CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 10235/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.F.D. (C.U.I. 03GE73Q) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di UDINEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 2 5' (n a (meYvvi"44,19-;e1-a' dei 71A:coru- n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] era dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 14 comma 5 ter D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, perché, espulso con provvedimento del Prefetto e con ordine del Questore di Udine, emessi il 20/04/2018, non ottemperava, lasciando il territorio dello Stato. Gli era così inflitta la pena di 10.000 euro di multa. 2. Impugna la decisione l'imputato con il ministero del difensore di fiducia e l'impugnazione è stata convertita in ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza avverso la quale non è ammesso appello. [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore, l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, temi su cui non vi era motivazione. In data 1/10/2021 nell'interesse del ricorrente sono state depositate note conclusive a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è inammissibile, perché affidato a deduzioni generiche e risolvendosi in doglianze di puro merito sanzionatorio. Con il motivo di ricorso la difesa eccepisce l'incongruità della pena irrogata, quantificata in diecimila euro di multa e che non vi era motivazione sulle ragioni che avevano indotto a negare gli elementi circostanziali di favore, alla luce dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen.. Deve, in generale, rilevarsi che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in conformità dei principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Ne consegue che è inammissibile ogni censura che, nel giudizio di legittimità, miri a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la sua determinazione non risulti arbitraria o illogica (Sez. un., n. 1073 del 25/02/2010, dep. 18/03/2010, Contaldo, n. 245929). Tenuto conto di questo parametro ermeneutico, nel caso di specie, non può ritenersi che la corte territoriale sia incorsa in arbitrarietà o illogicità motivazionali, né in motivazione omessa. Non ricorrono le condizioni per la rivalutazione del giudizio formulato nei confronti del ricorrente. Nel caso in esame, peraltro, il ricorso lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, là dove all'udienza del 14 ottobre 2019 il ricorrente non aveva espressamente avanzato una richiesta finalizzata al riconoscimento delle circostanze attenuanti anzidette, ma si era limitato a invocare genericamente i benefici di legge, se concedibili. Alla luce di quanto premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa per le ammende, in ragione del grado di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro nei confronti della Cassa per le ammende. Così deciso in Roma il 13 ottobre 2021. Il Consigliere este