CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03027/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' del foro di ROMA per la Parte Civile [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo il rigetto del ricorso. Deposita le conclusioni e la nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] i sono ascritti i reati di tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e detenzione e porto di arma comune da sparo clandestina, fatti commessi in Roma il 9 giugno 2014. Con sentenza in data 16 dicembre 2019 il Tribunale di Roma ha qualificato il primo reato come tentativo di lesioni personali aggravate ed ha condannato l'imputato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed C 6.000 di multa, oltre alle statuizioni civili. Con sentenza in data 25 ottobre 2021 la Corte di appello di Roma ha confermato le statuizioni di condanna nei confronti del Non. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] i ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata l'assenza di motivazione della sentenza di appello, priva di un confronto con le ragioni esposte con l'atto di appello. La richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche è stata ignorata. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al diniego delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Viene proposta censura motivazionale in relazione al giudizio di colpevolezza e al diniego delle attenuanti generiche. Sotto il primo profilo, la doglianza è del tutto generica in quanto si limita a dedurre che le doglianze difensive non sarebbero state prese in considerazione, senza peraltro indicare l'oggetto delle censure proposte con l'atto di appello. Si deve aggiungere che il secondo giudice ha motivato la decisione di conferma della sentenza di primo grado sia in ordine alla ricostruzione del fatto sia in relazione all'esclusione della legittima difesa, quanto al capo A, come in relazione alla clandestinità dell'arma, quanto al capo B. Con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, il ricorso si duole dell'assenza di motivazione sul punto, oggetto di uno specifico motivo di appello. Il motivo è generico in quanto non si confronta con la motivazione resa, dalle conformi sentenze di merito, in ordine al trattamento sanzionatorio, laddove la pena base per il reato più grave è stata commisurata in relazione ai parametri costituiti dalla "gravità del fatto, evincibile dalle cruente modalità del conflitto, in uno con la potenziale e concreta offensività della condotta", che danno, implicitamente, conto dell'assenza di ragioni idonee a giustificare una riduzione del trattamento sanzionatorio. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000, 00. L'imputato ricorrente è tenuto anche alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate come indicato in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di