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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 luglio 2025

Cassazione n. 34139/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 21/11/2024 della Corte di Appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse in data 28 luglio 2025 dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 21 novembre 2024, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale del medesimo capoluogo il 4 febbraio 2022, nei confronti degli odierni ricorrenti, che aveva riconosciuto la loro responsabilità per concorso nel delitto di frode assicurativa di cui agli artt. 110, 642, cod. pen. 2.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione -con unico atto di impugnazione redatto dal difensore comune- gli imputati, deducendo:

2.1. Manifesta illogicità della motivazione che ha sostenuto la conferma dell'accertamento di responsabilità per il fatto contestato, atteso che la Corte territoriale avrebbe fornito risposta logicamente eccentrica alla questione posta con il motivo di gravame, ovvero la inaffidabilità dello strumento elettronico "black box" che traccia gli spostamenti della vettura nel tempo, mai verificato nella sua efficienza prima e dopo il sinistro verificatosi; consegue che la decisione che ha accertato la colpevolezza per il fatto contestato non ha superato la regola b.a.r.d., che governa l'accertamento della responsabilità nel processo penale;

2.2. Violazione e falsa applicazione della legge penale, in relazione all'artt. 110 cod. pen., avendo la Corte confermato il giudizio di responsabilità anche del padre della conducente danneggiante, senza che costui avesse reso dichiarazioni convergenti rispetto a quelle della figlia, avendo questi solo presenziato alle dichiarazioni rese dalla figlia all'investigatore incaricato dalla compagnia assicuratrice, tratta in inganno attraverso la prospettazione di un sinistro stradale, con soggetto investito ferito, mai in realtà verificatosi.

3. Le doglianze difensive reiterano rilievi già ampiamente scrutinati dalla Corte territoriale e disattesi con il supporto di una più che adeguata motivazione.

Questa Corte, infatti, ha pacificamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 31841 del 08/07/2025, Brusco, non massimata; Sez. 2, n. 27148 del 06/06/2025, Camponero, non massimata sul punto; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01).

3.1. Il primo motivo di ricorso non si confronta con la motivazione espressa dalla Corte di merito, che, da un lato ha ricordato come la scatola nera, che registra gli spostamenti della vettura nello spazio e nel tempo, fosse stata verificata dopo il sinistro nella sua efficacia, mentre per altro verso ha pure valorizzato il convergente narrato stragiudiziale del soggetto che aveva denunciato il sinistro in qualità di investito, costui ha reso piena confessione stragiudiziale all'investigatore incaricato dalla compagnia e tale elemento non è stato attinto da alcuna censura difensiva.

Del resto, le dichiarazioni rilasciate all 'investigatore privato delegato dalla compagnia assicuratrice, dalla persona che assumerà la veste di indagato, hanno natura di confessione stragiudiziale e sono, pertanto, utilizzabili in sede processuale e valutabili secondo le regole del mezzo di prova che le immette nel processo (Sez. 2, n. 1731 del 21/12/2017 - dep. 16/01/2018, Colella, Rv. 272674).

Il motivo difetta pertanto della necessaria specificità.

3.2. Il secondo motivo segue la medesima sorte processuale, per assoluto deficit di specificità, atteso che la Corte di merito ha argomentato il profilo della responsabilità in concorso di [OSCURATO:PERSONA] (padre della conducente) valorizzando non solo la sua presenza connivente alle dichiarazioni rese dalla figlia, ma anche le precedenti spontanee dichiarazioni rese autonomamente dal padre sulla medesima vicenda.

Tale ultimo profilo della motivazione non è stato censurato da alcun argomento di impugnazione, il che rende il motivo del tutto aspecifico. 4.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell 'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento di una somma, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

5. Motivazione resa in forma semplificata, attesa l 'applicazione di principi consolidati nell'esperienza giurisdizionale della Corte di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 21/11/2024 della Corte di Appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse in data 28 luglio 2025 dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 21 novembre 2024, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale del medesimo capoluogo il 4 febbraio 2022, nei confronti degli odierni ricorrenti, che aveva riconosciuto la loro responsabilità per concorso nel delitto di frode assicurativa di cui agli artt. 110, 642, cod. pen. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione -con unico atto di impugnazione redatto dal difensore comune- gli imputati, deducendo: 2.1. Manifesta illogicità della motivazione che ha sostenuto la conferma dell'accertamento di responsabilità per il fatto contestato, atteso che la Corte territoriale avrebbe fornito risposta logicamente eccentrica alla questione posta con il motivo di gravame, ovvero la inaffidabilità dello strumento elettronico "black box" che traccia gli spostamenti della vettura nel tempo, mai verificato nella sua efficienza prima e dopo il sinistro verificatosi; consegue che la decisione che ha accertato la colpevolezza per il fatto contestato non ha superato la regola b.a.r.d., che governa l'accertamento della responsabilità nel processo penale; 2.2. Violazione e falsa applicazione della legge penale, in relazione all'artt. 110 cod. pen., avendo la Corte confermato il giudizio di responsabilità anche del padre della conducente danneggiante, senza che costui avesse reso dichiarazioni convergenti rispetto a quelle della figlia, avendo questi solo presenziato alle dichiarazioni rese dalla figlia all'investigatore incaricato dalla compagnia assicuratrice, tratta in inganno attraverso la prospettazione di un sinistro stradale, con soggetto investito ferito, mai in realtà verificatosi. 3. Le doglianze difensive reiterano rilievi già ampiamente scrutinati dalla Corte territoriale e disattesi con il supporto di una più che adeguata motivazione. Questa Corte, infatti, ha pacificamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 31841 del 08/07/2025, Brusco, non massimata; Sez. 2, n. 27148 del 06/06/2025, Camponero, non massimata sul punto; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01). 3.1. Il primo motivo di ricorso non si confronta con la motivazione espressa dalla Corte di merito, che, da un lato ha ricordato come la scatola nera, che registra gli spostamenti della vettura nello spazio e nel tempo, fosse stata verificata dopo il sinistro nella sua efficacia, mentre per altro verso ha pure valorizzato il convergente narrato stragiudiziale del soggetto che aveva denunciato il sinistro in qualità di investito, costui ha reso piena confessione stragiudiziale all'investigatore incaricato dalla compagnia e tale elemento non è stato attinto da alcuna censura difensiva. Del resto, le dichiarazioni rilasciate all 'investigatore privato delegato dalla compagnia assicuratrice, dalla persona che assumerà la veste di indagato, hanno natura di confessione stragiudiziale e sono, pertanto, utilizzabili in sede processuale e valutabili secondo le regole del mezzo di prova che le immette nel processo (Sez. 2, n. 1731 del 21/12/2017 - dep. 16/01/2018, Colella, Rv. 272674). Il motivo difetta pertanto della necessaria specificità. 3.2. Il secondo motivo segue la medesima sorte processuale, per assoluto deficit di specificità, atteso che la Corte di merito ha argomentato il profilo della responsabilità in concorso di [OSCURATO:PERSONA] (padre della conducente) valorizzando non solo la sua presenza connivente alle dichiarazioni rese dalla figlia, ma anche le precedenti spontanee dichiarazioni rese autonomamente dal padre sulla medesima vicenda. Tale ultimo profilo della motivazione non è stato censurato da alcun argomento di impugnazione, il che rende il motivo del tutto aspecifico. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell 'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento di una somma, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. 5. Motivazione resa in forma semplificata, attesa l 'applicazione di principi consolidati nell'esperienza giurisdizionale della Corte di legittimità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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