CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 luglio 2025
Cassazione n. 21908/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 20906/2023 proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres. p.t.,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], perprocura speciale in atti;-ricorrente-contro-[OSCURATO:PERSONA];-intimata-avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso, n. 951/2021,pubblicata in data 11.04.2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20906/2023Numero sezionale 2805/2025Numero di raccolta generale 21908/2025Data pubblicazione 30/07/2025RILEVATO CHECon atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,proponeva appello, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avversola sentenza emessa dal giudice di Pace di Campobasso in data30.11.2020, non notificata, a definizione del giudizio avente ad oggettol’opposizione al decreto ingiuntivo n. 822/2019, e con la quale il giudicedi primo grado, rigettando l’opposizione, aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento dell’importo di euro 3.369,17, oltreinteressi e spese di lite, quale differenza del valore di rimborso di duebuoni fruttiferi per euro 3369,17 , osservando che: dato che i suddettibuoni erano stati emessi in tempo successivo al DM del 16 giugno 1986in materia, il titolare avrebbe diritto al rimborso della somma nella suainterezza, secondo le condizioni economiche riportate a tergo deibuoni, non potendo trovare applicazione le condizioni peggiorative dicui al citato DM; a sostegno della domanda, la parte appellante avevadedotto: di aver già rimborsato la somma di euro 6.936,00 e di nondovere più alcuna somma, in base all’intervenuta variazione dei saggicome disposta dal DM 13.6.1986; che i buoni fruttiferi postali eranomeri titoli di legittimazione, non anche titoli di credito, con laconseguenza per cui non potrebbero trovare applicazione le condizioniposte a tergo dei titoli, dovendo applicarsi, invece, i rendimenti comerimodulati dall’art. 6 del DM 16 giugno 1986.Con sentenza del 2023 il Tribunale rigettava l’appello, osservando che:i buoni postali per cui è causa erano stati emessi tutti in data successivaa quella di entrata in vigore del DM (13 giugno 1986) che avevaintrodotto modifiche peggiorative ai rendimenti dei buoni stessi,circostanza, questa, dirimente ai fini della soluzione della controversiala quale doveva essere risolta riconoscendo prevalenza alle condizioniindicate a tergo dei buoni medesimi; era noto che i buoni postaliNumero registro generale 20906/2023Numero sezionale 2805/2025Numero di raccolta generale 21908/2025Data pubblicazione 30/07/2025fruttiferi costituissero titoli di legittimazione riconducibili alla previsionedell’art. 2002 c.c. - con conseguente inapplicabilità delle normecontenute nel libro IV, titolo V, del c.c. in materia di titoli di credito - ,per cui non avevano una funzione circolatoria, ma di sempliceindividuazione del soggetto legittimato alla prestazione ivi indicata enei termini specificati; nondimeno, in applicazione dell'art. 173 delD.P.R. n. 156 del 1973, era possibile modificare in peius i tassi diinteresse, sebbene detta ipotesi non ricorresse nella fattispecie; invero,di modificazione peggiorativa dei tassi poteva parlarsi unicamente nelladiversa ipotesi in cui il DM citato fosse sopravvenuto a buoni postali diemissione anteriore, modificandone le condizioni in senso deteriore peril titolare, non anche quando il buono fosse emesso e negoziato – comenella specie- in tempo successivo all’entrata in vigore del suddetto DM;diversamente, qualora fosse sottoscritto un buono indicante un tassodi interesse diverso e superiore rispetto a quello stabilito con D.M. giàin vigore e che fosse intervenuto nel senso della modifica dei buonipostali fruttiferi emessi in data anteriore, doveva ritenersi che le partiavessero raggiunto un accordo specifico in relazione alla misuradell'interesse ivi pattuito; tale impostazione interpretativa, peraltro,era stata avallata dalla stessa giurisprudenza di legittimità nella notasentenza delle Sezioni Unite n. 13979/2007, secondo la quale nelladisciplina dei buoni postali fruttiferi, il vincolo contrattuale traemittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultantidal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne derivava che ilcontrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi,apposte sul titolo e quelle stabilite dal D.M. che ne disponeval’emissione fosse da risolvere dando la prevalenza alle prime, essendocontrario alla funzione stessa dei buoni postali -destinati ad essereemessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminatoNumero registro generale 20906/2023Numero sezionale 2805/2025Numero di raccolta generale 21908/2025Data pubblicazione 30/07/2025di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postalesi obbligava potessero essere, sin da principio, diverse da quelleespressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizionedel buono; i buoni in questione furono emessi quando i rendimentistampati sul retro erano già stati variati, in diminuzione, ad opera delcitato D.M. 13.6.1986, mentre [OSCURATO:PERSONA] spa, nell'apporre sul retrodel buono il timbro recante i nuovi rendimenti previsti per i buoni dellaserie Q, si era limitata ad applicare una griglia indicante la misura degliinteressi fino al ventesimo anno, nulla dicendo circa i rendimenti dacorrispondere per i successivi dieci anni; orbene, l'art. 4 del D.M. citatoprevede espressamente che "le somme complessivamente dovute percapitale e interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buonimedesimi"; tale norma, già in vigore all'emissione dei buoni, pertanto,prevedeva la necessità di riportare sul retro dei buoni i rendimentipromessi; ne conseguiva che la parte opposta avesse diritto airendimenti così come risultanti dalle indicazioni poste a tergo deibuoni; né poteva considerarsi sufficiente a superare tali conclusioni lacircostanza per cui il timbro posto sul retro del buono riportava lamodifica solo dei tassi di interesse per i primi 20 anni, con laconseguente applicazione del meccanismo di integrazione automaticaex art. 1339 c.c.: ed invero, posto che il consenso delle parti si eraformato, come detto, sulle condizioni specificate sui titoli – e non sualtre - , la difficoltà esposta – anche con riferimento all’asserita urgenzadi provvedere - ben avrebbe potuto e dovuto essere risolta,prevedendo il timbro sul retro del buono che il rendimento dalventunesimo anno in poi sarebbe stato regolato secondo la tabellaallegata al D.M. 13.6.1986; pertanto, doveva ritenersi che, conriferimento all’ultimo decennio di rendimento, non essendo statospecificato l’interesse da applicare in termini modificativi, non fosseNumero registro generale 20906/2023Numero sezionale 2805/2025Numero di raccolta generale 21908/2025Data pubblicazione 30/07/2025applicabile il richiamato meccanismo di inserzione automatica diclausole ex art. 1339 c.c., dovendo invece ritenersi che, proprio perchésuccessivi al DM 1986, il consenso del ricorrente si era formato propriosu quelle condizioni che, durante il corso del rapporto, non risultavanomai essere state modificate; le parti avevano dunque raggiunto unaccordo sulla misura degli interessi da corrispondere ed espressamenteindicata nel contesto del titolo, generando, peraltro, un affidamento incapo ai risparmiatori in ordine al relativo rendimento nella misuraconcordata.[OSCURATO:PERSONA] spa ricorre in cassazione con tre motivi. Non risultacostituta parte intimata.RITENUTO CHEIl primo denunzia violazione dell’art. 173 dpr n. 156/73, e del dm13.6.86, per aver il Tribunale affermato che gli interessi maturasserosecondo le disposizione impresse a tergo dei titoli e non secondo leprescrizioni di cui al dm del 1986. Al riguardo, la ricorrente assume cheil timbro apposto sui titoli si sostituiva a quanto stampato sul retro deibuoni, in conformità del suddetto dm, in relazione alle condizioniproprie della serie q, mentre non erano più applicabili quelle della serieIl secondo motivo denunzia la violazione dei principi affermati dallesentenze delle Sezioni unite in materia sulla medesima questione di cuial primo motivo.Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 112 cpc e 111 Cost., peraver il Tribunale omesso di pronunciare sulla questione della ritenutafiscale sugli interessi maturati sui buoni, rilevando che solo per i buoniemessi fino al 30.6.1997 la capitalizzazione degli interessi maturati peri primi venti anni avveniva al netto della ritenuta erariale.Numero registro generale 20906/2023Numero sezionale 2805/2025Numero di raccolta generale 21908/2025Data pubblicazione 30/07/2025I primi due motivi, tra loro connessi, appaiono fondati per le medesimeragioni di cui al primo motivo, investendo analoghe questioni.Terzo assorbito.[OSCURATO:PERSONA]’unico motivo denunzia violazione dell’art. 173 dpr n. 156/73, del dm13.6.86, nonché dei principi espressi dalla Cassazione a Sezioni Unite,nelle sentenze nn. 13979/07 e 3963/19, e dalla Corte Costituzionale(sentenza n. 26/2020), per aver la Corte d’appello affermato che gliinteressi maturassero secondo le disposizione impresse a tergo deititoli e non secondo le prescrizioni di cui al dm del 1986.Il motivo è fondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di questaCorte.[OSCURATO:PERSONA] spa ha censurato la sentenza pronunciata dal giudice diPace nella parte in cui non avrebbe correttamente applicato lanormativa riferibile ai buoni fruttiferi postali della serie “P” emessiprima dell’entrata in vigore del D.M. n. 148 del 13.06.1986, a cuiappartiene quello oggetto del presente giudizio, valorizzando le tabellerappresentate a tergo del titolo.Al riguardo, va osservato che, in tema di buoni postali fruttiferi,l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartaceidella serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parteanteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parteposteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però noncopre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedenteserie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, nonconsente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gliinteressi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poichéNumero registro generale 20906/2023Numero sezionale 2805/2025Numero di raccolta generale 21908/2025Data pubblicazione 30/07/2025l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro nonha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e nondetermina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro chel'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi,comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., incaso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniformedeterminati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono suquelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili(Cass., n. 4384/2022; n. 22619/20).Poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il sensoletterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso,non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per ibuoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' perl'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul pianointerpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di unatabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i dettirendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adottauna modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risultaeccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così darendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, ditalché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione dellavolontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuovaemissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156 del1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare altitolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decretoministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo (Cass.22619/23; 4384/22).Inoltre, è stato affermato che la disciplina contenuta nell'abrogato art.173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n.Numero registro generale 20906/2023Numero sezionale 2805/2025Numero di raccolta generale 21908/2025Data pubblicazione 30/07/2025460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974, che consentiva variazioni,anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali,in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente(assicurando il contemperamento tra l'interesse generale diprogrammazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) ecome tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negozialidella parti: ne derivava che il contrasto tra le condizioni, in riferimentoal saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m.che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenzaalle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distintacon la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e condecorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi menofavorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni(Cass., n. 4748/22).Inoltre, a tenore della sentenza delle Sezioni Unite, 11 febbraio 2019,n. 3963), si conviene sulla possibilità che il contenuto dei dirittispettanti ai sottoscrittori dei buoni postali possa subire, mediotempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decretiministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamenteprevisto, e si riconosce la necessità in casi siffatti di un'integrazioneextratestuale del rapporto, senza però svalutare totalmente larilevanza delle diciture riportate sui buoni stessi.Ed è del tutto chiaro, nell’ottica di tale decisione, che il predetto articolo173 è appunto considerato quale norma cogente, operante secondo ilcongegno dell’articolo 1339 c.c., espressamente richiamato, giacché,altrimenti, esso non potrebbe incidere sull’accordo negozialecristallizzato nel buono postale.Numero registro generale 20906/2023Numero sezionale 2805/2025Numero di raccolta generale 21908/2025Data pubblicazione 30/07/2025Pertanto, nel caso concreto, la variazione del rendimento del buono inquestione è da ritenere legittimo.Ne consegue che, in accoglimento dell’unico motivo, la sentenzaimpugnata va cassata, con rinvio della causa al Tribunale di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA], anche in ordine alle spese. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, e cassa la sentenza impugnata, rinviandola causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversacomposizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso nella camera di consiglio dell’8 luglio 2025.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] MarzioNumero registro generale 19534/2025Numero sezionale 1271/2026Numero di raccolta generale 8051/2026Data pubblicazione 01/04/2026ziaromaREPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati OggettoCorrezione diENRICO [OSCURATO:PERSONA] Presidente errore materialeROSARIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereUd. [OSCURATO:DATA_NASCITA]EDUARDO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]ron.[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereR.G.N.19534/2025ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 19534/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappres. p.t., rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti;-ricorrenti--contro-[OSCURATO:PERSONA];-intimata-avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione, n. 21908/2025, depositatail 30 luglio 2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17.03.2026 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHECon ordinanza depositata il 30 luglio 2025, la Corte di Cassazione haaccolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la sentenza n.Numero registro generale 19534/2025Numero sezionale 1271/2026Numero di raccolta generale 8051/2026Data pubblicazione 01/04/2026952/2021 del Tribunale di Campobasso, cassando il provvedimentoimpugnato e rinviando, anche per le spese del giudizio di legittimità,innanzi al giudice di appello.[OSCURATO:PERSONA] spa ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenutonel dispositivo della suddetta ordinanza, nel riferimento al Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA] quale giudice del rinvio.RITENUTO CHEIl ricorso va accolto. Invero, nel dispositivo dell’ordinanza impugnata ècontenuto l’evidente errore materiale nell’indicazione del Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA] quale giudice innanzi al quale la causa è statarinviata, anziché del Tribunale di Campobasso il cui provvedimento erastato appellato innanzi a questa Corte.P.Q.M.La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’errore materialecontenuto nel dispositivo dell’ordinanza della Corte di Cassazione,n.21908/2025, depositata il 30 luglio 2025, nel senso che ove leggesi “LaCorte accoglie il ricorso, e cassa la sentenza impugnata, rinviando la causaal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anchein ordine alle spese del giudizio di legittimità”, deve leggersi ed intendersi“La Corte accoglie il ricorso, e cassa la sentenza impugnata, rinviando lacausa al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche inordine alle spese del giudizio di legittimità”.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 17 marzo 2026.Il PresidenteDott. Enrico ScodittiDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.