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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28915/2022

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unciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18602/14 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

SICILIA n. 161/27/13 , depositata in data 5luglio 2013 .

Udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 27 settembre 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto di accogliere il ricorso,cassare la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione.

Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzila C.t.p. di Messina, l’avviso di accertamento n. 6621017642 con il quale le veniva contestata una maggiore imposta ai fini IRPEF, per l’anno 1994, di £. 16.000.000,00, a seguito di un atto di cessione registrato, con il quale costei vendeva e trasferiva alla [OSCURATO:SOCIETA] la propria attività commerciale di macelleria, sita in Messina, v. [OSCURATO:PERSONA] n. 6.

2. La C.t.p., ove si costituiva anche l’ufficio finanziario, rigettava il ricorso.

3. Avverso detta sentenza, proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. della Sicilia che, nella costituzione dell’Agenzia delle Entrate, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’appello, con la sentenza n. 161/27/13, depositata in data 5 luglio 2013. 4.Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituita, rimanendo intimata.

La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 27 settembre 2022, per la quale non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed art. 132, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.ri 3 e 4 cod. proc. civ.»l’Agenzia lamenta l’ error in iudicando e l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, dopo essere stato affermato, nella parte motiva, che il ricorso non avrebbe meritato accoglimento, in dispositivo si accoglieva il ricorso in riforma della sentenza di primo grado.

2. Il motivo è fondato.

Emerge ictu oculi l’assoluta contraddittorietà tra la motivazione della sentenza impugnata ed il dispositivo laddove, da un lato, si afferma chiaramente la legittimità della sentenza di primo grado, per essere stato determinato un maggior reddito sulla base di una plusvalenza realizzata attraverso la cessione dell’azienda macelleria, e, dall’altro, inspiegabilmente, nel dispositivo, si decide nel senso dell’accoglimento dell’appello.

Sussiste, pertanto, un contrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza in quanto esso incid e sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile e comprensibile il contenuto della statuizione giudiziale (Cass.09/05/2007, n.10637).

3. In conclusione, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché alla determinazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la senza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, perché proceda, in diversa composizione, a nuovo e motivato esame nonché alla determinazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 27 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18602/14 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 161/27/13 , depositata in data 5luglio 2013 . Udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 27 settembre 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto di accogliere il ricorso,cassare la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione. Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzila C.t.p. di Messina, l’avviso di accertamento n. 6621017642 con il quale le veniva contestata una maggiore imposta ai fini IRPEF, per l’anno 1994, di £. 16.000.000,00, a seguito di un atto di cessione registrato, con il quale costei vendeva e trasferiva alla [OSCURATO:SOCIETA] la propria attività commerciale di macelleria, sita in Messina, v. [OSCURATO:PERSONA] n. 6. 2. La C.t.p., ove si costituiva anche l’ufficio finanziario, rigettava il ricorso. 3. Avverso detta sentenza, proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. della Sicilia che, nella costituzione dell’Agenzia delle Entrate, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’appello, con la sentenza n. 161/27/13, depositata in data 5 luglio 2013. 4.Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituita, rimanendo intimata. La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 27 settembre 2022, per la quale non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed art. 132, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.ri 3 e 4 cod. proc. civ.»l’Agenzia lamenta l’ error in iudicando e l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, dopo essere stato affermato, nella parte motiva, che il ricorso non avrebbe meritato accoglimento, in dispositivo si accoglieva il ricorso in riforma della sentenza di primo grado. 2. Il motivo è fondato. Emerge ictu oculi l’assoluta contraddittorietà tra la motivazione della sentenza impugnata ed il dispositivo laddove, da un lato, si afferma chiaramente la legittimità della sentenza di primo grado, per essere stato determinato un maggior reddito sulla base di una plusvalenza realizzata attraverso la cessione dell’azienda macelleria, e, dall’altro, inspiegabilmente, nel dispositivo, si decide nel senso dell’accoglimento dell’appello. Sussiste, pertanto, un contrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza in quanto esso incid e sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile e comprensibile il contenuto della statuizione giudiziale (Cass.09/05/2007, n.10637). 3. In conclusione, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché alla determinazione delle spese anche del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la senza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, perché proceda, in diversa composizione, a nuovo e motivato esame nonché alla determinazione delle spese anche del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 27 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA]
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