CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 settembre 2026
Cassazione n. 25287/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiovanni Attingenti-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difesocome in atti-resistente con mandato-[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n.316/2020depositata il 21/07/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 4059/2021Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 25287/2026Data pubblicazione 14/09/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come indispositivo;che, infatti, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla data dideposito del controricorso, sussistono le ragioni di una compensazione inquanto le questioni controverse hanno trovato definitiva risoluzione inpronunce successive al deposito del ricorso; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 11/09/2026Gabriella Marchese