tra figli legittimi e figli naturali nel trattamento tributario della loro successione ai parenti dei genitori. : Con l'ordinanza 24 settembre 1974 il tribunale di Roma ha ritenuto non manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 30, comma terzo, della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 legge 12 maggio 1949, n. 206 (Modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni) - nella parte in cui prevede per la successione del figlio naturale ai collaterali del proprio genitore un trattamento meno favorevole di quello previsto per la successione del figlio legittimo agli stessi collaterali - e dell'art. 2 legge 19 gennaio 1942, n. 23 (Adeguamento dell'imposta successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili), - nella parte in cui consente al figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile di chiedere un decreto del tribunale in ordine alla filiazione solo ai fini del trattamento tributario della successione al proprio genitore e non anche ai fini del trattamento tributario della successione ai collaterali dello stesso genitore. Secondo il tribunale di Roma dalle norme richiamate risulterebbe una discriminazione tra figli legittimi e figli naturali, che non troverebbe giustificazione in esigenze di tutela della famiglia legittima, né in sostanziale diversità di situazioni, indipendente da condizioni personali e sociali. Le questioni non sono fondate. Questa Corte ha più volte precisato la portata dell'art. 30, comma terzo, della Costituzione, affermando, proprio in materia di successione mortis causa dei figli nati fuori dal matrimonio, che la tutela giuridica e sociale, assicurata dal precetto costituzionale, riguarda solo i figli naturali riconosciuti o dichiarati (sent. n. 79 del 1969; n. 205 del 1970; n. 50 del 1973). E concerne esclusivamente i figli naturali riconosciuti o dichiarati anche la sentenza n. 82 del 1974, citata, assieme alla già menzionata sentenza n. 79 del 1969, nell'ordinanza di rinvio del tribunale di Roma. Le norme impugnate, quindi, concernendo i figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, non possono trovarsi in contrasto con l'art. 30, comma terzo, della Costituzione, come del resto, anche se si trattasse di figli naturali riconoscibili, la soluzione non sarebbe diversa in quanto non potrebbe farsi riferimento all'art. 30 della Costituzione che tutela il rapporto tra genitori e discendenti. Né le suddette norme violano l'art. 3 della Costituzione. Invero, il principio di eguaglianza non può considerarsi violato data la obiettiva diversità di situazione tra il figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile ed il figlio legittimo, diversità che fa ritenere non arbitraria la denunciata mancata equiparazione dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili ai figli legittimi ai fini del trattamento tributario della successione ai parenti collaterali dei genitori. Al riguardo va tenuto presente che il legislatore anche nella riforma del diritto di famiglia, attuata con legge 19 maggio 1975, n. 51 (Riforma del diritto di famiglia), ha distintamente disciplinato i diritti successori dei figli naturali non riconoscibili con l'art. 188, che ha sostituito l'art. 580 del codice civile. L'art. 580 cod. civ. nel testo dell'art. 188 citata legge n. 51 del 1975, attribuisce ai figli naturali non riconoscibili - aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'art. 279 - un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità, alla quale avrebbero diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 12 maggio 1949, n. 206 (Modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni), e dell'art. 2 legge 19 gennaio 1942, n. 23 (Adeguamento della imposta successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili) sollevate dal tribunale di Roma, con ordinanza 24 settembre 1974, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 30, comma terzo, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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