CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18925/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27017/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, Piazza di Pietra, n. 26. –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, alla via Crescenzio, n. 91. Cart. Pag. Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRES-IRAP 2006-07-08-09 –controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, alla via Crescenzio, n. 91. –controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 1520/2014, depositata in data24 marzo 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La società contribuente tedesca [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di produzione e commercio di prodotti chimici per l’industria tessile, tra l’aprile 2011 e il dicembre 2012, riceveva notifica dalla direzione provinciale II di Milano dell’Agenzia delle Entrate di distinti avvisi di accertamento mediante cui si rideterminavano il reddito e il valore della produzione, ai fini IRAP e IRES, in relazione agli anni d’imposta 2006-2009. Segnatamente l’Ufficio, basandosi sulle risultanze di un P.V.C. redatto presso la società [OSCURATO:SOCIETA]., controllata italiana della società tedesca e rappresentante fiscale in Italia di questa ai fini IVA, desumeva che la controllata italiana costituisse stabile organizzazione in Italia della controllante tedesca, in ragione del contratto di Agenzia stipulato tra queste. Inparticolare, l’Ufficio osservava che, a partire dal 2006, la società italiana aveva cessato la vendita in proprio dei prodotti della controllante tedesca, impegnandosi al procacciamento della clientela con la quale la controllante avrebbe poi stipulato direttamente i contratti. Malgrado ciò, l'Ufficio riscontrava, nella sostanza , una gestione contrattuale della controllata eguale a quella antecedente il 2006 , atteso che la clientela italiana continuava a far capo esclusivamente alla controllata; deduceva, pertanto, che la stipula in capo alla società tedesca dei contratti fosse meramente formale e, per l'effetto , non atta ad escludere che la controllata svolgesse in Italia un ruolo determinante per la conclusione dei contratti stessi, configurandosi così quale stabile organizzazione della controllante tedesca ai sensi dell'art. 162, comma ses t o, del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) . Seguiva altresì la notifica delle cartelle esattoriali. 2. Avverso gli avvisi di accertamento nonché le cartelle di pagamento, la società contribuente tedesca ( medio tempore fallita), la società italiana ed il legale rappresentante di quest’ultima proponeva no distinti ricors i dinanzi alla C.t.p. diMilano; l’Ufficio resisteva con controdeduzioni. 4. La C.t.p., con sentenza n. 201 / 21 /201 3 , previa riunione, accoglieva i ricorsi, in virtù della fondatezza della censura preliminare relativa alla illegittimità procedurale del P.V.C. 5. Contro tale decisione proponeva appello l’Ufficio finanziario dinanzi la C.t.r. della Lombardia, ove si costituiva no anche gli appellati. 6. Con sentenza n. 1520/2014, depositata in data 24 marzo 201 4 , la C.t.r. adita respingevail gravame dell’Ufficio. 7. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato aquattro motivi . [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la Curatela fallimentare [OSCURATO:PERSONA] gmbh e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con distinti controricorsi; l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 14 giugno 2023per la quale la Curatela fallimentare [OSCURATO:PERSONA] gmbh ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 2700 cod. civ., degli artt. 12, della legge 27 luglio 2000, n. 212, 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 162 del d.P.R. n. 917 del 1986, 33 e 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando e l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto fondata la censura relativa alla presunta illegittimità procedurale delle operazioni di verifica condotte dalla Guardia di Finanza presso la società controllata a partire dall'11 gennaio 2011, capovolgendo i termini logici della questione e decidendo quale questione pregiudiziale quella che è, invece, una questione di merito. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ.; 2729 e 2697 cod. civ.; 162, comma primo e sesto, del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n n . 3 e 4 , c od. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando e l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha respinto l'appello ritenendo che nella fattispecie questo non avesse dimostrato che la controllata italiana costituisse la stabile organizzazione personale della controllante tedesca ai sensi dell'articolo 162, comma primo e sesto, TUIR, violando, in particolare, le norme sull'obbligo del giudice di decidere basandosi sull'acquisizione dei fatti decisivi non contestati e delle prove addotte dalle parti su fatti decisivi. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame di punti di fatto decisivi discussi tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» l’Ufficio ripro pone la medesima doglianza di cui al secondo motivo di ricorso, sotto il profilo del difetto di motivazione. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986, dell’art. 53 Cost. e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che l’Agenzia delle Entrate avesse indebitamente ripreso a tassazione tutti i ricavi fatturati dalla controllata italiana, aggiungendovi quelli fatturati dalla controllante e risultanti dalla documentazione IVA tenuta dalla società italiana quale rappresentante IVA in Italia della società tedesca, deducendone i solicosti risultanti dal conto economico della società italiana. 2. Preliminarmente, va rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato in data 3 giugno 2019 una nota con la quale ha fatto presente di aver proposto istanza di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 per tutti gli avvisi di accertamento in contestazione allegando all’uopo documentazione; di contro l’Agenzia delle Entrate con nota depositata il 16 settembre 2010 ha assentito alla estinzione del presente giudizio con declaratoria della materia del contendere soltanto con riferimento agli avvisi di accertamento nn. T9D31C00230/2012, T9D030101104/2011, T9D030101119/2011, T9D030101123/2011 e T9D0C0101124/2011. 2.1. Con memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., di poi, la Curatela fallimentare [OSCURATO:PERSONA] gmbh instava per l’estinzione del giudizio per cessazione integrale della materia del contendere e non parziale per come richiesto dall’Agenzia delle Entrate. 3. Sul punto valgono le considerazioni che seguono. L’Agenzia delle Entrate ha contestato alla [OSCURATO:PERSONA] GmbH l’esistenza di una stabile organizzazione in Italia presso la società [OSCURATO:SOCIETA]. negli anni dal 2006 al 2009, affermando che, per gli anni in questione, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH aveva una stabile organ izzazione nel territorio italiano per il tramite della società [OSCURATO:PERSONA]" e che “la società [OSCURATO:PERSONA] rappresenta la stabile organizzazione nel territorio italiano della [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Orbene, dalla lettura degli atti elencati ed indicati nella seconda pagina della sentenza della C.t.r. Lombarda si evince che: per IRES e altro 2006, sono stati notificati ed impugnati l’avviso di accertamento n. T903010110/2011, la cartella di pagamento n. 06820110379594890, la cartella di pag amento n. 06820120140459529ed il provvedimento di irrogazione sanzioni n. T9DCO0100519/2011; per IRAP 2006 , sono stati notificati ed impugnati l'avviso di accertamento n. T 9D030101104 / 2011 , l e cartelle di pagamento nn. 06820120140459529 e 06820110379594890; per IRES e altro 2007, sono stati notificati ed impugnati l'avviso di accertamento n. T9D 030101119 / 2011 , le cartelle di pagamento nn. 06820110379594890 e 06820120140459529e il provvedimento di irrogazione sanzioni n. T9DCO0100519/2011; per IRAP 2007 , sono stati notificati ed impugnati l'avviso di accertamento n. T9D 030101101092011 e le cartelle di pagamento nn. 06820110379594890 e 06820120140459529; per IRES e altro 2008, sono stati notificati ed impugnati l'avviso di accertamento n. T9D 03010112 32008 , le cartelle di pagamento nn. 06820110379594890 e 06820120140459529e il provvedimento di irrogazione sanzioni n. T9DCO01005192011; per IRAP 2008,sono stati notificati l'avviso di accertamenton.T9D0C01011242011 e le cartelle di pagamento nn. 06820110379594890 e 068 20120140459529 ; per IRES e altro 2009, è stato notificato ed impugnato l'avviso di accertamento n. T9D031C002302012; per IRAP 2009 , è stato notificato ed impugnato l'avviso di accertamenton. T9D031C002302012. 3.2. Si evince dalla documentazione depositata dai contribuenti che l’istanza di definizione agevolata è stata presentata per l’avviso di accertamento n. T9D030101104/2011(IRAP 2006) cui accedevano le cartell e di pagamento nn. 06820110379594890 e 06820120140459529 ed il provvedimento di irrogazione sanzionin. T9DCO0100519/2011; l’avviso di accertamento n. T9D030101119/2011(IRES e altro 2007) cui accedevano le cartelle di pagamentonn. 06820110379594890 e 06820120140459529 e il provvedimento di irrogazione sanzioni n. T9DCO0100519/2011; l’avviso di accertamento n. T9D 0301011 23/ 2011 (IRES e altro 2008) cui accedevano, le cartelle di pagamento nn. 06820110379594890e 06820120140459529 e il provvedimento di irrogazione sanzioni n. T9DCO 01005192011 ; l’avviso di accertamento n. n.T 9D0C 01011242011 (IRAP 2008) cui accedevano le cartelle di pagamento nn. 06820110379594890 e 068 20120140459529; l'avviso di accertamento n. T9D031C002302012(IRES e altro 2009). 3.3. Dalla siffatta documentazione risulta, quindi, che tutti gli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta in contestazione (2006, 2007, 2008 e 2009) sono stati oggetto di istanza di definizione agevolata e per essi la parte contribuente ha allegato: domanda di definizione, ricevuta di presentazione e quietanza di versamento per l'anno d'imposta 2006; domanda di definizione, ricevuta di presentazione e quietanza di versamento per l'anno d'imposta 2007; domanda di definizione, ricevuta di presentazione e quietanza di versamento per l'anno d'imposta 2008; domanda di definizione, ricevuta di presentazione e quietanza di versamento per l'anno d'imposta 2009. 4. In conclusione, non avendo nessuna delle parti, entro il 31 dicembre 2020, presentato l’i stanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art.6 del citato d.l. n. 119/2018 (non rilevando sotto tal profilo l’istanza di estinzione parziale del giudizio depositata in data 16 settembre 2020), né risultando intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 6, comma 6 del d.l. n. 119/2018, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del comma 3° dell’art.391 cod. proc. civ. Vieppiù che l’Agenzia delle Entrate, con il deposita dell’istanza di declaratoria parziale di cessazione della materia del contendere, ha dimostrato la conoscenza effettiva del deposito dei documenti. 4.1. Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’ar