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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024

Cassazione n. 46093/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 57-24043/2024 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti posti a fondamento della ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. ascritto all'odierno ricorrente, non è consentito in questa sede; rilevato tuttavia che con memoria ed allegati in data 30 ottobre 2024, il difensore e procuratore speciale del ricorrente ha chiesto dichiararsi improcedibile il reato contestato per intervenuta rinnessione di querela, ritualmente accettata, come da allegati alla memoria; ritenuto pertanto che il reato per cui è stato proposto ricorso è estinto per intervenuta rimessione di querela e che l'estinzione per improcedibilità del reato può esser dichiarata anche in presenza di ricorso inammissibile.

La ra-nésione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326).

Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista (art. 340, comma 4 cod. proc. pen.), con la condanna dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per rernessione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 57-24043/2024 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti posti a fondamento della ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. ascritto all'odierno ricorrente, non è consentito in questa sede; rilevato tuttavia che con memoria ed allegati in data 30 ottobre 2024, il difensore e procuratore speciale del ricorrente ha chiesto dichiararsi improcedibile il reato contestato per intervenuta rinnessione di querela, ritualmente accettata, come da allegati alla memoria; ritenuto pertanto che il reato per cui è stato proposto ricorso è estinto per intervenuta rimessione di querela e che l'estinzione per improcedibilità del reato può esser dichiarata anche in presenza di ricorso inammissibile. La ra-nésione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326). Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista (art. 340, comma 4 cod. proc. pen.), con la condanna dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per rernessione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.