CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06531/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 2 261 9 / 20 1 6 , propost o da: [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, per procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso quest’ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N. 22 -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n.362/ 4/ 20 15 della [OSCURATO:PERSONA], depositatail 3 marzo 2016 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: con la sentenza in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Liguria ha confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Savona con la quale era stato respinto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso l’avviso di accertamento notificato l’11 dicembre 2000, con il quale era stato a ripreso a tassazione, ai fini Ilor per l’anno 1994, il maggior reddito derivante da ricavi non dichiarati; la società contribuente ed i soci hanno impugnato la sentenza con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e l’amministrazione intimata ha resistito con controricorso; Considerato che: con memoria depositata il 24 gennaio 2023 la difesa dei ricorrenti ha dato atto dell’intervenuta definizione della controversia ai sensi dell’art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con modif. nella l. n. 96/2017; la memoria reca allegata la prova del versamento integrale dell’importo dovuto all’Erario; l’Agenzia delle entrate non ha opposto diniego alla definizione; l’intervenuta definizione agevolata comporta la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo; a norma dell'art. 11, comma 10 , del citato decreto, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Cos