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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09571/2026

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[OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 284, pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta edifende-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati inROMA [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocatoTIRONE MASSIMO, che li rappresenta e difende-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11635/2020Numero sezionale 2533/2025Numero di raccolta generale 9571/2026Data pubblicazione 14/04/2026CECCHETTI ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] PO24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 284/286 ROMA-intimato-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5546/2019depositata il 12/09/2019.Udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del23/10/2025 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto delricorso.Uditi gli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Giacomo DeLuca.1.-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eLaura [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenzan. 5546/2019 della Corte d’appello di Roma, depositata il 12settembre 2019.Hanno resistito con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA], CorsaAlberta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonchéAlessandra Cecchetti, mentre l’intimato [OSCURATO:PERSONA] di via degliScipioni 284/286 di Roma non ha svolto difese.2. - Il giudizio ebbe inizio nel gennaio del 2009, allorché EnricoPierantozzi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e LauraPierantozzi [OSCURATO:PERSONA] convennero dinanzi al Tribunale di Roma ilCondominio di via degli Scipioni 284/286 e i condomini Simonetta2 di 15Numero registro generale 11635/2020Numero sezionale 2533/2025Numero di raccolta generale 9571/2026Data pubblicazione 14/04/2026Gavotti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],nonché [OSCURATO:PERSONA], proponendo molteplici domande,elencate a pagina sei e sette del ricorso e volte, tra l’altro, a:dichiarare nulla la deliberazione approvata in data 24 novembre 2008dall’assemblea condominiale (con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso diristrutturare a proprie spese l’unità immobiliare di AlessandraCecchetti); affermare la responsabilità dei convenuti, a vario titolo,per i danni cagionati alle proprietà degli attori da infiltrazioni d’acqua;condannare gli stessi al risarcimento; condannare gli stessi convenutiad eseguire varie riparazioni.

L’adito Tribunale, espletata CTU, consentenza n. 20635/2012 resa il 31 ottobre 2012, condannò ilCondominio a risarcire gli attori della somma di € 7.614,99,rigettando le altre domande, compensando le spese nei rapporti traspese di lite sostenute dagli altri convenuti.

La Corte d’appello diRoma ha poi respinto l’appello principale spiegato da EnricoPierantozzi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e LauraPierantozzi [OSCURATO:PERSONA], mentre ha accolto gli appelli incidentali in puntodi ripartizione e liquidazione delle spese processuali.Il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleCarmelo Celentano, ha depositato memoria, concludendo per ilrigetto del ricorso.Anche ricorrenti e controricorrenti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.-Va premesso che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], StefanoPierantozzi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sisviluppa in quarantacinque pagine e si articola in venticinque censure.Non essendo tale particolare ampiezza del ricorso neppureproporzionale alla complessità giuridica o all'importanza economicadelle fattispecie affrontate, nella redazione della presente sentenza si3 di 15Numero registro generale 11635/2020Numero sezionale 2533/2025Numero di raccolta generale 9571/2026Data pubblicazione 14/04/2026farà perciò sintetico rinvio per relazione ai motivi ed agli argomenticontenuti negli atti di parte.1.1. - Non ricorrono comunque le ragioni di inammissibilità del ricorsoeccepite dai controricorrenti con riguardo: sia all’art. 366, comma 1,n. 3, c.p.c., in quanto il ricorso contiene una sufficiente esposizionedei fatti di causa, dalla quale risultano le posizioni processuali delleparti, nonché gli argomenti dei giudici dei singoli gradi; sia all'art.366, comma 1, n. 4) e n. 6) c.p.c., dovendosi tale requisiti comunquenecessariamente valutarsi con riferimento a ciascun singolo motivo diimpugnazione, verificandone in modo distinto specificità, completezzae riferibilità alla decisione impugnata, nonché il corredo dellaindicazione del contenuto rilevante degli atti e dei documenti sui cuisiano fondate le censure, il che esclude che il ricorso possa esseredichiarato per intero inammissibile, ove tale situazione sia propriasolo di uno o di alcuno dei motivi proposti (cfr. Cass. Sez.

Unite, n.16887 del 2013).1.

2. – Sono invece inammissibili tutte le censure riconducibili al viziodi cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione al quale opera laprevisione di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile rationetemporis), in presenza di sentenza di appello "che conferma ladecisione di primo grado" e che risulti fondata sulle stesse ragioni,inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primogrado (cd. doppia conforme).1.3. – Peraltro, il ricorso per cassazione si sostanzia in una diffusacritica della decisione impugnata, formulata sotto una molteplicità diprofili tra loro inestricabilmente combinati, lamentando l’ingiustiziadella sentenza della Corte d’appello di Roma e sollecitando uncomplessivo riesame delle vicende di causa e delle fattispeciesostanziali di merito.4 di 15Numero registro generale 11635/2020Numero sezionale 2533/2025Numero di raccolta generale 9571/2026Data pubblicazione 14/04/2026Il Collegio può dare risposta alle critiche elaborate dai ricorrenti neilimiti in cui appaia quanto meno soddisfatta l'esigenza di una chiaraesposizione delle relative ragioni e le censure consentano diindividuare il vizio dedotto e la norma o il principio di diritto che siassume violato, in maniera da sussumere le stesse in una dellecategorie logiche contemplate dall’art. 360 c.p.c.2. – Il primo gruppo di motivi, esposti da pagina 11 a pagina 15 delricorso, circa la “domanda di dichiarazione di nullità delle deliberazioniassembleari in data 24 novembre 2008”, reca censure in parteinammissibili ed in parte comunque infondate.La Corte d’appello ha ritenuto generiche le ragioni addotte dagli attoricirca l’invalidità della deliberazione assembleare del 24 novembre2008 (per aver favorito l’interesse della condomina Cecchetti controgli interessi condominiali) e ha affermato la carenza di interesse deglistessi ad impugnare il punto due della delibera, giacché priva dicontenuto decisorio.Al riguardo i ricorrenti oppongono censure carenti di specificariferibilità a tali rationes decidendi, volte a conseguire unaimplausibile “sopravvenuta carenza di interessi”, ad ampliareinammissibilmente (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.) la portata deglioriginari motivi di impugnazione ex art. 1137 c.c. con riferimento aulteriori allegazioni compiute nel giudizio d’appello, a prospettare unsindacato giudiziale probabilmente radicato su un vizio di “eccesso dipotere assembleare” (per aver “favorito” la condomina Cecchetti) eper la non congruità della spesa.2.1. - Resta da affermare, per quanto le richiamate censureconsentano di individuare il vizio dedotto e la norma o il principio didiritto che si assume violato, che il sindacato dell'autorità giudiziariasulle delibere assembleari condominiali è limitato dall’art. 1137,comma 2, c.c. alla contrarietà alla legge o al regolamento di5 di 15Numero registro generale 11635/2020Numero sezionale 2533/2025Numero di raccolta generale 9571/2026Data pubblicazione 14/04/2026condominio, riducendosi l’eccesso di potere alla verifica del c.d.“legittimo esercizio” delle attribuzioni affidate all’assemblea (art.1135 c.c.), quale organo sovrano della volontà dei condomini.

Ilgiudice non può dunque essere investito di una delibazione sullaopportunità e sulla convenienza dell’atto di gestione approvatodall’assemblea, se non nell’ipotesi, regolata dall’art. 1109, comma 1,n. 1), c.c. (applicabile al condominio ex art. 1139 c.c.), delladeliberazione “gravemente pregiudizievole alla cosa comune”,peraltro operante “nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo1105”, e cioè per gli atti di ordinaria amministrazione (così, daultimo, Cass. 29 maggio 2025, n. 14428; Cass. 13 maggio 2022, n.15320; Cass. 4 febbraio 2021, n. 2636; Cass. 25 febbraio 2020, n.5061; Cass. 17 agosto 2017, n. 20135).Non è dunque configurabile un vizio di eccesso di poteredell’assemblea condominiale come contrarietà all’interesse dell’entecollettivo, ovvero come deviazione “dal suo modo d’essere”.

Unadelibera condominiale (sia di contenuto positivo che di contenutonegativo) non è dubitabile di avere una «causa» diversa da quellaprevista dalla legge, senza che neppure rilevino i «motivi» individualiche abbiano mosso i singoli condomini ad approvarla, restandodirimente soltanto che essa sia, o meno, conforme a legge.

Ciòperché il voto dei condomini in assemblea non costituisce l’esecuzionedi un rapporto contrattuale che astringe i partecipanti al condominio,e non è perciò valutabile in base al canone della buona fede, ex art.1375 c.c., a salvaguardia dei concorrenti diritti patrimoniali spettantiagli altri comproprietari di minoranza.

Le determinazioni deicondomini in sede assembleare non possono essere considerate attidi adempimento di un rapporto associativo, preordinati alla migliorescopo".6 di 15Numero registro generale 11635/2020Numero sezionale 2533/2025Numero di raccolta generale 9571/2026Data pubblicazione 14/04/20262.2. – A ciò consegue che ove si voglia impugnare una deliberazionedell’assemblea dei condomini per aver essa deciso di accollare allagestione condominiale un intervento di riparazione relativo adun’unità immobiliare, il vizio ravvisabile è quello di nullità per "difettoassoluto di attribuzioni" (Cass. Sez.

Un. 14 aprile 2021, n. 9839).Tuttavia, ove, come appare avvenuto nella specie, l’assemblea dicondominio abbia accertato che dall’inadempimento dei propriobblighi di conservazione dei beni comuni sia derivato pregiudizio adun singolo condomino, ovvero ad un terzo, gli esborsi per risarcire idanni conseguentemente provocati, per equivalente o in formaspecifica, rientrano tra le spese condominiali e l'assemblea deveripartirli secondo le regole stabilite dagli artt. 1123, 1124 e 1126 c.c.È meramente annullabile la deliberazione avente ad oggetto laripartizione in concreto tra i condomini di tali spese, ove adottata inviolazione dei medesimi criteri generali previsti dalla legge o dallaconvenzione, cosicché la relativa impugnazione va proposta neltermine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c.3. – Il gruppo di motivi che si sviluppano da pagina 15 a pagina 28di opere di protezione delle fondamenta e dei muri perimetrali dellapalazzina condominiale, dal ritardo a realizzarle e da mancatorestauro dei locali infiltrati da acqua” e si suddividono tra quelliinerenti alla “responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e dei condomini” e quellitra quelli inerenti al “danno risarcibile”.3.1.

Tutti questi motivi vanno respinti.3.2. – La Corte d’appello di Roma ha deciso a pagina 16 dellasentenza sul punto della responsabilità risarcitoria del [OSCURATO:PERSONA] perla mancata protezione delle fondamenta e delle mura perimetralidella palazzina, riconoscendo una inerzia dell’assemblea cui però gli7 di 15Numero registro generale 11635/2020Numero sezionale 2533/2025Numero di raccolta generale 9571/2026Data pubblicazione 14/04/2026norma dell’art. 1105, comma 4, c.c.Questa decisione non è scalfita dalle censure mosse dai ricorrenti.3.2. - Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizicomuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinchétali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde ex art.2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietàesclusiva di uno dei condomini.

A tale titolo il Tribunale condannò ilCondominio a risarcire gli attori della somma di € 7.614,99.3.3. – Non dà luogo ad alcun vizio d'extrapetizione, e cioè apronunzia su una domanda diversa da quella sostanzialmente eformalmente proposta, verificare la fondatezza della responsabilità exart. 2051 c.c. del condominio di un edificio, quale custode dei beni edei servizi comuni, valutandone altresì il ritardo o l’inerzia cheabbiano cagionato l’omessa o insufficiente manutenzione.3.4.

L'art. 1105, comma 4, c.c. consente il ricorso, da parte diciascun condomino, all'autorità giudiziaria per adottare gli opportuniprovvedimenti in sede di volontaria giurisdizione (inclusi gli atti diconservazione).

Così, il diritto-dovere di ciascun condomino almantenimento e, occorrendo, alla ricostruzione della cosa comunecomporta che, se le opere necessarie non sono deliberate o vi è statauna delibera negativa, ciascuno dei condomini può agire in giudizioper la condanna del condominio all'adempimento dell'obbligo comunedi fare (cfr. Cass. 20 aprile 2001, n. 5889).

L'art. 1105, comma 4,c.c. preclude, dunque, al singolo partecipante alla comunione dirivolgersi al giudice in sede contenziosa per ottenere provvedimenti digestione della res, ai fini della sua amministrazione nei rapportiinterni tra i condomini (così Cass. 8 settembre 1998, n. 8876; Cass.Sez.

Un, 19 luglio 1982, n. 4213).8 di 15Numero registro generale 11635/2020Numero sezionale 2533/2025Numero di raccolta generale 9571/2026Data pubblicazione 14/04/2026La Corte d’appello di Roma ha pertanto affermato che, riconosciuticomunque agli attori danni ex art. 2051 c.c. posti a carico delCondominio per l’importo di € 7.614,99, doveva essere apprezzatoanche il comportamento tenuto dagli stessi danneggiati, a loro voltacondomini, cui pertanto spettava il diritto-dovere di mantenere lecose comuni, nonché il potere, ai sensi dell’art. 1105, comma 4, c.c.,di fare ricorso all'autorità giudiziaria per adottare gli opportuniprovvedimenti, in tal modo limitando le conseguenze dannosedell'inadempimento agli obblighi gestori condominiali, mediantecondotta attiva non gravosa, né tale da determinare notevoli rischi orilevanti sacrifici.

L'accertamento del giudice del merito circa larilevanza causale - esclusiva o concorrente (artt. 1227 e 2056 c.c.) -della condotta del danneggiato si risolve in un apprezzamento difatto, non censurabile in sede di legittimità se non nei limiti di cuiall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.3.5. – Inoltre, proposta da un condomino domanda di condanna delcondominio, nonché di alcuni condomini, al risarcimento dei dannicagionati dalle parti comuni alla porzione di proprietà esclusiva diuno dei condomini, la condanna del condominio, nella specieconseguita dagli attori, comporta (proprio come il ricorso deduce apagina 19 e 20), l’accertamento delle responsabilità di tutti i titolaridel diritto di condominio sulle parti comuni al momento del verificarsidei medesimi danni, e trova applicazione la disposizione di cui all'art.2055 c.c. (Cass. Sez.

Un. 10 maggio 2016, n. 9449).

La condannarisarcitoria del condominio, unitariamente evocato in lite in personadell’amministratore agli effetti dell’art. 1131 c.c., al fine disemplificare l’attuazione del contraddittorio, non entra incontraddizione con il rigetto delle domande contestualmente avanzateverso singoli condomini (come invece assumono i ricorrenti),dovendosi queste ultime intendere come volte ad accertare che il9 di 15Numero registro generale 11635/2020Numero sezionale 2533/2025Numero di raccolta generale 9571/2026Data pubblicazione 14/04/2026danneggiamento sia da attribuirsi, piuttosto, ad alcuno deipartecipanti, i quali debbano perciò assumerne il relativo onere.3.6. – Circa l’ammontare del risarcimento, la Corte d’appello haconfermato la determinazione raggiunta dal Tribunale medianteadesione alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indaginiperitali aventi funzione percipiente, escludendo il valore probatorio dialcune fatture non quietanzate.In tal modo, i giudici del merito hanno apprezzato la rilevanza delleprove loro sottoposte, facendo applicazione della regolagiurisprudenziale secondo cui, in tema di prova del danno di cui sichiede il risarcimento, il danneggiato deve dimostrare l'effettivitàdelle spese sostenute attraverso fatture quietanzate o documenticontabili con forza equivalente (ad esempio, Cass. 12 febbraio 2018,n. 3293).3.7.

Quanto agli oneri accessori e conseguenziali (in particolare,l’IVA) al risarcimento del danno, i ricorrenti indicano che la relativaallegazione sarebbe stata compiuta soltanto nell’atto di appello e nellacomparsa conclusionale di secondo grado, dunque tardivamenterispetto alla maturazione delle preclusioni assertive.

Restanocomunque indimostrati i fatti costitutivi della relativa pretesarisarcitoria (la natura strumentale, o meno, del bene all’esercizio dialla detrazione dell'IVA versata).3.8. – La Corte d’appello di Roma ha ritenuto generiche e infondate lepretese risarcitorie per i “danni ulteriori” (trattative e spesegiudiziarie) e per i danni non patrimoniali (esistenziali, ovveroall’esercizio della professione per perdita di prestigio e ostacoli airapporti con la clientela).

Si tratta di apprezzamento che non puòessere cassato sulla base delle doglianze sollevate dai ricorrenti,considerando comunque che l'esercizio del potere discrezionale di10 di 15Numero registro generale 11635/2020Numero sezionale 2533/2025Numero di raccolta generale 9571/2026Data pubblicazione 14/04/2026liquidare il danno in via equitativa (equità giudiziale correttiva odintegrativa) è, da un lato, subordinato alla condizione che risultiobiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parteinteressata, provare il danno nel suo preciso ammontare, e dall'altronon ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cuiliquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte didimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, né esonera laparte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei qualipossa ragionevolmente disporre.

È, quindi, compito del giudice delmerito - le cui valutazioni, se sorrette da congrua motivazione, sonoincensurabili in sede di legittimità per violazione di norme di diritto -accertare se in concreto il suddetto danno sussista, individuarne laspecie e determinarne l'ammontare, eventualmente procedendoanche ad una liquidazione in via equitativa.4. – Il gruppo di motivi che si sviluppano da pagina 28 a pagina 32caduta di acqua dal solaio sovrastante l’appartamento del terzopiano”.4.1. - Al riguardo, la Corte d’appello ha affermato che la cadutad’acqua proveniente dall’appartamento della signora Cecchetti fossecircostanza non contestata da alcuno, restando però impossibileappurare se la responsabilità dell’evento fosse da imputare alCondominio o alla Cecchetti per la presenza di un controsoffittointerno all’appartamento che aveva ostacolato anche le necessarieindagini peritali.4.2. – In tal caso, è fondato il motivo numerato 3) che si legge apagina 31 del ricorso.La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e nonpresunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, ladimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in11 di 15Numero registro generale 11635/2020Numero sezionale 2533/2025Numero di raccolta generale 9571/2026Data pubblicazione 14/04/2026custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della provaliberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o deldanneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità edinevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità oadeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o menodel custode (Cass. Sez.

Un., 30 giugno 2022, n. 20943).La Corte d’appello di Roma ha dato per incontestato che la cadutad’acqua fosse “proveniente dall’appartamento della signoraCecchetti”.

Agli effetti della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c.,la nozione di custodia non presuppone né implica uno specificoobbligo di custodire, avendo essa la funzione di imputare il danno achi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.Deve pertanto considerarsi custode della cosa chi di fatto ne controllale modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente ilproprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.

La presenza diun controsoffitto all’interno dell’appartamento che impedisce, di fatto,di verificare l’eventuale colpa esclusiva o concorrente del Condominionon può certo valere come caso fortuito, impeditivo dellaresponsabilità della custode, ovvero di chi è comunque in grado dicontrollarne le modalità d'uso e di conservazione della res da cuiderivano le infiltrazioni d’acqua.5. – Il gruppo di motivi che si sviluppano da pagina 32 a pagina 35restauro e mancato uso dell’edificio destinato ad autorimessa”.5.1. – La Corte d’appello, esclusa ogni responsabilità del Condominioper la mancata utilizzazione dei box, costituendo essi beni incomunione soltanto tra agli attori Pierantozzi ed ai convenuti [OSCURATO:PERSONA],ha rigettato le domande dei primi verso i comproprietari, non avendoessi mai convocato una assemblea dei comunisti per deliberare sulla12 di 15Numero registro generale 11635/2020Numero sezionale 2533/2025Numero di raccolta generale 9571/2026Data pubblicazione 14/04/2026necessaria manutenzione, e neppure avendo essi contestatol’avvenuta utilizzazione di porzione di dette autorimesse.5.2. – Anche tali censure sono inammissibili, ove riferite al vizio di cuiall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ed infondate, ove volte adottenere il risarcimento di danni altrimenti evitabili dagli attorimediante ricorso ai poteri di cui all’art. 1105 c.c.6. – Il gruppo di motivi che si sviluppano da pagina 35 a pagina 39abusivamente aperta fra il superattico del condomino signoraCecchetti e la proprietà condominiale”.6.1. – La Corte d’appello ha deciso sul punto a pagina 19 dellasentenza impugnata.

Si tratta di porta aperta dalla condominaCecchetti per mettere in comunicazione il proprio appartamento con ilterrazzo condominiale, al quale i restanti condomini possono accederemediante altro passaggio posto al sommo di una scaletta a chiocciola.Per i giudici di secondo grado la modificazione sarebbe consentitadall’art. 1102 c.c.6.2. – Le censure formulate sul punto dai ricorrenti sono infondate,giacché, per consolidato orientamento di questa Corte, nel caso diedifici in condominio, i proprietari delle singole unità immobiliaripossono utilizzare i muri comuni, nella parte corrispondente agliappartamenti di proprietà esclusiva, aprendovi nuove porte versoaree comuni, a condizione che l'esercizio della indicata facoltà,disciplinata dagli artt. 1102 e 1122 c.c., alla stregua di accertamentodi fatto spettante al giudice del merito, rispetti la naturaledestinazione della cosa e il pari godimento da parte degli altricondomini, non pregiudichi la stabilità e il decoro architettonicodell'edificio e non menomi o diminuisca sensibilmente la fruizione diaria e luce per i proprietari dei piani inferiori (tra le tante, Cass. 2913 di 15Numero registro generale 11635/2020Numero sezionale 2533/2025Numero di raccolta generale 9571/2026Data pubblicazione 14/04/2026aprile 1994, n. 4155; Cass. 14 dicembre 1994, n. 10704; Cass. 26marzo 2002, n. 4314).7. – Il gruppo di motivi che si sviluppano da pagina 39 a pagina 45del ricorso attengono alla “condanna al pagamento delle spese delgiudizio di primo grado e delle spese del giudizio di appello”.7.2. – Questi motivi rimangono assorbiti in conseguenzadell’accoglimento del motivo numerato 3) di cui a pagina 31 delricorso, in quanto le relative censure in tema di liquidazione dellespese processuali sono dirette contro statuizioni che, per il lorocarattere accessorio, restano travolte dall’annullamento che vienedisposto dalla sentenza impugnata, a seguito del quale la liquidazionedelle spese delle precorse fasi del giudizio va effettuata dal giudice dirinvio, tenendo conto dell’esito finale del giudizio.8. – Pertanto, va accolto il motivo numero 3) a pagina 31 del ricorso,vanno dichiarati assorbiti i motivi che si sviluppano da pagina 39 apagina 45 del ricorso in tema di liquidazione delle spese processuali erespinti tutti gli altri motivi.

Consegue la cassazione della sentenzaimpugnata nei limiti della censura accolta, con rinvio alla Corted’appello di Roma, in diversa composizione, la quale procederà anuovo esame della questione, uniformandosi al principio enunciato, eprovvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il motivo numero 3) a pagina 31 del ricorso,dichiara assorbiti i motivi che si sviluppano da pagina 39 a pagina 45del ricorso in tema di liquidazione delle spese processuali e rigetta irestanti motivi, cassa la sentenza impugnata nei limiti della censuraaccolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio dicassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.14 di 15Numero registro generale 11635/2020Numero sezionale 2533/2025Numero di raccolta generale 9571/2026Data pubblicazione 14/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civiledella Corte suprema di cassazione, il 23 ottobre 2025.Il Consigliere estensoreANTONIO SCARPALa PresidenteMILENA FALASCHI15 di 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 284, pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta edifende-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati inROMA [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocatoTIRONE MASSIMO, che li rappresenta e difende-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11635/2020Numero sezionale 2533/2025Numero di raccolta generale 9571/2026Data pubblicazione 14/04/2026CECCHETTI ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] PO24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 284/286 ROMA-intimato-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5546/2019depositata il 12/09/2019.Udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del23/10/2025 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto delricorso.Uditi gli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Giacomo DeLuca.1.-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eLaura [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenzan. 5546/2019 della Corte d’appello di Roma, depositata il 12settembre 2019.Hanno resistito con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA], CorsaAlberta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonchéAlessandra Cecchetti, mentre l’intimato [OSCURATO:PERSONA] di via degliScipioni 284/286 di Roma non ha svolto difese.2. - Il giudizio ebbe inizio nel gennaio del 2009, allorché EnricoPierantozzi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e LauraPierantozzi [OSCURATO:PERSONA] convennero dinanzi al Tribunale di Roma ilCondominio di via degli Scipioni 284/286 e i condomini Simonetta2 di 15Numero registro generale 11635/2020Numero sezionale 2533/2025Numero di raccolta generale 9571/2026Data pubblicazione 14/04/2026Gavotti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],nonché [OSCURATO:PERSONA], proponendo molteplici domande,elencate a pagina sei e sette del ricorso e volte, tra l’altro, a:dichiarare nulla la deliberazione approvata in data 24 novembre 2008dall’assemblea condominiale (con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso diristrutturare a proprie spese l’unità immobiliare di AlessandraCecchetti); affermare la responsabilità dei convenuti, a vario titolo,per i danni cagionati alle proprietà degli attori da infiltrazioni d’acqua;condannare gli stessi al risarcimento; condannare gli stessi convenutiad eseguire varie riparazioni. L’adito Tribunale, espletata CTU, consentenza n. 20635/2012 resa il 31 ottobre 2012, condannò ilCondominio a risarcire gli attori della somma di € 7.614,99,rigettando le altre domande, compensando le spese nei rapporti traspese di lite sostenute dagli altri convenuti. La Corte d’appello diRoma ha poi respinto l’appello principale spiegato da EnricoPierantozzi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e LauraPierantozzi [OSCURATO:PERSONA], mentre ha accolto gli appelli incidentali in puntodi ripartizione e liquidazione delle spese processuali.Il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleCarmelo Celentano, ha depositato memoria, concludendo per ilrigetto del ricorso.Anche ricorrenti e controricorrenti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.-Va premesso che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], StefanoPierantozzi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sisviluppa in quarantacinque pagine e si articola in venticinque censure.Non essendo tale particolare ampiezza del ricorso neppureproporzionale alla complessità giuridica o all'importanza economicadelle fattispecie affrontate, nella redazione della presente sentenza si3 di 15Numero registro generale 11635/2020Numero sezionale 2533/2025Numero di raccolta generale 9571/2026Data pubblicazione 14/04/2026farà perciò sintetico rinvio per relazione ai motivi ed agli argomenticontenuti negli atti di parte.1.1. - Non ricorrono comunque le ragioni di inammissibilità del ricorsoeccepite dai controricorrenti con riguardo: sia all’art. 366, comma 1,n. 3, c.p.c., in quanto il ricorso contiene una sufficiente esposizionedei fatti di causa, dalla quale risultano le posizioni processuali delleparti, nonché gli argomenti dei giudici dei singoli gradi; sia all'art.366, comma 1, n. 4) e n. 6) c.p.c., dovendosi tale requisiti comunquenecessariamente valutarsi con riferimento a ciascun singolo motivo diimpugnazione, verificandone in modo distinto specificità, completezzae riferibilità alla decisione impugnata, nonché il corredo dellaindicazione del contenuto rilevante degli atti e dei documenti sui cuisiano fondate le censure, il che esclude che il ricorso possa esseredichiarato per intero inammissibile, ove tale situazione sia propriasolo di uno o di alcuno dei motivi proposti (cfr. Cass. Sez. Unite, n.16887 del 2013).1. 2. – Sono invece inammissibili tutte le censure riconducibili al viziodi cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione al quale opera laprevisione di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile rationetemporis), in presenza di sentenza di appello "che conferma ladecisione di primo grado" e che risulti fondata sulle stesse ragioni,inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primogrado (cd. doppia conforme).1.3. – Peraltro, il ricorso per cassazione si sostanzia in una diffusacritica della decisione impugnata, formulata sotto una molteplicità diprofili tra loro inestricabilmente combinati, lamentando l’ingiustiziadella sentenza della Corte d’appello di Roma e sollecitando uncomplessivo riesame delle vicende di causa e delle fattispeciesostanziali di merito.4 di 15Numero registro generale 11635/2020Numero sezionale 2533/2025Numero di raccolta generale 9571/2026Data pubblicazione 14/04/2026Il Collegio può dare risposta alle critiche elaborate dai ricorrenti neilimiti in cui appaia quanto meno soddisfatta l'esigenza di una chiaraesposizione delle relative ragioni e le censure consentano diindividuare il vizio dedotto e la norma o il principio di diritto che siassume violato, in maniera da sussumere le stesse in una dellecategorie logiche contemplate dall’art. 360 c.p.c.2. – Il primo gruppo di motivi, esposti da pagina 11 a pagina 15 delricorso, circa la “domanda di dichiarazione di nullità delle deliberazioniassembleari in data 24 novembre 2008”, reca censure in parteinammissibili ed in parte comunque infondate.La Corte d’appello ha ritenuto generiche le ragioni addotte dagli attoricirca l’invalidità della deliberazione assembleare del 24 novembre2008 (per aver favorito l’interesse della condomina Cecchetti controgli interessi condominiali) e ha affermato la carenza di interesse deglistessi ad impugnare il punto due della delibera, giacché priva dicontenuto decisorio.Al riguardo i ricorrenti oppongono censure carenti di specificariferibilità a tali rationes decidendi, volte a conseguire unaimplausibile “sopravvenuta carenza di interessi”, ad ampliareinammissibilmente (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.) la portata deglioriginari motivi di impugnazione ex art. 1137 c.c. con riferimento aulteriori allegazioni compiute nel giudizio d’appello, a prospettare unsindacato giudiziale probabilmente radicato su un vizio di “eccesso dipotere assembleare” (per aver “favorito” la condomina Cecchetti) eper la non congruità della spesa.2.1. - Resta da affermare, per quanto le richiamate censureconsentano di individuare il vizio dedotto e la norma o il principio didiritto che si assume violato, che il sindacato dell'autorità giudiziariasulle delibere assembleari condominiali è limitato dall’art. 1137,comma 2, c.c. alla contrarietà alla legge o al regolamento di5 di 15Numero registro generale 11635/2020Numero sezionale 2533/2025Numero di raccolta generale 9571/2026Data pubblicazione 14/04/2026condominio, riducendosi l’eccesso di potere alla verifica del c.d.“legittimo esercizio” delle attribuzioni affidate all’assemblea (art.1135 c.c.), quale organo sovrano della volontà dei condomini. Ilgiudice non può dunque essere investito di una delibazione sullaopportunità e sulla convenienza dell’atto di gestione approvatodall’assemblea, se non nell’ipotesi, regolata dall’art. 1109, comma 1,n. 1), c.c. (applicabile al condominio ex art. 1139 c.c.), delladeliberazione “gravemente pregiudizievole alla cosa comune”,peraltro operante “nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo1105”, e cioè per gli atti di ordinaria amministrazione (così, daultimo, Cass. 29 maggio 2025, n. 14428; Cass. 13 maggio 2022, n.15320; Cass. 4 febbraio 2021, n. 2636; Cass. 25 febbraio 2020, n.5061; Cass. 17 agosto 2017, n. 20135).Non è dunque configurabile un vizio di eccesso di poteredell’assemblea condominiale come contrarietà all’interesse dell’entecollettivo, ovvero come deviazione “dal suo modo d’essere”. Unadelibera condominiale (sia di contenuto positivo che di contenutonegativo) non è dubitabile di avere una «causa» diversa da quellaprevista dalla legge, senza che neppure rilevino i «motivi» individualiche abbiano mosso i singoli condomini ad approvarla, restandodirimente soltanto che essa sia, o meno, conforme a legge. Ciòperché il voto dei condomini in assemblea non costituisce l’esecuzionedi un rapporto contrattuale che astringe i partecipanti al condominio,e non è perciò valutabile in base al canone della buona fede, ex art.1375 c.c., a salvaguardia dei concorrenti diritti patrimoniali spettantiagli altri comproprietari di minoranza. Le determinazioni deicondomini in sede assembleare non possono essere considerate attidi adempimento di un rapporto associativo, preordinati alla migliorescopo".6 di 15Numero registro generale 11635/2020Numero sezionale 2533/2025Numero di raccolta generale 9571/2026Data pubblicazione 14/04/20262.2. – A ciò consegue che ove si voglia impugnare una deliberazionedell’assemblea dei condomini per aver essa deciso di accollare allagestione condominiale un intervento di riparazione relativo adun’unità immobiliare, il vizio ravvisabile è quello di nullità per "difettoassoluto di attribuzioni" (Cass. Sez. Un. 14 aprile 2021, n. 9839).Tuttavia, ove, come appare avvenuto nella specie, l’assemblea dicondominio abbia accertato che dall’inadempimento dei propriobblighi di conservazione dei beni comuni sia derivato pregiudizio adun singolo condomino, ovvero ad un terzo, gli esborsi per risarcire idanni conseguentemente provocati, per equivalente o in formaspecifica, rientrano tra le spese condominiali e l'assemblea deveripartirli secondo le regole stabilite dagli artt. 1123, 1124 e 1126 c.c.È meramente annullabile la deliberazione avente ad oggetto laripartizione in concreto tra i condomini di tali spese, ove adottata inviolazione dei medesimi criteri generali previsti dalla legge o dallaconvenzione, cosicché la relativa impugnazione va proposta neltermine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c.3. – Il gruppo di motivi che si sviluppano da pagina 15 a pagina 28di opere di protezione delle fondamenta e dei muri perimetrali dellapalazzina condominiale, dal ritardo a realizzarle e da mancatorestauro dei locali infiltrati da acqua” e si suddividono tra quelliinerenti alla “responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e dei condomini” e quellitra quelli inerenti al “danno risarcibile”.3.1. Tutti questi motivi vanno respinti.3.2. – La Corte d’appello di Roma ha deciso a pagina 16 dellasentenza sul punto della responsabilità risarcitoria del [OSCURATO:PERSONA] perla mancata protezione delle fondamenta e delle mura perimetralidella palazzina, riconoscendo una inerzia dell’assemblea cui però gli7 di 15Numero registro generale 11635/2020Numero sezionale 2533/2025Numero di raccolta generale 9571/2026Data pubblicazione 14/04/2026norma dell’art. 1105, comma 4, c.c.Questa decisione non è scalfita dalle censure mosse dai ricorrenti.3.2. - Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizicomuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinchétali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde ex art.2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietàesclusiva di uno dei condomini. A tale titolo il Tribunale condannò ilCondominio a risarcire gli attori della somma di € 7.614,99.3.3. – Non dà luogo ad alcun vizio d'extrapetizione, e cioè apronunzia su una domanda diversa da quella sostanzialmente eformalmente proposta, verificare la fondatezza della responsabilità exart. 2051 c.c. del condominio di un edificio, quale custode dei beni edei servizi comuni, valutandone altresì il ritardo o l’inerzia cheabbiano cagionato l’omessa o insufficiente manutenzione.3.4. L'art. 1105, comma 4, c.c. consente il ricorso, da parte diciascun condomino, all'autorità giudiziaria per adottare gli opportuniprovvedimenti in sede di volontaria giurisdizione (inclusi gli atti diconservazione). Così, il diritto-dovere di ciascun condomino almantenimento e, occorrendo, alla ricostruzione della cosa comunecomporta che, se le opere necessarie non sono deliberate o vi è statauna delibera negativa, ciascuno dei condomini può agire in giudizioper la condanna del condominio all'adempimento dell'obbligo comunedi fare (cfr. Cass. 20 aprile 2001, n. 5889). L'art. 1105, comma 4,c.c. preclude, dunque, al singolo partecipante alla comunione dirivolgersi al giudice in sede contenziosa per ottenere provvedimenti digestione della res, ai fini della sua amministrazione nei rapportiinterni tra i condomini (così Cass. 8 settembre 1998, n. 8876; Cass.Sez. Un, 19 luglio 1982, n. 4213).8 di 15Numero registro generale 11635/2020Numero sezionale 2533/2025Numero di raccolta generale 9571/2026Data pubblicazione 14/04/2026La Corte d’appello di Roma ha pertanto affermato che, riconosciuticomunque agli attori danni ex art. 2051 c.c. posti a carico delCondominio per l’importo di € 7.614,99, doveva essere apprezzatoanche il comportamento tenuto dagli stessi danneggiati, a loro voltacondomini, cui pertanto spettava il diritto-dovere di mantenere lecose comuni, nonché il potere, ai sensi dell’art. 1105, comma 4, c.c.,di fare ricorso all'autorità giudiziaria per adottare gli opportuniprovvedimenti, in tal modo limitando le conseguenze dannosedell'inadempimento agli obblighi gestori condominiali, mediantecondotta attiva non gravosa, né tale da determinare notevoli rischi orilevanti sacrifici. L'accertamento del giudice del merito circa larilevanza causale - esclusiva o concorrente (artt. 1227 e 2056 c.c.) -della condotta del danneggiato si risolve in un apprezzamento difatto, non censurabile in sede di legittimità se non nei limiti di cuiall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.3.5. – Inoltre, proposta da un condomino domanda di condanna delcondominio, nonché di alcuni condomini, al risarcimento dei dannicagionati dalle parti comuni alla porzione di proprietà esclusiva diuno dei condomini, la condanna del condominio, nella specieconseguita dagli attori, comporta (proprio come il ricorso deduce apagina 19 e 20), l’accertamento delle responsabilità di tutti i titolaridel diritto di condominio sulle parti comuni al momento del verificarsidei medesimi danni, e trova applicazione la disposizione di cui all'art.2055 c.c. (Cass. Sez. Un. 10 maggio 2016, n. 9449). La condannarisarcitoria del condominio, unitariamente evocato in lite in personadell’amministratore agli effetti dell’art. 1131 c.c., al fine disemplificare l’attuazione del contraddittorio, non entra incontraddizione con il rigetto delle domande contestualmente avanzateverso singoli condomini (come invece assumono i ricorrenti),dovendosi queste ultime intendere come volte ad accertare che il9 di 15Numero registro generale 11635/2020Numero sezionale 2533/2025Numero di raccolta generale 9571/2026Data pubblicazione 14/04/2026danneggiamento sia da attribuirsi, piuttosto, ad alcuno deipartecipanti, i quali debbano perciò assumerne il relativo onere.3.6. – Circa l’ammontare del risarcimento, la Corte d’appello haconfermato la determinazione raggiunta dal Tribunale medianteadesione alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indaginiperitali aventi funzione percipiente, escludendo il valore probatorio dialcune fatture non quietanzate.In tal modo, i giudici del merito hanno apprezzato la rilevanza delleprove loro sottoposte, facendo applicazione della regolagiurisprudenziale secondo cui, in tema di prova del danno di cui sichiede il risarcimento, il danneggiato deve dimostrare l'effettivitàdelle spese sostenute attraverso fatture quietanzate o documenticontabili con forza equivalente (ad esempio, Cass. 12 febbraio 2018,n. 3293).3.7. Quanto agli oneri accessori e conseguenziali (in particolare,l’IVA) al risarcimento del danno, i ricorrenti indicano che la relativaallegazione sarebbe stata compiuta soltanto nell’atto di appello e nellacomparsa conclusionale di secondo grado, dunque tardivamenterispetto alla maturazione delle preclusioni assertive. Restanocomunque indimostrati i fatti costitutivi della relativa pretesarisarcitoria (la natura strumentale, o meno, del bene all’esercizio dialla detrazione dell'IVA versata).3.8. – La Corte d’appello di Roma ha ritenuto generiche e infondate lepretese risarcitorie per i “danni ulteriori” (trattative e spesegiudiziarie) e per i danni non patrimoniali (esistenziali, ovveroall’esercizio della professione per perdita di prestigio e ostacoli airapporti con la clientela). Si tratta di apprezzamento che non puòessere cassato sulla base delle doglianze sollevate dai ricorrenti,considerando comunque che l'esercizio del potere discrezionale di10 di 15Numero registro generale 11635/2020Numero sezionale 2533/2025Numero di raccolta generale 9571/2026Data pubblicazione 14/04/2026liquidare il danno in via equitativa (equità giudiziale correttiva odintegrativa) è, da un lato, subordinato alla condizione che risultiobiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parteinteressata, provare il danno nel suo preciso ammontare, e dall'altronon ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cuiliquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte didimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, né esonera laparte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei qualipossa ragionevolmente disporre. È, quindi, compito del giudice delmerito - le cui valutazioni, se sorrette da congrua motivazione, sonoincensurabili in sede di legittimità per violazione di norme di diritto -accertare se in concreto il suddetto danno sussista, individuarne laspecie e determinarne l'ammontare, eventualmente procedendoanche ad una liquidazione in via equitativa.4. – Il gruppo di motivi che si sviluppano da pagina 28 a pagina 32caduta di acqua dal solaio sovrastante l’appartamento del terzopiano”.4.1. - Al riguardo, la Corte d’appello ha affermato che la cadutad’acqua proveniente dall’appartamento della signora Cecchetti fossecircostanza non contestata da alcuno, restando però impossibileappurare se la responsabilità dell’evento fosse da imputare alCondominio o alla Cecchetti per la presenza di un controsoffittointerno all’appartamento che aveva ostacolato anche le necessarieindagini peritali.4.2. – In tal caso, è fondato il motivo numerato 3) che si legge apagina 31 del ricorso.La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e nonpresunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, ladimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in11 di 15Numero registro generale 11635/2020Numero sezionale 2533/2025Numero di raccolta generale 9571/2026Data pubblicazione 14/04/2026custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della provaliberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o deldanneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità edinevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità oadeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o menodel custode (Cass. Sez. Un., 30 giugno 2022, n. 20943).La Corte d’appello di Roma ha dato per incontestato che la cadutad’acqua fosse “proveniente dall’appartamento della signoraCecchetti”. Agli effetti della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c.,la nozione di custodia non presuppone né implica uno specificoobbligo di custodire, avendo essa la funzione di imputare il danno achi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.Deve pertanto considerarsi custode della cosa chi di fatto ne controllale modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente ilproprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. La presenza diun controsoffitto all’interno dell’appartamento che impedisce, di fatto,di verificare l’eventuale colpa esclusiva o concorrente del Condominionon può certo valere come caso fortuito, impeditivo dellaresponsabilità della custode, ovvero di chi è comunque in grado dicontrollarne le modalità d'uso e di conservazione della res da cuiderivano le infiltrazioni d’acqua.5. – Il gruppo di motivi che si sviluppano da pagina 32 a pagina 35restauro e mancato uso dell’edificio destinato ad autorimessa”.5.1. – La Corte d’appello, esclusa ogni responsabilità del Condominioper la mancata utilizzazione dei box, costituendo essi beni incomunione soltanto tra agli attori Pierantozzi ed ai convenuti [OSCURATO:PERSONA],ha rigettato le domande dei primi verso i comproprietari, non avendoessi mai convocato una assemblea dei comunisti per deliberare sulla12 di 15Numero registro generale 11635/2020Numero sezionale 2533/2025Numero di raccolta generale 9571/2026Data pubblicazione 14/04/2026necessaria manutenzione, e neppure avendo essi contestatol’avvenuta utilizzazione di porzione di dette autorimesse.5.2. – Anche tali censure sono inammissibili, ove riferite al vizio di cuiall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ed infondate, ove volte adottenere il risarcimento di danni altrimenti evitabili dagli attorimediante ricorso ai poteri di cui all’art. 1105 c.c.6. – Il gruppo di motivi che si sviluppano da pagina 35 a pagina 39abusivamente aperta fra il superattico del condomino signoraCecchetti e la proprietà condominiale”.6.1. – La Corte d’appello ha deciso sul punto a pagina 19 dellasentenza impugnata. Si tratta di porta aperta dalla condominaCecchetti per mettere in comunicazione il proprio appartamento con ilterrazzo condominiale, al quale i restanti condomini possono accederemediante altro passaggio posto al sommo di una scaletta a chiocciola.Per i giudici di secondo grado la modificazione sarebbe consentitadall’art. 1102 c.c.6.2. – Le censure formulate sul punto dai ricorrenti sono infondate,giacché, per consolidato orientamento di questa Corte, nel caso diedifici in condominio, i proprietari delle singole unità immobiliaripossono utilizzare i muri comuni, nella parte corrispondente agliappartamenti di proprietà esclusiva, aprendovi nuove porte versoaree comuni, a condizione che l'esercizio della indicata facoltà,disciplinata dagli artt. 1102 e 1122 c.c., alla stregua di accertamentodi fatto spettante al giudice del merito, rispetti la naturaledestinazione della cosa e il pari godimento da parte degli altricondomini, non pregiudichi la stabilità e il decoro architettonicodell'edificio e non menomi o diminuisca sensibilmente la fruizione diaria e luce per i proprietari dei piani inferiori (tra le tante, Cass. 2913 di 15Numero registro generale 11635/2020Numero sezionale 2533/2025Numero di raccolta generale 9571/2026Data pubblicazione 14/04/2026aprile 1994, n. 4155; Cass. 14 dicembre 1994, n. 10704; Cass. 26marzo 2002, n. 4314).7. – Il gruppo di motivi che si sviluppano da pagina 39 a pagina 45del ricorso attengono alla “condanna al pagamento delle spese delgiudizio di primo grado e delle spese del giudizio di appello”.7.2. – Questi motivi rimangono assorbiti in conseguenzadell’accoglimento del motivo numerato 3) di cui a pagina 31 delricorso, in quanto le relative censure in tema di liquidazione dellespese processuali sono dirette contro statuizioni che, per il lorocarattere accessorio, restano travolte dall’annullamento che vienedisposto dalla sentenza impugnata, a seguito del quale la liquidazionedelle spese delle precorse fasi del giudizio va effettuata dal giudice dirinvio, tenendo conto dell’esito finale del giudizio.8. – Pertanto, va accolto il motivo numero 3) a pagina 31 del ricorso,vanno dichiarati assorbiti i motivi che si sviluppano da pagina 39 apagina 45 del ricorso in tema di liquidazione delle spese processuali erespinti tutti gli altri motivi. Consegue la cassazione della sentenzaimpugnata nei limiti della censura accolta, con rinvio alla Corted’appello di Roma, in diversa composizione, la quale procederà anuovo esame della questione, uniformandosi al principio enunciato, eprovvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il motivo numero 3) a pagina 31 del ricorso,dichiara assorbiti i motivi che si sviluppano da pagina 39 a pagina 45del ricorso in tema di liquidazione delle spese processuali e rigetta irestanti motivi, cassa la sentenza impugnata nei limiti della censuraaccolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio dicassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.14 di 15Numero registro generale 11635/2020Numero sezionale 2533/2025Numero di raccolta generale 9571/2026Data pubblicazione 14/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civiledella Corte suprema di cassazione, il 23 ottobre 2025.Il Consigliere estensoreANTONIO SCARPALa PresidenteMILENA FALASCHI15 di 15
Sentenza Cassazione n. 09571/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris