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CassazionedecretoSezione LDecisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 32817/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 17488-2018 proposto da: A.N.C.R. - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G.

BELLI 27, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro 3041 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 5591/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/12/2017 R.G.N. 4106/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 5591/2017, ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia con cui il Tribunale della stessa sede aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] e Reduci (d'ora in poi [OSCURATO:PERSONA]) e aveva conseguentemente confermato il provvedimento monitorio emesso nei confronti del lavoratore per somme dovute a titolo di differenze retributive.

2. La Corte distrettuale, diversamente dal primo giudice, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del credito vantato dal dipendente, sia che la [OSCURATO:PERSONA] di Roma -[OSCURATO:PERSONA] dell'Urbe (d'ora in poi IVU) fosse considerato un organo dell'Associazione stessa sia che avesse una propria autonomia organizzativa e di gestione, dovendo la stessa essere esercitata nei limiti e delle direttive degli organi centrali dello Statuto; aveva, poi, ritenuto che, nella fattispecie, l'Associazione risultava avere autorizzato di fatto il contratto di lavoro con conseguente suo impegno nell'adempimento dell'obbligo retributivo; quanto alla eccezione circa una presunta duplicazione della domanda (quella inerente l'instaurazione allo stato passivo dell'IVU e quella oggetto dell'odierno giudizio), aveva rilevato che il credito azionato in via monitoria rientrava tra quelli per cui non vi era stata rinuncia; in relazione alla quantificazione del credito, lo stesso andava riconosciuto come ritenuto esistente in sede di amministrazione straordinaria.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA] affidato a nove motivi cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

4. Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

5. I motivi dedotti dalla ricorrente possono essere così sintetizzati.

6. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 345 e 437 cpc, 112, 115 e 116 cpc, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per avere la sentenza impugnata pronunciato su temi di indagine introdotti per la prima volta in sede di giudizio di appello: in particolare, sulla corresponsabilità solidale tra [OSCURATO:PERSONA] e IVU a 3 (t fronte di una linea difensiva fondata sull'assunto dell'unicità di soggetto giuridico tra i due Enti.

7. Con il secondo motivo si censura la violazione del divieto dei nova in appello e l'omessa pronuncia, ex art. 360 n. 4 cpc, per avere la Corte territoriale affermato la corresponsabilità solidale dell'[OSCURATO:PERSONA] con l'IVU nonostante la tematica fosse stata proposta solo in secondo grado.

8. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 115, 116 cpc, nonché degli artt. 2697 e 2729 cc, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per non avere i giudici di seconde cure valutato le condizioni richieste dall'art. 39 Statuto dell'Associazione per l'affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] evidenziando il mancato accertamento circa l'autorizzazione prevista dalla norma con riguardo ad attività quali la assunzione di lavoratori e la determinazione del trattamento economico: accertamento che, qualora si fosse rivelato negativo, avrebbe determinato la responsabilità di chi aveva deliberato e compiuto la assunzione e non quella dell'Associazione.

9. Con il quarto motivo si eccepisce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ossia della rilevanza degli artt. 38 e 39 dello Statuto dell'Associazione, per avere la Corte territoriale ritenuto rilevante, ai fini della riconosciuta responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA], la autorizzazione implicita in ragione della titolazione usata nella busta paga, pur non essendo tale circostanza decisiva perché richiesta dall'art. 38 citato che obbligava le [OSCURATO:PERSONA] ad usare tale denominazione.

10. Con il quinto motivo si sostiene il difetto assoluto di motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cpc determinate la nullità della sentenza, in relazione al riconoscimento dell'[OSCURATO:PERSONA] come effettivo datore di lavoro.

11. Con il sesto motivo la ricorrente si duole della violazione del giudicato, con riguardo al contenuto della sentenza n. 8669/2013 del Tribunale, competente in materia di fallimenti, di Roma e alla rinuncia transattiva della relativa domanda, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cpc determinate la nullità della sentenza, sostenendo, da un lato, che innanzi al giudice del fallimento l'autonomia soggettiva dell'IVU era stata dedotta dallo stesso lavoratore e riconosciuta dall'organo giudicante e, dall'altro, che vi era stata una espressa rinuncia da parte del lavoratore alla domanda avanzata in quella sede, rilevante anche nel presente giudizio, attesa la eccepita unicità di soggettività giuridica tra IVU e [OSCURATO:PERSONA].12.

Con il settimo motivo la ricorrente lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio relativamente al contenuto della sentenza n. 8669/2013 del Tribunale, competente in materia di fallimenti, di Roma e alla rinuncia transattiva della domanda, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, richiamando le argomentazioni di cui al motivo precedente.

13. Con l'ottavo motivo si obietta la violazione di norme di diritto, in particolare dell'art. 2909 cc e dell'art. 324 cpc, ai sensi dell'art. 360 per avere la Corte territoriale ritenuto erroneamente non applicabili alla fattispecie le regole di diritto concernenti la cosa giudicata sul presupposto che il giudizio, avente carattere impugnatorio del provvedimento di ammissione della [OSCURATO:PERSONA] di Roma alla procedura concorsuale, non potesse concernere una lite tra lavoratore e Federazione e formare oggetto di giudicato.

14. Con il nono motivo si eccepisce la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul diritto potestativo di cui all'art. 1304 cc, ex art. 360 n. 4 cpc, per essere stata affermata la responsabilità solidale dell'[OSCURATO:PERSONA] con l'IVU ex art. 39 Statuto dell'Associazione nonostante la volontà dell'[OSCURATO:PERSONA], manifestata in sede processuale, di volersi avvalere della transazione sottoscritta dal lavoratore con l'IVU.

15. Il ricorso non è meritevole di accoglimento e si richiamano le condivisibili argomentazioni di cui al provvedimento di questa Corte n. 34041/2021.

16. I primi due motivi, da trattare congiuntamente perché interferenti, sono inammissibili in quanto la natura esclusiva o solidale della responsabilità, la cui valutazione è stata oggetto della pronuncia della Corte di appello, non incide sulla fondatezza della originaria richiesta di condanna della [OSCURATO:PERSONA].

17. Quest'ultima aveva eccepito la carenza di legittimazione passiva che, invece, affermata dalla Corte distrettuale, in ragione della responsabilità qualificata come solidale, rende infondata l'eccezione ed irrilevante la natura (solidale o esclusiva) della responsabilità stessa, stante, comunque, l'accertamento svolto circa la sua sussistenza in capo alla odierna ricorrente.

18. Le censure si manifestano, pertanto, prive di interesse anche perché la solidarietà passiva del rapporto obbligatorio è prevista a favore del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali (Cass. n. 11199/2021).

19. Il terzo motivo è inammissibile perché la Corte territoriale, con un accertamento in fatto, non censurabile in sede di legittimità in quanto esente dai vizi ex art. 360 n. 5 cpc (nuova formulazione) ha statuito che l'[OSCURATO:PERSONA] e Reduci aveva "quanto meno" autorizzato il contratto in esame, impegnandosi per l'adempimento dell'obbligo retributivo, alla luce della lettera di assunzione del "Presidente dell'[OSCURATO:PERSONA]" e delle buste-paga ugualmente emesse da "[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] di Roma -IVU".

20. Le censure tendono, quindi, ad una nuova valutazione del materiale probatorio e ad un nuovo accertamento di fatto che sono di spettanza dei giudici di merito e non sono sindacabili in questa sede.

21. Il quarto motivo è parimenti inammissibile perché la doglianza, veicolata come "omesso esame", non riveste il carattere di "decisività" richiesta dalla nuova formulazione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 cpc, in quanto la determinazione circa la responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] non è stata fondata dalla Corte territoriale solo sulla titolazione usata sulle busta-paga, ma anche su altri elementi diretti a dare conto della sussistenza dell'autorizzazione richiesta dal citato art. 39 dello Statuto.

22. Il quinto motivo è anche esso inammissibile.

23. Il difetto di motivazione sussiste allorquando sia totalmente omessa la parte di essa riferibile ad argomentazioni rilevanti per comprendere e individuare le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione (per tutte Cass. n. 22845/2010; Cass. n. 12864/2015).

24. Tale ipotesi non è ravvisabile nella fattispecie in cui è stata ampiamente argomentata la ritenuta responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] in ordine ai crediti retributivi vantati dal lavoratore.

25. Del titolo di responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] si è già detto in relazione alla trattazione del primo e del secondo motivo del presente ricorso ai quali ci si riporta.

26. Il sesto, il settimo e l'ottavo motivo, da scrutinar<Pcongiuntamente per connessione, sono anche essi inammissibili.27.

L'art. 360 co. 1 n. 5 cpc, riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012), ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia (Cass. n. 23238/2017).

28. La decisività del fatto omesso assume, nel vizio considerato dalla disposizione richiamata, rilevanza assoluta poiché determinalo stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la differente decisione (non solo eventuale ma certa).

Tale condizione deve, dunque, essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l'omissione compiuta ma la sua assoluta determinazione a modificare l'esito del giudizio.

29. Nella fattispecie in esame, deve osservarsi, da un lato, che la Corte distrettuale ha esaminato entrambe le questioni, sia sulla valenza della rinuncia transattiva nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza sia sul contenuto della sentenza del Tribunale, competente in materia di fallimenti, sulla asserita dichiarata autonomia soggettiva dell'IVU, per cui, processualmente, non può parlarsi di "omesso fatto" richiesto dall'art. 360 co. 1 n.5 cpc nel senso sopra indicato; dall'altro, va precisato che le censure consistono, in sostanza, in una inammissibile richiesta di revisione della ricostruzione della vicenda che non può essere rivaluta in sede di legittimità.

30. Inoltre, va precisato che alcuna violazione del giudicato è ravvisabile nel caso in esame.

31. In primo luogo, deve sottolinearsi che le parti e l'oggetto del giudizio fallimentare sono diversi da quelli del presente procedimento e, pertanto, le relative statuizioni non sono opponibili.

32. In secondo luogo, va rilevato che la definitività dello stato passivo, anche in ipotesi in cui sia incluso il credito poi controverso in altra sede, non ha efficacia di giudicato in altro giudizio perché, in forza dell'art. 97 I.f., l'accertamento dei diritti creditori nel foro fallimentare non ha detto valore al di fuori del fallimento, sicché in pendenza della relativa procedura è possibile contestare in sede di cognizione ordinaria la validità o la efficacia degli stessi titoli posti a fondamento delle domande di ammissione al passivo (cfr. Cass. n. 25640/2017).

33. Il nono motivo è, infine, anche esso inammissibile perché la asserita omessa pronuncia, relativamente alla questione del diritto potestativo di cui all'art.1304 cc, non è pertinente in quanto la Corte distrettuale ha evidenziato che la rinuncia transattiva, avvenuta in sede fallimentare, non riguardava i crediti oggetto della domanda monitoria e, quindi, è ravvisabile un evidente rigetto implicito in ordine alla applicabilità, nel caso de quo, della disposizione sopra richiamata.

34. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

35. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, in favore del controricorrente.

36. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in favore del controricorrente, in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 17488-2018 proposto da: A.N.C.R. - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro 3041 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 5591/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/12/2017 R.G.N. 4106/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 5591/2017, ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia con cui il Tribunale della stessa sede aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] e Reduci (d'ora in poi [OSCURATO:PERSONA]) e aveva conseguentemente confermato il provvedimento monitorio emesso nei confronti del lavoratore per somme dovute a titolo di differenze retributive. 2. La Corte distrettuale, diversamente dal primo giudice, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del credito vantato dal dipendente, sia che la [OSCURATO:PERSONA] di Roma -[OSCURATO:PERSONA] dell'Urbe (d'ora in poi IVU) fosse considerato un organo dell'Associazione stessa sia che avesse una propria autonomia organizzativa e di gestione, dovendo la stessa essere esercitata nei limiti e delle direttive degli organi centrali dello Statuto; aveva, poi, ritenuto che, nella fattispecie, l'Associazione risultava avere autorizzato di fatto il contratto di lavoro con conseguente suo impegno nell'adempimento dell'obbligo retributivo; quanto alla eccezione circa una presunta duplicazione della domanda (quella inerente l'instaurazione allo stato passivo dell'IVU e quella oggetto dell'odierno giudizio), aveva rilevato che il credito azionato in via monitoria rientrava tra quelli per cui non vi era stata rinuncia; in relazione alla quantificazione del credito, lo stesso andava riconosciuto come ritenuto esistente in sede di amministrazione straordinaria. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA] affidato a nove motivi cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 5. I motivi dedotti dalla ricorrente possono essere così sintetizzati. 6. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 345 e 437 cpc, 112, 115 e 116 cpc, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per avere la sentenza impugnata pronunciato su temi di indagine introdotti per la prima volta in sede di giudizio di appello: in particolare, sulla corresponsabilità solidale tra [OSCURATO:PERSONA] e IVU a 3 (t fronte di una linea difensiva fondata sull'assunto dell'unicità di soggetto giuridico tra i due Enti. 7. Con il secondo motivo si censura la violazione del divieto dei nova in appello e l'omessa pronuncia, ex art. 360 n. 4 cpc, per avere la Corte territoriale affermato la corresponsabilità solidale dell'[OSCURATO:PERSONA] con l'IVU nonostante la tematica fosse stata proposta solo in secondo grado. 8. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 115, 116 cpc, nonché degli artt. 2697 e 2729 cc, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per non avere i giudici di seconde cure valutato le condizioni richieste dall'art. 39 Statuto dell'Associazione per l'affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] evidenziando il mancato accertamento circa l'autorizzazione prevista dalla norma con riguardo ad attività quali la assunzione di lavoratori e la determinazione del trattamento economico: accertamento che, qualora si fosse rivelato negativo, avrebbe determinato la responsabilità di chi aveva deliberato e compiuto la assunzione e non quella dell'Associazione. 9. Con il quarto motivo si eccepisce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ossia della rilevanza degli artt. 38 e 39 dello Statuto dell'Associazione, per avere la Corte territoriale ritenuto rilevante, ai fini della riconosciuta responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA], la autorizzazione implicita in ragione della titolazione usata nella busta paga, pur non essendo tale circostanza decisiva perché richiesta dall'art. 38 citato che obbligava le [OSCURATO:PERSONA] ad usare tale denominazione. 10. Con il quinto motivo si sostiene il difetto assoluto di motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cpc determinate la nullità della sentenza, in relazione al riconoscimento dell'[OSCURATO:PERSONA] come effettivo datore di lavoro. 11. Con il sesto motivo la ricorrente si duole della violazione del giudicato, con riguardo al contenuto della sentenza n. 8669/2013 del Tribunale, competente in materia di fallimenti, di Roma e alla rinuncia transattiva della relativa domanda, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cpc determinate la nullità della sentenza, sostenendo, da un lato, che innanzi al giudice del fallimento l'autonomia soggettiva dell'IVU era stata dedotta dallo stesso lavoratore e riconosciuta dall'organo giudicante e, dall'altro, che vi era stata una espressa rinuncia da parte del lavoratore alla domanda avanzata in quella sede, rilevante anche nel presente giudizio, attesa la eccepita unicità di soggettività giuridica tra IVU e [OSCURATO:PERSONA].12. Con il settimo motivo la ricorrente lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio relativamente al contenuto della sentenza n. 8669/2013 del Tribunale, competente in materia di fallimenti, di Roma e alla rinuncia transattiva della domanda, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, richiamando le argomentazioni di cui al motivo precedente. 13. Con l'ottavo motivo si obietta la violazione di norme di diritto, in particolare dell'art. 2909 cc e dell'art. 324 cpc, ai sensi dell'art. 360 per avere la Corte territoriale ritenuto erroneamente non applicabili alla fattispecie le regole di diritto concernenti la cosa giudicata sul presupposto che il giudizio, avente carattere impugnatorio del provvedimento di ammissione della [OSCURATO:PERSONA] di Roma alla procedura concorsuale, non potesse concernere una lite tra lavoratore e Federazione e formare oggetto di giudicato. 14. Con il nono motivo si eccepisce la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul diritto potestativo di cui all'art. 1304 cc, ex art. 360 n. 4 cpc, per essere stata affermata la responsabilità solidale dell'[OSCURATO:PERSONA] con l'IVU ex art. 39 Statuto dell'Associazione nonostante la volontà dell'[OSCURATO:PERSONA], manifestata in sede processuale, di volersi avvalere della transazione sottoscritta dal lavoratore con l'IVU. 15. Il ricorso non è meritevole di accoglimento e si richiamano le condivisibili argomentazioni di cui al provvedimento di questa Corte n. 34041/2021. 16. I primi due motivi, da trattare congiuntamente perché interferenti, sono inammissibili in quanto la natura esclusiva o solidale della responsabilità, la cui valutazione è stata oggetto della pronuncia della Corte di appello, non incide sulla fondatezza della originaria richiesta di condanna della [OSCURATO:PERSONA]. 17. Quest'ultima aveva eccepito la carenza di legittimazione passiva che, invece, affermata dalla Corte distrettuale, in ragione della responsabilità qualificata come solidale, rende infondata l'eccezione ed irrilevante la natura (solidale o esclusiva) della responsabilità stessa, stante, comunque, l'accertamento svolto circa la sua sussistenza in capo alla odierna ricorrente. 18. Le censure si manifestano, pertanto, prive di interesse anche perché la solidarietà passiva del rapporto obbligatorio è prevista a favore del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali (Cass. n. 11199/2021). 19. Il terzo motivo è inammissibile perché la Corte territoriale, con un accertamento in fatto, non censurabile in sede di legittimità in quanto esente dai vizi ex art. 360 n. 5 cpc (nuova formulazione) ha statuito che l'[OSCURATO:PERSONA] e Reduci aveva "quanto meno" autorizzato il contratto in esame, impegnandosi per l'adempimento dell'obbligo retributivo, alla luce della lettera di assunzione del "Presidente dell'[OSCURATO:PERSONA]" e delle buste-paga ugualmente emesse da "[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] di Roma -IVU". 20. Le censure tendono, quindi, ad una nuova valutazione del materiale probatorio e ad un nuovo accertamento di fatto che sono di spettanza dei giudici di merito e non sono sindacabili in questa sede. 21. Il quarto motivo è parimenti inammissibile perché la doglianza, veicolata come "omesso esame", non riveste il carattere di "decisività" richiesta dalla nuova formulazione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 cpc, in quanto la determinazione circa la responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] non è stata fondata dalla Corte territoriale solo sulla titolazione usata sulle busta-paga, ma anche su altri elementi diretti a dare conto della sussistenza dell'autorizzazione richiesta dal citato art. 39 dello Statuto. 22. Il quinto motivo è anche esso inammissibile. 23. Il difetto di motivazione sussiste allorquando sia totalmente omessa la parte di essa riferibile ad argomentazioni rilevanti per comprendere e individuare le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione (per tutte Cass. n. 22845/2010; Cass. n. 12864/2015). 24. Tale ipotesi non è ravvisabile nella fattispecie in cui è stata ampiamente argomentata la ritenuta responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] in ordine ai crediti retributivi vantati dal lavoratore. 25. Del titolo di responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] si è già detto in relazione alla trattazione del primo e del secondo motivo del presente ricorso ai quali ci si riporta. 26. Il sesto, il settimo e l'ottavo motivo, da scrutinar<Pcongiuntamente per connessione, sono anche essi inammissibili.27. L'art. 360 co. 1 n. 5 cpc, riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012), ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia (Cass. n. 23238/2017). 28. La decisività del fatto omesso assume, nel vizio considerato dalla disposizione richiamata, rilevanza assoluta poiché determinalo stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la differente decisione (non solo eventuale ma certa). Tale condizione deve, dunque, essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l'omissione compiuta ma la sua assoluta determinazione a modificare l'esito del giudizio. 29. Nella fattispecie in esame, deve osservarsi, da un lato, che la Corte distrettuale ha esaminato entrambe le questioni, sia sulla valenza della rinuncia transattiva nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza sia sul contenuto della sentenza del Tribunale, competente in materia di fallimenti, sulla asserita dichiarata autonomia soggettiva dell'IVU, per cui, processualmente, non può parlarsi di "omesso fatto" richiesto dall'art. 360 co. 1 n.5 cpc nel senso sopra indicato; dall'altro, va precisato che le censure consistono, in sostanza, in una inammissibile richiesta di revisione della ricostruzione della vicenda che non può essere rivaluta in sede di legittimità. 30. Inoltre, va precisato che alcuna violazione del giudicato è ravvisabile nel caso in esame. 31. In primo luogo, deve sottolinearsi che le parti e l'oggetto del giudizio fallimentare sono diversi da quelli del presente procedimento e, pertanto, le relative statuizioni non sono opponibili. 32. In secondo luogo, va rilevato che la definitività dello stato passivo, anche in ipotesi in cui sia incluso il credito poi controverso in altra sede, non ha efficacia di giudicato in altro giudizio perché, in forza dell'art. 97 I.f., l'accertamento dei diritti creditori nel foro fallimentare non ha detto valore al di fuori del fallimento, sicché in pendenza della relativa procedura è possibile contestare in sede di cognizione ordinaria la validità o la efficacia degli stessi titoli posti a fondamento delle domande di ammissione al passivo (cfr. Cass. n. 25640/2017). 33. Il nono motivo è, infine, anche esso inammissibile perché la asserita omessa pronuncia, relativamente alla questione del diritto potestativo di cui all'art.1304 cc, non è pertinente in quanto la Corte distrettuale ha evidenziato che la rinuncia transattiva, avvenuta in sede fallimentare, non riguardava i crediti oggetto della domanda monitoria e, quindi, è ravvisabile un evidente rigetto implicito in ordine alla applicabilità, nel caso de quo, della disposizione sopra richiamata. 34. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 35. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, in favore del controricorrente. 36. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in favore del controricorrente, in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previ
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