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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28009/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente sono privi di specificità perché risultano fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che a tale riguardo deve ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); considerato, invero, che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di estorsione contestato al capo d) dell'imputazione relativa al proc. pen. n. 208/21 R.G.

Dib., non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, risultando finalizzato a prefigurare una alternativa rilettura delle fonti probatorie - con particolare riferimento alla testimonianza resa nel corso del giudizio dalla persona offesa - del tutto estranea al sindacato di questa Corte; che il giudice di merito, con motivazione esente dai vizi logici e giuridici dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato di estorsione (si vedano le pagine 7 e 8 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica disamina della testimonianza in parola, sulla cui base la Corte di appello ha ritenuto pienamente integrata, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, la fattispecie di reato contestata all'imputato); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in relazione al denegato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, denunciando l'omessa valutazione della richiesta formulata in sede di conclusioni in appello, non è consentito in quanto trattasi di motivo nuovo, dedotto per la prima volta nelgiudizio di cassazione, non essendo stato dedotto in precedenza con l'atto di appello e neppure nel corso dell'udienza celebrata nel secondo grado di merito; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo d) dell'imputazione relativa al proc. pen. n. 705/20 R.G.

Dib., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro finalizzate ad ottenere un'inammissibile ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito con specifico riferimento alla testimonianza resa dalla persona offesa Gortani, in relazione alle quali si richiamano le considerazioni già svolte con riferimento al secondo motivo di ricorso, di analogo contenuto; considerato, infine, che è manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e la mancanza di motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati; che in argomento le Sezioni Unite hanno avuto modo di pronunciarsi, statuendo che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, precisando altresì che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 — 01; conf.

Sez.

U, n.7930/95, Rv.201549-01); che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di tale principio, considerato che nel caso di specie gli aumenti di pena effettuati per la continuazione risultano assai contenuti, così che i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. appaiono rispettati; che deve altresì rilevarsi, sotto altro profilo, come sia ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza che non abbia specificato il quantum dei singoli aumenti inflitti a titolo di continuazione in relazione a ciascun reato satellite, a condizione che venga dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza (Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Pg, Rv. 276117 - 01), interesse che nel caso di specie non risulta affatto prospettato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente sono privi di specificità perché risultano fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che a tale riguardo deve ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); considerato, invero, che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di estorsione contestato al capo d) dell'imputazione relativa al proc. pen. n. 208/21 R.G. Dib., non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, risultando finalizzato a prefigurare una alternativa rilettura delle fonti probatorie - con particolare riferimento alla testimonianza resa nel corso del giudizio dalla persona offesa - del tutto estranea al sindacato di questa Corte; che il giudice di merito, con motivazione esente dai vizi logici e giuridici dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato di estorsione (si vedano le pagine 7 e 8 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica disamina della testimonianza in parola, sulla cui base la Corte di appello ha ritenuto pienamente integrata, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, la fattispecie di reato contestata all'imputato); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in relazione al denegato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, denunciando l'omessa valutazione della richiesta formulata in sede di conclusioni in appello, non è consentito in quanto trattasi di motivo nuovo, dedotto per la prima volta nelgiudizio di cassazione, non essendo stato dedotto in precedenza con l'atto di appello e neppure nel corso dell'udienza celebrata nel secondo grado di merito; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo d) dell'imputazione relativa al proc. pen. n. 705/20 R.G. Dib., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro finalizzate ad ottenere un'inammissibile ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito con specifico riferimento alla testimonianza resa dalla persona offesa Gortani, in relazione alle quali si richiamano le considerazioni già svolte con riferimento al secondo motivo di ricorso, di analogo contenuto; considerato, infine, che è manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e la mancanza di motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati; che in argomento le Sezioni Unite hanno avuto modo di pronunciarsi, statuendo che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, precisando altresì che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 — 01; conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01); che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di tale principio, considerato che nel caso di specie gli aumenti di pena effettuati per la continuazione risultano assai contenuti, così che i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. appaiono rispettati; che deve altresì rilevarsi, sotto altro profilo, come sia ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza che non abbia specificato il quantum dei singoli aumenti inflitti a titolo di continuazione in relazione a ciascun reato satellite, a condizione che venga dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza (Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Pg, Rv. 276117 - 01), interesse che nel caso di specie non risulta affatto prospettato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
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