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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10184/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA],, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Alfred9 Belani ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che il 26 ottobre 2022 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Bergamo in ordine al reato di cui all'art. 628, comma 1 e 3 n. 1 c.p. ed alla contravvenzione di cui agli artt. 81, 61 n. 2 c.p. e 4 LI n. 110 del 1975, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.1.1.

Con il primo motivo di impugnazione, ha dedotto la violazione dell'art. 23 del dl. n. 149 del 2020, disciplinante lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel periodo di emergenza sanitaria per la diffusione del virus Covid-19, per avere la Corte di appello ritenuto infondata l'eccezione sollevata dalla difesa con le proprie conclusioni scritte con le quali aveva evidenziato che le conclusioni del pubblico ministero, pur tempestivamente depositate in data 15 ottobre 2022, erano state inviate tramite PEC al difensore solo in data 17 ottobre 2022, ovvero ben due giorni dopo il loro deposito presso la cancelleria, con ciò contravvenendosi al requisito della immediatezza previsto dalla norma dell'art. 23 del dl. n. 149 del 2020.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa del Belani ha dedotto la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto provato l'utilizzo di un coltello da parte del ricorrente, nel corso dell'azione criminosa, sebbene il testimone Picenni, presente ai fatti, avesse dichiarato di non aver visto alcun coltello in mano al Belani. 2.Con requisitoria scritta il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.

3. Il difensore del Belani, avv. [OSCURATO:PERSONA], con memoria di replica in data 8/11/2023 ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede.

4.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in cuanto, per giurisprudenza costante, nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il deposito tardivo delle conclusioni del procuratore generale, ritualmente avvisato, non è causa di nullità neanche nel caso in cui avvenga dopo il decorso del termine stabilito per la presentazione delle conclusioni delle parti private, ma esime il giudice dall'obbligo di prenderle in esame (Sez. 5, n. 8131 del 24/01/2023, Rv. 284369; Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, Rv. 280412; conf.

Sez. 6, n. 28032 del 30/C4/2021, Rv. 281694).

Nel caso in esame, peraltro, il deposito delle conclusioni del P.G. è stato anche tempestivo, ed il ricorrente si duole soltanto che queste non sono state trasmesse ''immediatamente" per via telematica alla difesa, bensì dopo due giorni, tanto che la difesa ha tempestivamente depositato le proprie conclusioni scritte.

Il ricorrente, nella memoria di replica alle conclusioni del P.G., assume che "tale circostanza non può di per sé escludere l'evidente pregiudizio difensivo procurato all'imputato, peraltro tempestivamente eccepito in occasione di dette conclusioni", ma non ha mai specificato quale possa essere stato il pregiudizio difensivo subito, riferendosi genericamente ad una "ingiustificabile compromissione del diritto di difesa dell'imputato, verificatosi a causa dell'erosione del periodo di tempo minimo necessario per valutare e contraddire le conclusioni della pubblica accusa": tale assunto non trova conforto in atti, atteso che la difesa poteva presentare le proprie conclusioni entro il quinto giorno antecedente l'udienza e le ha presentate, invece, il 18 ottobre 2022, ben otto giorni prima dell'udienza.

Le argomentazioni difensive, pertanto, oltre che manifestamente infondate sono anche generiche.

4.2. Il secondo motivo è inammissibile perché prospetta una diversa lettura del compendio probatorio.

La Corte ha ritenuto provato il porto del coltello da parte da parte del ricorrente sulla base delle dichiarazioni della persona offesa Taramelli, esplicii:amente e motivatamente ritenute "pienamente credibili" - elemento di per sé sufficiente a fondare un giudizio di penale colpevolezza - oltre che riscontrate, nella sostanza, dalle dichiarazioni del teste Picenni, presente alla scena.

L'assunto del ricorrente, nella memoria di replica, secondo cui il teste avrebbe potuto vedere il coltello, ove esistente, quando il Belani aveva aperto il cofano della sua autovettura per prelevarlo, costituisce una mera argomentazione in fatto, non ammissibile nel giudizio di cassazione, né il ricorso si confronta con la frase del ricorrente riportata in sentenza: "o mi dai i soldi o ti ammazzo come un maiale"

5. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Motivazione semplificata.

Così deciso il 22 novembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA],, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Alfred9 Belani ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che il 26 ottobre 2022 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Bergamo in ordine al reato di cui all'art. 628, comma 1 e 3 n. 1 c.p. ed alla contravvenzione di cui agli artt. 81, 61 n. 2 c.p. e 4 LI n. 110 del 1975, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.1.1. Con il primo motivo di impugnazione, ha dedotto la violazione dell'art. 23 del dl. n. 149 del 2020, disciplinante lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel periodo di emergenza sanitaria per la diffusione del virus Covid-19, per avere la Corte di appello ritenuto infondata l'eccezione sollevata dalla difesa con le proprie conclusioni scritte con le quali aveva evidenziato che le conclusioni del pubblico ministero, pur tempestivamente depositate in data 15 ottobre 2022, erano state inviate tramite PEC al difensore solo in data 17 ottobre 2022, ovvero ben due giorni dopo il loro deposito presso la cancelleria, con ciò contravvenendosi al requisito della immediatezza previsto dalla norma dell'art. 23 del dl. n. 149 del 2020. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa del Belani ha dedotto la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto provato l'utilizzo di un coltello da parte del ricorrente, nel corso dell'azione criminosa, sebbene il testimone Picenni, presente ai fatti, avesse dichiarato di non aver visto alcun coltello in mano al Belani. 2.Con requisitoria scritta il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. 3. Il difensore del Belani, avv. [OSCURATO:PERSONA], con memoria di replica in data 8/11/2023 ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede. 4.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in cuanto, per giurisprudenza costante, nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il deposito tardivo delle conclusioni del procuratore generale, ritualmente avvisato, non è causa di nullità neanche nel caso in cui avvenga dopo il decorso del termine stabilito per la presentazione delle conclusioni delle parti private, ma esime il giudice dall'obbligo di prenderle in esame (Sez. 5, n. 8131 del 24/01/2023, Rv. 284369; Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, Rv. 280412; conf. Sez. 6, n. 28032 del 30/C4/2021, Rv. 281694). Nel caso in esame, peraltro, il deposito delle conclusioni del P.G. è stato anche tempestivo, ed il ricorrente si duole soltanto che queste non sono state trasmesse ''immediatamente" per via telematica alla difesa, bensì dopo due giorni, tanto che la difesa ha tempestivamente depositato le proprie conclusioni scritte. Il ricorrente, nella memoria di replica alle conclusioni del P.G., assume che "tale circostanza non può di per sé escludere l'evidente pregiudizio difensivo procurato all'imputato, peraltro tempestivamente eccepito in occasione di dette conclusioni", ma non ha mai specificato quale possa essere stato il pregiudizio difensivo subito, riferendosi genericamente ad una "ingiustificabile compromissione del diritto di difesa dell'imputato, verificatosi a causa dell'erosione del periodo di tempo minimo necessario per valutare e contraddire le conclusioni della pubblica accusa": tale assunto non trova conforto in atti, atteso che la difesa poteva presentare le proprie conclusioni entro il quinto giorno antecedente l'udienza e le ha presentate, invece, il 18 ottobre 2022, ben otto giorni prima dell'udienza. Le argomentazioni difensive, pertanto, oltre che manifestamente infondate sono anche generiche. 4.2. Il secondo motivo è inammissibile perché prospetta una diversa lettura del compendio probatorio. La Corte ha ritenuto provato il porto del coltello da parte da parte del ricorrente sulla base delle dichiarazioni della persona offesa Taramelli, esplicii:amente e motivatamente ritenute "pienamente credibili" - elemento di per sé sufficiente a fondare un giudizio di penale colpevolezza - oltre che riscontrate, nella sostanza, dalle dichiarazioni del teste Picenni, presente alla scena. L'assunto del ricorrente, nella memoria di replica, secondo cui il teste avrebbe potuto vedere il coltello, ove esistente, quando il Belani aveva aperto il cofano della sua autovettura per prelevarlo, costituisce una mera argomentazione in fatto, non ammissibile nel giudizio di cassazione, né il ricorso si confronta con la frase del ricorrente riportata in sentenza: "o mi dai i soldi o ti ammazzo come un maiale" 5. Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Motivazione semplificata. Così deciso il 22 novembre 2
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