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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 39835/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/10/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette le conclusioni del PG. 7'77- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 14 ottobre 2024 il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, ha revocato di ufficio, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. d), D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la precedente ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato disposta in favore di [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto dell'accertato conseguimento da parte del nucleo familiare dell'interessato di un reddito superiore a quello previsto per l'ammissione al beneficio.

2. L'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in opposizione al decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio dello Stato - deducendo illegittimità e vizi presenti nel provvedimento impugnato - che il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli, a ciò delegato, ha riqualificato in data 25 luglio 2025 come ricorso diretto per cassazione ex art. 113 D.P.R. n. 115 del 2002, con conseguente trasmissione degli atti a questa Suprema Corte per le determinazioni di competenza.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. [OSCURATO:PERSONA] rileva, in termini preliminari, come, per consolidata esegesi di questa Suprema Corte, il provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, disposto a norma dell'art. 112 D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. spese di giustizia), nell'ipotesi in cui - come nel caso di specie - venga adottato di ufficio, deve essere impugnato negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99, relativo all'istanza di ammissione.

Il citato T.U., avendo natura «compilativa», non ha difatti abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina: «ricorso» al Presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il predetto «ricorso» (cfr., in questi termini, Sez.

U, n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667-01).

Avverso il provvedimento di revoca dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, cioè, non è esperibile il ricorso per cassazione, bensì il ricorso in opposizione innanzi al Presidente dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha disposto il rigetto, con la conseguenza che il ricorso per cassazione eventualmente proposto deve essere convertito in opposizione (così, espressamente, Sez. 4, n. 3305 del 17/12/2021, dep. 2022, Picariello, Rv. 282573-01).

5. Ne consegue, pertanto, che il provvedimento di revoca di ufficio, nonostante le modifiche apportate al citato D.P.R. n. 115 del 2002 dal d.l. n. 115 del 2005 (conv. dalla

I. n. 168 del 2005), è impugnabile, a norma dell'art. 99 del medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, solo davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualsiasi altro giudice, con la conseguente inesperibilità del ricorso diretto per cassazione ex art. 113 D.P.R. n. 115 del 2002 (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 34764 del 17/05/2012, Cavallo, Rv. 253514 -01).

6. L'impugnazione, in conclusione, deve essere qualificata come opposizione ai sensi dell'art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002, con conseguente trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Napoli.

P.Q.M.

Qualificato l'atto di impugnazione come opposizione ex art. 99 D.P.R. n. 115/2002, dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma il 20 novembre 2025 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/10/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette le conclusioni del PG. 7'77- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 14 ottobre 2024 il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, ha revocato di ufficio, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. d), D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la precedente ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato disposta in favore di [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto dell'accertato conseguimento da parte del nucleo familiare dell'interessato di un reddito superiore a quello previsto per l'ammissione al beneficio. 2. L'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in opposizione al decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio dello Stato - deducendo illegittimità e vizi presenti nel provvedimento impugnato - che il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli, a ciò delegato, ha riqualificato in data 25 luglio 2025 come ricorso diretto per cassazione ex art. 113 D.P.R. n. 115 del 2002, con conseguente trasmissione degli atti a questa Suprema Corte per le determinazioni di competenza. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. [OSCURATO:PERSONA] rileva, in termini preliminari, come, per consolidata esegesi di questa Suprema Corte, il provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, disposto a norma dell'art. 112 D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. spese di giustizia), nell'ipotesi in cui - come nel caso di specie - venga adottato di ufficio, deve essere impugnato negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99, relativo all'istanza di ammissione. Il citato T.U., avendo natura «compilativa», non ha difatti abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina: «ricorso» al Presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il predetto «ricorso» (cfr., in questi termini, Sez. U, n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667-01). Avverso il provvedimento di revoca dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, cioè, non è esperibile il ricorso per cassazione, bensì il ricorso in opposizione innanzi al Presidente dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha disposto il rigetto, con la conseguenza che il ricorso per cassazione eventualmente proposto deve essere convertito in opposizione (così, espressamente, Sez. 4, n. 3305 del 17/12/2021, dep. 2022, Picariello, Rv. 282573-01). 5. Ne consegue, pertanto, che il provvedimento di revoca di ufficio, nonostante le modifiche apportate al citato D.P.R. n. 115 del 2002 dal d.l. n. 115 del 2005 (conv. dalla I. n. 168 del 2005), è impugnabile, a norma dell'art. 99 del medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, solo davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualsiasi altro giudice, con la conseguente inesperibilità del ricorso diretto per cassazione ex art. 113 D.P.R. n. 115 del 2002 (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 34764 del 17/05/2012, Cavallo, Rv. 253514 -01). 6. L'impugnazione, in conclusione, deve essere qualificata come opposizione ai sensi dell'art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002, con conseguente trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Napoli. P.Q.M. Qualificato l'atto di impugnazione come opposizione ex art. 99 D.P.R. n. 115/2002, dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma il 20 novembre 2025 I
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