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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 febbraio 2023

Cassazione n. 22945/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania 2) [OSCURATO:PERSONA] n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze in data 16 aprile udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 16 aprile 2019 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 11 febbraio 2015, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Prato, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed euro 800,00 di multa ed a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 3 di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione al reato di rapina aggravata.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente ricorso per cassazione avverso detta sentenza, lamentando, come unico motivo di impugnazione, violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità.

3. [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente ricorso per cassazione, lamentando, come unico motivo di impugnazione, violazione dell'art. 62-bis cod.pen. conseguente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

4. Con procedura de plano ex art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., va rilevato che le impugnazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780-01; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010- 01).

5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 01 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] nsor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania 2) [OSCURATO:PERSONA] n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze in data 16 aprile udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 16 aprile 2019 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 11 febbraio 2015, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Prato, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed euro 800,00 di multa ed a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 3 di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione al reato di rapina aggravata. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente ricorso per cassazione avverso detta sentenza, lamentando, come unico motivo di impugnazione, violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente ricorso per cassazione, lamentando, come unico motivo di impugnazione, violazione dell'art. 62-bis cod.pen. conseguente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 4. Con procedura de plano ex art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., va rilevato che le impugnazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780-01; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010- 01). 5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 01 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] nsor
Sentenza Cassazione n. 22945/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris