CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 novembre 2023
Cassazione n. 15443/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il Tribunale di Caltagirone in composizionemonocratica – in funzione di giudice dell'esecuzione – ha rigettato la richiesta volta alriconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati, giudicati con diverse sentenzeemesse a carico di [OSCURATO:PERSONA] (sentenza della Corte di appello diCatania del 06/11/2023, passata in giudicato il 05/07/2024, di condanna alla pena di mesi seidi reclusione per il reato di evasione; sentenza della Corte di appello di Catania, di condannaalla pena di anni due e mesi otto di reclusione, per il reato di maltrattamenti; sentenza delTribunale di Caltagirone del 09/07/2018, di condanna alla pena di anni uno per il reato dievasione; sentenza del 27/11/1995, di condanna alla pena di mesi cinque di reclusione,convertita in dieci mesi di libertà controllata, per i reati di lesioni aggravate e porto d’arma;sentenza divenuta irrevocabile il 12/12/2002 del Tribunale per i Minorenni, di condanna allapena di mesi nove di reclusione e lire 400.000 di multa per il reato di ricettazione; sentenzadel Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i Minorenni, di condanna alla pena dimesi uno e giorni dieci di arresto e lire 280.000 di ammenda, per la contravvenzione di guidasenza patente; sentenza del Tribunale di Caltagirone in composizione collegiale, passata ingiudicato in data 08/04/1998, di condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro2.200,00 di multa, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309; sentenza del04/06/1998, di condanna alla pena di anni due di reclusione e lire 6.000.000 di multa, per ilreato di cui all’art. 73 T.U. stup.; sentenza passata in giudicato il 14/10/2003, di condannaalla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; sentenzapassata in giudicato il 06/05/2005, di condanna alla pena di mesi due e giorni venti di arrestoper violazione alle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale), ritenendo trattarsi di fattitra loro slegati dal punto di vista sia funzionale, sia spaziale e temporale, oltre che didisomogenea natura e, quindi, da reputarsi sintomatici di una radicale insofferenza delsoggetto a sottostare alle leggi e di una precisa scelta di vita, non potendo fungere daelemento unificante neanche lo stato di tossicodipendenza del soggetto.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo deldifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo - attravaerso due distinti motivi - vizi rilevanti aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza ed erroneaapplicazione della legge e contestuale vizio di motivazione, con riferimento alla mancataapplicazione della disciplina della continuazione ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.3. Il ricorso è inammissibile. Invero, secondo costante insegnamento di questaCorte, lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo agiustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati edipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per laconfigurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490). Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione haadeguatamente motivato in ordine all’insussistenza del medesimo disegno criminoso, nonessendovi alcun elemento da cui desumere una programmazione unitaria dei reati, i qualiappaiono piuttosto determinati da circostanze ed esigenze occasionali e contingenti.Il provvedimento avversato ha, in effetti, preso in considerazione lo stato ditossicodipendenza del soggetto, ma ha ritenuto che tale condizione non possarappresentare elemento sufficiente per ritenere sussistente il vincolo della continuazione,alla luce della mancanza degli altri indici c.d. rivelatori di un disegno unitario e, in particolare,stante la grande distanza temporale che separa la commissione dei diversi fatti.4. Il ricorso, pertanto, risulta aspecifico e fattuale, in quanto le doglianze, oltre asollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla basedell’ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nelprovvedimento impugnato.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.