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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 aprile 2026

Cassazione n. 17977/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 16/07/2025 del GIUDICE dell’UDIENZA PRELIMINARE delTRIBUNALE di BERGAMOUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte dicassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto delricorso.Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA],nell’interesse dell’imputato non ricorrente, che ha insistito per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 16 luglio 2025 il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Bergamo ha condannato, in sede di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] il reato di bancarotta fraudolenta documentale alla pena di mesi 4 di reclusionein aumento, a titolo di continuazione, rispetto alla pena inflitta con precedentesentenza emessa in data 26 settembre 2023 e divenuta irrevocabile in data 31dicembre 2023.La pena, calcolata a titolo di aumento in continuazione e pari a mesi quattrodi reclusione, è stata determinata previo riconoscimento delle circostanzediminuente per il rito.2.

Avverso la sentenza ricorre il Procuratore generale presso la Corte diappello di Brescia deducendo il seguente motivo di ricorso.La pena di cui alla sentenza irrevocabile con la quale è stato riconosciutol’aumento in continuazione era pari ad anni due di reclusione.Essendo stata applicata la recidiva reiterata, la pena in continuazione nonpoteva essere inferiore di un terzo rispetto alla pena base e dunque non inferiorea mesi otto, successivamente diminuita di un terzo a mesi sei.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.

L’art. 81 comma 4 cod. pen. dispone che: “Fermi restando i limiti indicatial terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello piùgrave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva previstadall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può esserecomunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.”Nel fornire l’interpretazione della norma citata, questa Corte conorientamento costante ha chiarito che il limite di aumento minimo per lacontinuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previstodall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l'imputato siastato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessaprecedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede(cfr. da ultimo Sez. 1, n. 26250 del 08/05/2024, Mouhim, Rv. 286602).Nel caso in esame l’imputato non è stato ritenuto recidivo reiterato consentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione delreato per il quale si procede, con la conseguenza che non può trovare applicazionel’art. 81 comma 4 cod. pen.2.

Va altresì aggiunta un’ulteriore argomentazione.2.1.

Le due condotte - in relazione alle quali è stato ravvisato il vincolo dellacontinuazione e che erano state decise in due separati processi - avevano adoggetto la bancarotta distrattiva e la bancarotta fallimentare della medesimasocietà dichiarata fallita.Questa Corte a Sezioni unite, con riferimento alla disposizione formalmenteaggravatrice di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fallimentare, hachiarito che, in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralitàdi condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stessemantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati,unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, commasecondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilostrutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari unapeculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art.81 cod. pen. (Sez.

U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665).La successiva giurisprudenza delle Sezioni semplici ha quindi individuato qualisiano le conseguenze di tale impostazione, facendone derivare che laconfigurazione, sotto il profilo formale, della c.d. continuazione fallimentare, di cuiall'art. 219, comma secondo, n.1, legge fall., quale circostanza aggravante, necomporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le circostanze261346).La giurisprudenza ha considerato non illegale ma soltanto illegittima la penadeterminata sulla base dell'erroneo metodo di calcolo della continuazionefallimentare, basato sull'applicazione della disciplina ordinaria del reatocontinuato, piuttosto che di quella specifica costruita come circostanza aggravante,soggetta a bilanciamento (Sez. 5, n. 3550 del 21/11/2018, dep.2019, Cornicelli,Rv. 275369) e ha affermato che, in caso di pluralità di delitti di bancarotta, non èillegale la pena determinata mediante l'erronea applicazione della disciplina dellacontinuazione fallimentare perché calcolata dapprima, correttamente, comeaggravante, nel bilanciamento con le attenuanti generiche concesse, esuccessivamente, in maniera erronea, calcolando un aumento ex art. 81, commasecondo, cod. pen., salvo che tale errore comporti l'applicazione di una penaeccedente i limiti edittali generali o quelli previsti per le singole fattispecie di reato.(Sez. 5, n. 34216 del 09/05/2024, Pontillo, Rv. 286990).2.2.

Nel caso in esame, dunque, il giudice ha errato allorquando, nelriconoscere la continuazione tra le due condotte, non ha operato il bilanciamentotra le circostanze attenuanti generiche, pur concesse, e la circostanza aggravantedella continuazione fallimentare, ma ha applicato l’aumento di pena a titolo dicontinuazione ai sensi dell’art. 81 cod. pen.Il punto della decisione non è stato tuttavia oggetto di impugnazione da partedell’imputato.3.

Va dunque rigettato il ricorso proposto dal Procuratore generale.

P.Q.MRigetta il ricorso del Procuratore Generale.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 16/07/2025 del GIUDICE dell’UDIENZA PRELIMINARE delTRIBUNALE di BERGAMOUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte dicassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto delricorso.Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA],nell’interesse dell’imputato non ricorrente, che ha insistito per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 16 luglio 2025 il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Bergamo ha condannato, in sede di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] il reato di bancarotta fraudolenta documentale alla pena di mesi 4 di reclusionein aumento, a titolo di continuazione, rispetto alla pena inflitta con precedentesentenza emessa in data 26 settembre 2023 e divenuta irrevocabile in data 31dicembre 2023.La pena, calcolata a titolo di aumento in continuazione e pari a mesi quattrodi reclusione, è stata determinata previo riconoscimento delle circostanzediminuente per il rito.2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore generale presso la Corte diappello di Brescia deducendo il seguente motivo di ricorso.La pena di cui alla sentenza irrevocabile con la quale è stato riconosciutol’aumento in continuazione era pari ad anni due di reclusione.Essendo stata applicata la recidiva reiterata, la pena in continuazione nonpoteva essere inferiore di un terzo rispetto alla pena base e dunque non inferiorea mesi otto, successivamente diminuita di un terzo a mesi sei.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. L’art. 81 comma 4 cod. pen. dispone che: “Fermi restando i limiti indicatial terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello piùgrave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva previstadall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può esserecomunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.”Nel fornire l’interpretazione della norma citata, questa Corte conorientamento costante ha chiarito che il limite di aumento minimo per lacontinuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previstodall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l'imputato siastato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessaprecedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede(cfr. da ultimo Sez. 1, n. 26250 del 08/05/2024, Mouhim, Rv. 286602).Nel caso in esame l’imputato non è stato ritenuto recidivo reiterato consentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione delreato per il quale si procede, con la conseguenza che non può trovare applicazionel’art. 81 comma 4 cod. pen.2. Va altresì aggiunta un’ulteriore argomentazione.2.1. Le due condotte - in relazione alle quali è stato ravvisato il vincolo dellacontinuazione e che erano state decise in due separati processi - avevano adoggetto la bancarotta distrattiva e la bancarotta fallimentare della medesimasocietà dichiarata fallita.Questa Corte a Sezioni unite, con riferimento alla disposizione formalmenteaggravatrice di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fallimentare, hachiarito che, in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralitàdi condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stessemantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati,unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, commasecondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilostrutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari unapeculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art.81 cod. pen. (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665).La successiva giurisprudenza delle Sezioni semplici ha quindi individuato qualisiano le conseguenze di tale impostazione, facendone derivare che laconfigurazione, sotto il profilo formale, della c.d. continuazione fallimentare, di cuiall'art. 219, comma secondo, n.1, legge fall., quale circostanza aggravante, necomporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le circostanze261346).La giurisprudenza ha considerato non illegale ma soltanto illegittima la penadeterminata sulla base dell'erroneo metodo di calcolo della continuazionefallimentare, basato sull'applicazione della disciplina ordinaria del reatocontinuato, piuttosto che di quella specifica costruita come circostanza aggravante,soggetta a bilanciamento (Sez. 5, n. 3550 del 21/11/2018, dep.2019, Cornicelli,Rv. 275369) e ha affermato che, in caso di pluralità di delitti di bancarotta, non èillegale la pena determinata mediante l'erronea applicazione della disciplina dellacontinuazione fallimentare perché calcolata dapprima, correttamente, comeaggravante, nel bilanciamento con le attenuanti generiche concesse, esuccessivamente, in maniera erronea, calcolando un aumento ex art. 81, commasecondo, cod. pen., salvo che tale errore comporti l'applicazione di una penaeccedente i limiti edittali generali o quelli previsti per le singole fattispecie di reato.(Sez. 5, n. 34216 del 09/05/2024, Pontillo, Rv. 286990).2.2. Nel caso in esame, dunque, il giudice ha errato allorquando, nelriconoscere la continuazione tra le due condotte, non ha operato il bilanciamentotra le circostanze attenuanti generiche, pur concesse, e la circostanza aggravantedella continuazione fallimentare, ma ha applicato l’aumento di pena a titolo dicontinuazione ai sensi dell’art. 81 cod. pen.Il punto della decisione non è stato tuttavia oggetto di impugnazione da partedell’imputato.3. Va dunque rigettato il ricorso proposto dal Procuratore generale. P.Q.MRigetta il ricorso del Procuratore Generale.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]
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