CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03687/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata in relazione al reato di furto contestato al capo 36) perché estinto per intervenuta remissione della querela e ne ha invece confermato la condanna per l'ulteriore furto aggravato contestatole al capo 35), rimodulando il trattamento sanzionatorio relativo a tale ultimo reato. Ritenuto che l'unico motivo, con il quale la ricorrente deduce violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e motivatamente ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici. Invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così dec